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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1277

Regolamento (UE) 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Normativa europea32018R1277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa nuovamente, con effetto retroattivo, le restituzioni all’esportazione per taluni prodotti del settore del pollame nel periodo 19 luglio 2013-31 dicembre 2013. L’intervento si rende necessario per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia che ha annullato il precedente regolamento di esecuzione per vizi procedurali, salvaguardandone tuttavia gli effetti fino all’adozione di un nuovo atto. Le restituzioni sono fissate agli stessi livelli del regolamento annullato e sono accompagnate da condizioni igienico-sanitarie per l’accesso al beneficio. Viene inoltre abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013.

Fissazione retroattiva delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo 19 luglio 2013-31 dicembre 2013, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione n. 360/2013.

Ambito di applicazione

Si applica alle esportazioni di determinati prodotti del settore del pollame elencati nell’allegato, limitatamente al periodo dal 19 luglio 2013 al 31 dicembre 2013. I benefici sono subordinati al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, in particolare alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e all’uso del marchio di identificazione previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non sono previste esclusioni ulteriori oltre a quelle implicite nei requisiti di ammissibilità dei prodotti.

Fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Il regolamento reca la nuova fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti del settore del pollame, riferita al periodo 19 luglio 2013-31 dicembre 2013. L’intervento è adottato per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2017 nella causa C-183/16 P, che ha annullato il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 per violazione delle forme sostanziali, pur precisando che i suoi effetti andavano mantenuti fino alla sostituzione con un nuovo atto.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Il considerando richiama l’abrogazione, ad opera del regolamento (UE) n. 1308/2013, delle disposizioni procedurali del regolamento (CE) n. 1234/2007 relative all’adozione di atti di fissazione delle restituzioni; ciò spiega la necessità di un nuovo atto del Consiglio per ristabilire la disciplina applicabile nel periodo interessato.

Ambito oggettivo e temporale

La misura riguarda esclusivamente le esportazioni di prodotti del settore del pollame elencati nell’allegato. Il regolamento ha efficacia retroattiva per il periodo compreso tra il 19 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013, mentre entra formalmente in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Importi delle restituzioni

L’allegato riporta i codici dei prodotti e le destinazioni interessate, con gli importi della restituzione indicati in EUR/100 unità o EUR/100 kg. Per tutte le voci elencate gli importi risultano pari a 0,00. Le destinazioni serie A02 e V03 sono richiamate nell’allegato; la nota precisa che i codici dei prodotti e le destinazioni serie A sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, mentre V03 comprende, tra le altre, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iraq e Iran.

Condizioni per il beneficio

Il riconoscimento della restituzione è subordinato al rispetto dei requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004. In particolare, i prodotti devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e recare il marchio di identificazione conforme all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. Il regolamento richiama quindi requisiti igienico-sanitari come condizione di accesso al beneficio.

Abrogazione del precedente atto e portata applicativa

Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione, al fine di evitare incertezze conseguenti alla cessazione degli effetti del regolamento annullato. Il testo precisa infine che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione delle restituzioni all’esportazione

Le restituzioni all’esportazione sono concesse per i prodotti, gli importi e il periodo indicati nell’allegato del regolamento. Nell’allegato risultano previsti importi pari a 0,00 per i codici prodotto elencati, con destinazioni serie A02 e V03, secondo le unità di misura indicate (EUR/100 unità o EUR/100 kg).

Condizioni di ammissibilità dei prodotti

Possono beneficiare della restituzione solo i prodotti che rispettano i requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, con particolare riguardo alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla conformità ai requisiti di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Abrogazione del regolamento precedente

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione è abrogato.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 19 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

Base giuridica e contesto della reintroduzione

L’adozione avviene sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2017 (C-183/16 P, Tilly-Sabco/Commissione), che aveva annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 per vizi procedurali, pur mantenendone gli effetti fino all’adozione di un nuovo atto.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialeorganizzazione comune dei mercatiigiene alimentareesportazioni

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