Regolamento (UE) 2018/1254
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l'autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta dal ceppo geneticamente modificato Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi. La decisione deriva dal fatto che, sulla base di nuovi dati e delle valutazioni EFSA, è stata rilevata la presenza di cellule vitali e/o DNA ricombinante del ceppo produttore nei campioni, con conseguente rischio per animali, consumatori, utilizzatori e ambiente. Il regolamento impone inoltre il ritiro dal mercato delle scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi prodotti con esso secondo scadenze progressive.
Diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi, con obbligo di ritiro dal mercato delle scorte esistenti e dei prodotti derivati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea che producono, commercializzano o utilizzano la riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445, nonché alle premiscele, alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti ottenuti con tale additivo. Riguarda in particolare i mangimi destinati agli animali da produzione alimentare; il testo prevede anche tempi di ritiro differenziati per premiscele e per prodotti a valle della filiera. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione dispone il diniego di autorizzazione di una specifica riboflavina (vitamina B2) prodotta da un ceppo geneticamente modificato di Bacillus subtilis come additivo per mangimi. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e trae origine dalla rivalutazione e dalle successive verifiche tecniche sulla sicurezza del prodotto.
Contesto normativo e iter valutativo
La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina autorizzazione, diniego e rivalutazione degli additivi per mangimi. La riboflavina era già autorizzata, in via generale, dalla direttiva 70/524/CEE e poi iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Successivamente è stata presentata una domanda per la riboflavina con purezza minima dell'80 %, prodotta dal ceppo GM Bacillus subtilis KCCM-10445, classificata dal richiedente come additivo nutrizionale.
Esiti delle analisi e valutazione del rischio
Nel parere EFSA del 4 dicembre 2013 era stato concluso che né il ceppo produttore né il suo DNA ricombinante erano rilevati nel prodotto finale e che non vi erano preoccupazioni per la sicurezza. Tuttavia, a seguito di controlli ufficiali e di ulteriori analisi effettuate da laboratori nazionali competenti, sono emersi risultati diversi: in alcuni campioni di riferimento sono state riscontrate cellule vitali e rDNA del ceppo produttore. Il successivo parere EFSA del 7 marzo 2018 ha confermato che i campioni contenevano cellule vitali e/o rDNA del ceppo produttore e ha evidenziato che il ceppo portava quattro geni di resistenza antimicrobica, tre dei quali introdotti mediante modificazione genetica. Su tale base l'Autorità ha concluso che l'additivo presenta un rischio per le specie bersaglio, i consumatori, gli utilizzatori e l'ambiente.
Ragioni del diniego di autorizzazione
La Commissione afferma che non è stato dimostrato che l'additivo non abbia effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente, come richiesto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Inoltre, poiché il prodotto coinvolge un OGM, si richiama anche la necessità di una specifica autorizzazione nell'ambito della normativa UE sulla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati; autorizzazione che nel caso di specie non risulta concessa. Il regolamento precisa che il diniego non preclude la presentazione di una nuova domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ritiro dal mercato delle scorte e dei prodotti derivati
Per ragioni pratiche e di tutela della salute e del benessere animale, il regolamento impone un ritiro progressivo dal mercato delle scorte esistenti e dei prodotti a valle. Le scorte dell'additivo devono essere ritirate entro il 10 novembre 2018; le premiscele prodotte con l'additivo entro il 10 gennaio 2019; le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati agli animali da produzione alimentare, prodotti con l'additivo o con le premiscele prima del 10 gennaio 2019, entro il 10 aprile 2019. Il testo contiene inoltre un'ulteriore scadenza al 10 luglio 2019 per una categoria di materie prime per mangimi e mangimi composti menzionata nel medesimo articolo 2.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore mangimistico ciò comporta l'immediata necessità di verificare stock, premiscele e prodotti derivati, nonché di organizzare il ritiro entro i termini fissati.
Disposizioni principali
Diniego di autorizzazione
È rifiutata l'autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» (articolo 1). Il diniego si fonda sulla mancata dimostrazione del rispetto delle condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Obbligo di ritiro dal mercato e scadenze
Le scorte esistenti dell'additivo devono essere ritirate entro il 10 novembre 2018. Le premiscele prodotte con l'additivo devono essere ritirate entro il 10 gennaio 2019. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati agli animali da produzione alimentare, prodotti con l'additivo o con le premiscele prima del 10 gennaio 2019, devono essere ritirati entro il 10 aprile 2019 e, per un'ulteriore categoria di prodotti indicata nel testo, entro il 10 luglio 2019 (articolo 2).
Presupposti tecnici e scientifici del diniego
La Commissione richiama le procedure di autorizzazione e rivalutazione degli additivi previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e le attività del laboratorio di riferimento. Le valutazioni EFSA del 2013 e del 2018 hanno portato a risultati divergenti, ma i nuovi dati hanno confermato la presenza di cellule vitali e/o rDNA del ceppo produttore nei campioni di riferimento, con rischio legato anche a geni di resistenza antimicrobica introdotti mediante modificazione genetica.
Rapporto con la normativa sugli OGM
Il regolamento evidenzia che un additivo che rientra nella normativa dell'Unione sulla commercializzazione dei prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM deve essere autorizzato anche ai sensi di tale disciplina. Per il ceppo Bacillus subtilis KCCM-10445 non risulta concessa la necessaria autorizzazione, elemento che contribuisce al diniego.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 set 2018Regolamento (UE) 2018/1245
- Regolamento · 18 set 2018Regolamento (UE) 2018/1246
- Regolamento · 18 set 2018Regolamento (UE) 2018/1258
- Regolamento · 18 set 2018Regolamento (UE) 2018/1277
- Regolamento · 20 set 2018Regolamento (UE) 2018/1267
- Regolamento · 20 set 2018Regolamento (UE) 2018/1266
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →