Regolamento (UE) 2018/1246
Regolamento (UE) 2018/1246 della Commissione, del 18 settembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del distillato pirolegnoso nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle sostanze aromatizzanti per includervi il distillato pirolegnoso, ma solo per un uso circoscritto nelle bevande spiritose tradizionali ceca e slovacca tuzemák e tuzemský. La scelta tiene conto, da un lato, del parere EFSA che evidenziava preoccupazioni di sicurezza e, dall’altro, dell’esigenza di preservare caratteristiche organolettiche tradizionali. L’autorizzazione è quindi accompagnata da limiti compositivi, limiti d’uso, regole di etichettatura e divieto di impiego in altri alimenti.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per inserire il distillato pirolegnoso nell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti, autorizzandone l’uso limitato nelle bevande spiritose tradizionali tuzemák e tuzemský.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, immettono sul mercato o etichettano aromi e bevande spiritose nell’Unione europea. La disciplina riguarda in particolare il distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] e il suo impiego esclusivo nelle bevande spiritose tradizionali tuzemák e tuzemský, quando tali prodotti rientrano nell’ambito del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono immessi sul mercato nell’imballaggio finale destinato unicamente ai consumatori finali. L’atto si applica dal 23 aprile 2018 al 19 settembre 2023. Restano escluse le utilizzazioni per la fabbricazione di altri prodotti alimentari, nonché l’uso al di fuori delle condizioni e limitazioni fissate nell’allegato.
Regolamento (UE) 2018/1246: inclusione del distillato pirolegnoso nell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti
Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per inserire il distillato pirolegnoso [n. FL 21.001] tra le sostanze aromatizzanti autorizzate nell’Unione. La misura nasce dopo una valutazione EFSA che aveva evidenziato criticità di sicurezza, ma consente comunque un impiego mirato per preservare le caratteristiche tradizionali di alcune bevande spiritose della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca.
Contesto normativo e procedura di autorizzazione
L’aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti avviene secondo la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e richiamata dal regolamento (CE) n. 1334/2008. La Commissione aveva ricevuto il 16 ottobre 2012 una domanda di autorizzazione del distillato pirolegnoso, denominato anche “etere di rum”, nella categoria degli “altri aromi”. La domanda è stata trasmessa all’EFSA, che il 24 agosto 2017 ha espresso un parere scientifico nel quale ha richiamato preoccupazioni per la presenza di componenti genotossici e potenzialmente cancerogeni, tra cui furani, loro derivati ed etanolo.
Ragioni dell’autorizzazione limitata
Pur a fronte del parere EFSA, la Commissione ha ritenuto rilevanti altri fattori previsti dal considerando 7 del regolamento (CE) n. 1334/2008, in particolare fattori sociali e tradizionali. Repubblica ceca e Repubblica slovacca hanno infatti comunicato l’uso del distillato pirolegnoso nelle bevande spiritose tradizionali tuzemák e tuzemský, chiedendo di preservarne l’impiego. Il regolamento consente quindi l’uso della sostanza solo per mantenere le caratteristiche organolettiche tipiche di tali bevande.
Ambito materiale dell’autorizzazione
L’allegato del regolamento aggiunge una nuova voce nell’allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 1334/2008. Il distillato pirolegnoso è descritto come una miscela complessa ottenuta per distillazione di prodotti di reazione dell’acido pirolegnoso e dell’etanolo, con aroma e sapore simili al rum. Sono fissati parametri di purezza e composizione, tra cui limiti per etanolo, vari esteri, equivalenti del furano, metanolo e derivati, benzo(a)antracene, benzopirene e acidità espressa come acido acetico.
Limiti d’uso nelle bevande spiritose
L’autorizzazione è strettamente circoscritta alle bevande spiritose tradizionali tuzemák e tuzemský. L’allegato precisa che il distillato pirolegnoso può essere utilizzato esclusivamente in tali bevande e, per i prodotti immessi sul mercato nell’imballaggio finale destinato unicamente ai consumatori finali, entro il limite di 3 800 mg/l. La sostanza non può essere impiegata per la fabbricazione di altri prodotti alimentari.
Etichettatura e informazioni al consumatore
Il regolamento introduce prescrizioni specifiche di etichettatura. Quando l’etichetta delle bevande tuzemák e tuzemský richiama l’aroma, deve essere usata la denominazione o il numero FL del distillato pirolegnoso. Se l’aroma è commercializzato come tale e non è destinato alla vendita al consumatore finale, l’etichetta deve indicare chiaramente che esso può essere usato solo per la fabbricazione delle bevande spiritose autorizzate. Inoltre, gli Stati membri devono imporre un’etichettatura supplementare volta a informare i consumatori sui rischi specifici connessi alla presenza della sostanza in tali bevande alcoliche tradizionali.
Entrata in vigore, applicazione e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per ragioni di certezza del diritto, si applica dal 23 aprile 2018 e resta in vigore fino al 19 settembre 2023. La durata limitata a cinque anni è finalizzata a consentire lo sviluppo di alternative al distillato pirolegnoso per le bevande tradizionali interessate.
Effetti pratici per gli operatori
Per i produttori e distributori del settore alimentare, il regolamento comporta una autorizzazione eccezionale e non generalizzata: l’uso del distillato pirolegnoso è consentito solo nelle condizioni espressamente previste, con obblighi informativi stringenti e con divieto di impieghi ulteriori. In pratica, la conformità richiede il controllo della destinazione d’uso, dei limiti quantitativi, della composizione del prodotto e della corretta etichettatura, anche in relazione alle eventuali disposizioni nazionali supplementari richieste agli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento nell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti
L’allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato per aggiungere la voce relativa al distillato pirolegnoso [n. FL 21.001]. L’autorizzazione è subordinata alle limitazioni d’uso e alle condizioni tecniche riportate nell’allegato del regolamento.
Autorizzazione limitata per tuzemák e tuzemský
Il distillato pirolegnoso è autorizzato esclusivamente nelle bevande spiritose tradizionali tuzemák e tuzemský. Il suo impiego è consentito solo per prodotti rientranti nel regolamento (CE) n. 110/2008 e, in caso di imballaggio finale destinato unicamente ai consumatori finali, nel limite di 3 800 mg/l.
Specifiche di purezza e composizione
L’allegato stabilisce che il distillato pirolegnoso è una miscela complessa ottenuta per distillazione di prodotti di reazione dell’acido pirolegnoso e dell’etanolo. Sono fissati limiti per numerosi componenti, tra cui: etanolo superiore al 40% p/p, acetato di etile inferiore al 25% p/p, furani equivalenti inferiori a 8 mg/l, metanolo e derivati inferiori al 2% p/p, benzo(a)antracene inferiore a 2 μg/l e benzopirene inferiore a 1 μg/l.
Obblighi di etichettatura
Quando nell’etichettatura delle bevande spiritose tuzemák e tuzemský è fatto riferimento all’aroma, deve essere utilizzata la denominazione o il numero FL. Inoltre, quando il distillato pirolegnoso è immesso sul mercato come tale e non è destinato alla vendita ai consumatori finali, l’etichetta deve indicare che l’aroma può essere utilizzato solo per la fabbricazione delle bevande spiritose tuzemák e tuzemský. Gli Stati membri devono richiedere un’etichettatura supplementare che informi i consumatori sui rischi specifici legati alla sua presenza in tali bevande.
Divieto di impiego in altri alimenti
Le bevande spiritose tuzemák e tuzemský cui è stato aggiunto il distillato pirolegnoso non devono essere utilizzate nella fabbricazione di altri prodotti alimentari.
Decorrenza e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica retroattivamente dal 23 aprile 2018 fino al 19 settembre 2023. Il periodo di applicazione quinquennale è motivato dall’esigenza di consentire lo sviluppo di alternative al distillato pirolegnoso per le bevande tradizionali interessate.
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