Sentenza del 02/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
FIDEIUSSIONE - GARANZIA PRESTATA IN SOLIDO DA PIÙ SOGGETTI - IMPOSTA PROPORZIONALE - Tassazione di una sola garanzia - Avviso liquidazione imposta di registro Motivazione - Atto registrato - Integra la motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro in relazione a più fideiussioni prestate, con atti separati, da diversi soggetti in favore del medesimo debitore e a garanzia dello stesso debito. Ha inoltre censurato la motivazione dell'avviso di liquidazione, sostenendo che non indicava le somme sulle quali erano state applicate le aliquote e che l'atto registrato non era stato allegato né integralmente riprodotto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Le fideiussioni, pur formalmente contenute in atti separati, sono state qualificate come cofideiussione perché riferite allo stesso debitore e al medesimo debito, con successiva enunciazione in un unico decreto ingiuntivo. Di conseguenza, deve essere assoggettato a imposta un solo atto di prestazione della garanzia, senza duplicazione dell'imposizione. Quanto alla motivazione, il richiamo all'atto registrato è sufficiente a integrarla, poiché tale atto è noto al contribuente; non è quindi necessario allegarlo all'avviso o riprodurne integralmente il contenuto.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Per fideiussioni prestate da più soggetti a garanzia del medesimo debito, quando sussiste una funzione unitaria di garanzia, l'operazione è trattata come cofideiussione e l'imposta proporzionale è dovuta una sola volta.
Norme sulla motivazione degli avvisi di liquidazione
La motivazione può essere integrata mediante rinvio a un atto registrato già conosciuto o conoscibile dal contribuente. Non è indispensabile allegare l'atto o riprodurne integralmente il contenuto, purché il rinvio consenta di comprendere la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando più garanzie sono prestate da soggetti diversi per lo stesso debitore e lo stesso debito, la loro autonomia formale non impedisce di qualificarle come un'unica cofideiussione ai fini dell'imposta di registro.
- In presenza di una garanzia unitaria, l'imposta proporzionale non dovrebbe essere applicata più volte sul presupposto della mera pluralità degli atti o dei garanti.
- Un avviso di liquidazione può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un atto già noto al contribuente; l'omessa allegazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso.
- Per contestare efficacemente la motivazione, non basta rilevare l'assenza di una riproduzione integrale dell'atto richiamato: occorre dimostrare che il rinvio non consentiva concretamente di comprendere base imponibile, aliquota o ragioni della pretesa.
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