Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

FIDEIUSSIONE - GARANZIA PRESTATA IN SOLIDO DA PIÙ SOGGETTI - IMPOSTA PROPORZIONALE - Tassazione di una sola garanzia - Avviso liquidazione imposta di registro Motivazione - Atto registrato - Integra la motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro in relazione a più fideiussioni prestate, con atti separati, da diversi soggetti in favore del medesimo debitore e a garanzia dello stesso debito. Ha inoltre censurato la motivazione dell'avviso di liquidazione, sostenendo che non indicava le somme sulle quali erano state applicate le aliquote e che l'atto registrato non era stato allegato né integralmente riprodotto.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Le fideiussioni, pur formalmente contenute in atti separati, sono state qualificate come cofideiussione perché riferite allo stesso debitore e al medesimo debito, con successiva enunciazione in un unico decreto ingiuntivo. Di conseguenza, deve essere assoggettato a imposta un solo atto di prestazione della garanzia, senza duplicazione dell'imposizione. Quanto alla motivazione, il richiamo all'atto registrato è sufficiente a integrarla, poiché tale atto è noto al contribuente; non è quindi necessario allegarlo all'avviso o riprodurne integralmente il contenuto.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    Per fideiussioni prestate da più soggetti a garanzia del medesimo debito, quando sussiste una funzione unitaria di garanzia, l'operazione è trattata come cofideiussione e l'imposta proporzionale è dovuta una sola volta.

  • Norme sulla motivazione degli avvisi di liquidazione

    La motivazione può essere integrata mediante rinvio a un atto registrato già conosciuto o conoscibile dal contribuente. Non è indispensabile allegare l'atto o riprodurne integralmente il contenuto, purché il rinvio consenta di comprendere la pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Quando più garanzie sono prestate da soggetti diversi per lo stesso debitore e lo stesso debito, la loro autonomia formale non impedisce di qualificarle come un'unica cofideiussione ai fini dell'imposta di registro.
  • In presenza di una garanzia unitaria, l'imposta proporzionale non dovrebbe essere applicata più volte sul presupposto della mera pluralità degli atti o dei garanti.
  • Un avviso di liquidazione può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un atto già noto al contribuente; l'omessa allegazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso.
  • Per contestare efficacemente la motivazione, non basta rilevare l'assenza di una riproduzione integrale dell'atto richiamato: occorre dimostrare che il rinvio non consentiva concretamente di comprendere base imponibile, aliquota o ragioni della pretesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.