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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18907/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia originaria riguardava un decreto ingiuntivo emesso in favore del titolare di una ditta individuale per crediti asseritamente maturati per lavori edili eseguiti su un terreno di proprietà del committente. In appello il decreto era stato revocato, e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 5286/2023, aveva rigettato il ricorso proposto contro la sentenza di secondo grado. Avverso tale ordinanza il soccombente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse deciso sulla base dell'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto decisivo, cioè la mancata prova dell'effettiva esecuzione dei lavori, quando invece tale prova sarebbe stata positiva e risultante dagli atti di merito e dal verbale di assunzione della prova testimoniale. Secondo il ricorrente, se la Corte avesse percepito correttamente tale circostanza, avrebbe attribuito rilievo alle dichiarazioni rese dalla controparte anche quanto all'entità del credito. Il controricorrente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile perché la censura non denunciava un vero errore di fatto percettivo, ma mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del precedente giudizio di legittimità e delle risultanze di merito. La decisione impugnata avrebbe semmai contenuto una valutazione giuridico-argomentativa delle risultanze processuali, non un'erronea percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza precedente e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammissibile solo in presenza di un errore di fatto percettivo; non può essere utilizzata per contestare la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La doglianza non ricade in un vizio revocatorio, poiché la critica attiene non a un errore percettivo ma a un preteso errore di giudizio nella valutazione delle prove e delle argomentazioni del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il richiamo serve a determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è configurabile solo quando il giudice di legittimità, quale giudice del fatto, incorra in un errore meramente percettivo sulla esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti, e non quando si contesti la valutazione compiuta su quel fatto.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto l'etichetta dell'omissione percettiva, miri in realtà a una diversa lettura delle risultanze processuali o a una rivalutazione delle argomentazioni del precedente ricorso per cassazione.
  • Se il ricorrente deduce che la Corte non abbia considerato correttamente documenti o deposizioni già valutati nel merito, la doglianza attiene al giudizio e non alla percezione del fatto, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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