Regolamento (UE) 2018/1245
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1245 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 per includere una nuova persona nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in relazione alla situazione in Libia. L’inserimento discende da una designazione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 11 settembre 2018. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 mediante l’inserimento di una persona nell’elenco delle misure restrittive relative alla situazione in Libia.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Incide sui soggetti e sulle attività rientranti nel regime restrittivo dell’UE in considerazione della situazione in Libia, in particolare per quanto riguarda la persona elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44. L’effetto pratico è l’assoggettamento della persona inserita a misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni, nonché agli obblighi connessi per gli operatori dell’Unione che detengano fondi o risorse economiche riconducibili alla persona sanzionata.
Modifica dell’elenco delle misure restrittive contro la situazione in Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1245 del Consiglio dà attuazione all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44, aggiornando l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. La modifica recepisce una designazione adottata dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l’11 settembre 2018 e si traduce nell’inserimento di una nuova persona nell’allegato II del regime sanzionatorio UE.
Finalità e contesto sanzionatorio
Dal testo emerge che il provvedimento si colloca nel quadro delle misure restrittive dell’Unione in relazione alla crisi libica. Il considerando evidenzia che, a seguito dell’inserimento di una persona nell’elenco ONU, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44, così da mantenere allineato il regime UE alla designazione internazionale.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone in termini diretti la modifica dell’allegato II del regolamento di base, rinviando all’allegato del regolamento di esecuzione per il contenuto materiale dell’aggiornamento. L’effetto è l’iscrizione nel regime sanzionatorio di una nuova persona fisica, con conseguente applicazione delle misure restrittive previste dal sistema UE.
Persona inserita nell’elenco e basi della designazione
Nell’allegato è inserito Ibrahim Saeed Salim Jadhran, indicato come leader di milizie armate, cittadino libico, nato nel 1982. La scheda segnala che l’inserimento avviene a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970, con riferimento a divieto di viaggio e congelamento dei beni, e richiama anche il punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e il punto 11 della risoluzione 2362 (2017).
Elementi fattuali richiamati nell’allegato
Il testo fornisce una serie di informazioni integrative che spiegano la ragione dell’iscrizione nell’elenco:
- la Procura generale libica ha emesso un mandato di arresto nei confronti della persona interessata;
- la persona ha compiuto azioni e attacchi armati contro impianti petroliferi nella regione della mezzaluna petrolifera, con distruzione di tali impianti;
- gli attacchi hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili;
- le azioni hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, causando considerevoli perdite per l’economia libica;
- la persona ha cercato di esportare petrolio illegalmente;
- la persona recluta combattenti stranieri per gli attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera;
- tali condotte sono descritte come idonee a compromettere la stabilità della Libia e a ostacolare i tentativi delle parti libiche di risolvere la crisi politica e attuare il piano d’azione delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore ed efficacia nell’ordinamento UE
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura tipica del regolamento UE: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco di soggetti designati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di una nuova persona nell’elenco delle misure restrittive.
Soggetto inserito nell’elenco e motivazione
Nell’allegato viene aggiunto Ibrahim Saeed Salim Jadhran, cittadino libico, indicato come leader di milizie armate, con data di nascita 1982. La designazione è collegata a violazioni connesse a divieto di viaggio e congelamento dei beni, nonché a ulteriori risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU (1970, 2213 (2015) e 2362 (2017)).
Elementi fattuali a sostegno della designazione
L’allegato richiama, tra l’altro, un mandato di arresto emesso dalla Procura generale libica, attacchi armati contro impianti petroliferi nella regione della mezzaluna petrolifera, danni e vittime civili, interruzioni delle esportazioni di petrolio dal 2013 al 2018, tentativi di esportazione illegale di petrolio e reclutamento di combattenti stranieri.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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