Regolamento (UE) 2018/1258
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1258 della Commissione, del 18 settembre 2018, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi «Ecolab Iodine PT3 Family» (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi "Ecolab Iodine PT3 Family", sulla base della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012. L'autorizzazione copre prodotti a base di iodio e iodio polivinilpirrolidone per l'igiene veterinaria, con usi autorizzati nella disinfezione post-mungitura e, per alcuni meta-SPC, anche pre-mungitura. Il provvedimento stabilisce numero di autorizzazione, validità temporale, condizioni d'uso, misure di mitigazione del rischio, indicazioni di primo soccorso, smaltimento e conservazione. L'allegato contiene il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi e i singoli prodotti commerciali inclusi.
Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi "Ecolab Iodine PT3 Family" per l'igiene veterinaria (tipo di prodotto 3).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla famiglia di biocidi "Ecolab Iodine PT3 Family", titolare Ecolab Deutschland GmbH, classificata come tipo di prodotto 03 - igiene veterinaria ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L'autorizzazione riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di prodotti biocidi destinati alla disinfezione dei capezzoli di animali da latte (mucche, bufale, capre, pecore) mediante immersione e/o nebulizzazione, in ambiente chiuso, da parte di utilizzatori professionali. Il regolamento non disciplina altri tipi di prodotto; l'autorizzazione è subordinata al rispetto del sommario delle caratteristiche del biocida allegato. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi "Ecolab Iodine PT3 Family"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1258 della Commissione rilascia un'autorizzazione dell'Unione a una famiglia di biocidi destinata all'igiene veterinaria, in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il provvedimento recepisce il percorso istruttorio svolto dall'autorità competente dei Paesi Bassi, dall'ECHA e dalla Commissione, che ha concordato con il parere tecnico favorevole espresso sulla famiglia di prodotti.
Base normativa e procedura di autorizzazione
La domanda è stata presentata da Ecolab Deutschland GmbH il 23 luglio 2015 ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. I Paesi Bassi hanno accettato di fungere da autorità competente di valutazione; la relazione e le conclusioni sono state trasmesse all'Agenzia europea per le sostanze chimiche il 6 giugno 2017. L'ECHA ha poi trasmesso alla Commissione il proprio parere il 12 gennaio 2018, ritenendo la famiglia di prodotti conforme alla definizione di "famiglia di biocidi" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), ammissibile all'autorizzazione dell'Unione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, e, subordinatamente al sommario delle caratteristiche del biocida, conforme alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 6.
Principio attivo e possibili sviluppi regolatori
La famiglia di biocidi contiene iodio, compreso il polivinilpirrolidone iodio, principio attivo già incluso nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati. Il regolamento richiama espressamente il regolamento delegato (UE) 2017/2100 sui criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza endocrina: una volta divenuti applicabili tali criteri, la Commissione valuterà se riesaminare l'approvazione dello iodio ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012 e, in caso di esito del riesame, se riesaminare le autorizzazioni dell'Unione dei prodotti contenenti tale principio attivo ai sensi dell'articolo 48.
Contenuto dell'autorizzazione e durata
L'articolo 1 rilascia l'autorizzazione dell'Unione a Ecolab Deutschland GmbH per la famiglia "Ecolab Iodine PT3 Family", con numero EU-0018398-0000. L'autorizzazione ha efficacia dall'11 ottobre 2018 al 30 settembre 2028 ed è subordinata alla conformità con il sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato. La Commissione dispone inoltre la registrazione nel registro per i biocidi del sommario delle caratteristiche e della relazione di valutazione, conformemente all'articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di utilizzo: igiene veterinaria
L'allegato qualifica la famiglia come prodotto del tipo 03 - igiene veterinaria. Gli impieghi autorizzati riguardano la disinfezione dei capezzoli di animali da latte (mucche, bufale, capre, pecore), in ambiente chiuso e per utilizzatori professionali. I metodi di applicazione previsti sono l'immersione e, per alcuni meta-SPC, anche la nebulizzazione o applicazione spray manuale, semi-automatica o automatica tramite robot.
Meta-SPC e prodotti singoli inclusi
L'allegato è articolato in più meta-SPC, ciascuno riferito a una specifica composizione e a una serie di prodotti commerciali. Tra i marchi indicati figurano, tra gli altri, Ioklar Super Dip D, IoKlar Superdip, Io-Shield D, IoShield, MEPA Barrier D, BARIOPROTECT, MS Cow Udder BLOCK, Iodocop EXTRA, Veloucid Spray D, VelouCid Spray, MEPA Soft Spray D, ASTRI-UC, SAC WINTERSPRAY, Veloucid D, VelouCid, MEPA Care D, Cremadip, MS Cow Udder SEPIA, MEPA Barrier Spray D, IoShield Spray e QUARESS-Barrier. Per ciascun meta-SPC sono indicati numero di autorizzazione, composizione percentuale di iodio e polivinilpirrolidone iodio, e modalità d'uso autorizzate.
Usi autorizzati e modalità di applicazione
Per i meta-SPC 1, 2, 4, 5 e 6 è autorizzata la disinfezione post-mungitura dei capezzoli; il meta-SPC 2 e il meta-SPC 6 prevedono anche la possibilità di applicazione pre-mungitura. Il meta-SPC 3 autorizza due usi distinti: uno pre-mungitura e uno post-mungitura, entrambi con applicazione per immersione o nebulizzazione. Le dosi indicate variano in funzione della modalità di applicazione: in generale, per l'immersione sono richiesti 3-10 ml per mungitura, mentre per la nebulizzazione/spray 10-15 ml per mungitura, in particolare per animali con quattro mammelle. La frequenza ordinaria è da 1 a 3 volte al giorno, dopo ogni mungitura o prima della mungitura secondo il meta-SPC di riferimento.
Istruzioni d'uso e misure di mitigazione del rischio
Le istruzioni generali richiedono di leggere sempre etichetta o foglio illustrativo, di portare il prodotto a temperature superiori a 20 °C prima dell'uso e di utilizzare, ove previsto, una pompa di dosaggio per il travaso nell'applicatore. Dopo l'applicazione post-mungitura, il prodotto deve coprire l'intero capezzolo e gli animali devono restare in piedi per 5 minuti; prima della mungitura successiva i capezzoli devono essere puliti accuratamente. Per le applicazioni a spruzzo è richiesto l'uso di guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici; nei casi in cui si effettui sia disinfezione pre- sia post-mungitura, si raccomanda di considerare un biocida non a base di iodio per il trattamento pre-mungitura.
Profili di rischio, primo soccorso e ambiente
Nelle condizioni d'uso normali, gli allegati indicano che non sono noti o previsti danni alla salute per occhi, pelle, ingestione, inalazione ed esposizione cronica. Sono tuttavia riportate istruzioni di primo soccorso standard: lavaggio immediato degli occhi, allontanamento all'aria aperta in caso di inalazione, risciacquo della pelle contaminata e della bocca in caso di ingestione, con consulto medico se compaiono sintomi. Le precauzioni ambientali impongono di evitare dispersioni e contatti con terreno, acque, scarichi e fognature, informando le autorità competenti in caso di inquinamento ambientale.
Smaltimento, conservazione e durata di validità
Lo smaltimento del prodotto inutilizzato e dell'imballaggio deve avvenire secondo la normativa locale. Il prodotto usato può essere versato nella fognatura municipale o smaltito nel deposito di letame, a seconda della disciplina locale, ma deve essere evitato il rilascio in un unico impianto di trattamento delle acque reflue. Il codice europeo dei rifiuti indicato è 200130. In via generale, i prodotti devono essere conservati tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalla luce solare diretta, in contenitori originali ben chiusi e fuori dalla portata dei bambini. La durata di conservazione è di 24 mesi, salvo il meta-SPC 5, per il quale è indicata una validità di 18 mesi.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione
L'articolo 1 rilascia a Ecolab Deutschland GmbH l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Ecolab Iodine PT3 Family", con numero EU-0018398-0000. L'autorizzazione è valida dall'11 ottobre 2018 al 30 settembre 2028 ed è subordinata alla conformità con il sommario delle caratteristiche del biocida di cui all'allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e iter di valutazione
Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell'articolo 44, paragrafo 5. La domanda è stata presentata il 23 luglio 2015, valutata dai Paesi Bassi come autorità competente e successivamente esaminata dall'ECHA, che ha trasmesso alla Commissione il proprio parere il 12 gennaio 2018.
Composizione e principio attivo
La famiglia di biocidi contiene iodio, incluso il polivinilpirrolidone iodio, principio attivo inserito nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati. Il considerando richiama anche il regolamento delegato (UE) 2017/2100 sui criteri scientifici per le proprietà di interferenza endocrina, con possibile riesame futuro dell'approvazione dello iodio e delle eventuali autorizzazioni collegate.
Usi autorizzati e categorie di utilizzatori
L'allegato autorizza usi nel tipo di prodotto 03 - igiene veterinaria, per la disinfezione dei capezzoli di animali da latte in ambiente chiuso, con impiego professionale. Gli usi coprono applicazioni post-mungitura e, per alcune varianti, anche pre-mungitura, tramite immersione o nebulizzazione/spray, con specifiche dosi per mungitura e frequenze di applicazione.
Misure di mitigazione del rischio, primo soccorso e smaltimento
L'allegato impone istruzioni d'uso, raccomanda il riscaldamento del prodotto sopra i 20 °C prima dell'uso e l'impiego di guanti protettivi per l'applicazione a spruzzo nei meta-SPC interessati. Sono previste indicazioni di primo soccorso per occhi, pelle, inalazione e ingestione, precauzioni ambientali, modalità di smaltimento conforme alla normativa locale e codice europeo dei rifiuti 200130.
Stoccaggio e durata di conservazione
Per i prodotti della famiglia è previsto lo stoccaggio tra 5 °C e 25 °C, al riparo dalla luce solare diretta, con contenitore ben chiuso e nei contenitori originali. La durata di conservazione è in linea generale di 24 mesi, salvo il meta-SPC 5 per il quale è indicata una validità di 18 mesi.
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