Cassazione Penale, Sentenza n. 44084/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l'istanza di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p.. La difesa contestava: (i) vizio di motivazione per omissione e illogicità nella esclusione della retrodatazione sostenendo che gli elementi indiziari si erano fermati al 2018 e che la partecipazione del Menna al sodalizio era cessata con l'arresto del 4/12/2019; (ii) vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe ritenuto che la notitia criminis fosse conosciuta solo con il deposito dell'informativa conclusiva del 16/11/2020, mentre le dichiarazioni del collaboratore risalivano a novembre 2019 e febbraio 2020; (iii) violazione di legge per aver ritenuto la condotta permanente basandosi sulla sola formulazione aperta della contestazione e sulla presunta portata innovativa dell'informativa del 16/11/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che le due ordinanze cautelari (n. 420/2019 e n. 283/2023) sono state emesse nello stesso procedimento ma riguardano fatti diversi e non sussiste connessione qualificata. Ha richiamato la giurisprudenza sulle tre ipotesi per la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p., stabilendo che nel caso di fatti diversi e non connessi la retrodatazione opera solo se gli elementi relativi alla seconda ordinanza erano "desumibili dagli atti" al momento della prima ordinanza. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto che il quadro indiziario raggiunse la completa concludenza solo con il deposito dell'informativa finale del 16/11/2020, che raccolse e corroborò le dichiarazioni del collaboratore e altri riscontri investigativi; pertanto non era possibile retrodatare l'esecuzione della custodia al 4/12/2019. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare; la Corte ricorda le tre ipotesi operative individuate dalla giurisprudenza: (i) retrodatazione automatica per connessione qualificata nello stesso procedimento senza rinvio a giudizio; (ii) retrodatazione subordinata alla desumibilita' degli elementi quando il primo provvedimento è seguito da rinvio a giudizio; (iii) estensione anche ai fatti diversi non connessi se gli elementi idonei per adottare la successiva misura erano desumibili dagli atti.
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso, oggetto della seconda ordinanza cautelare; la sentenza riferisce che l'aggravante connessa al primo procedimento è stata successivamente esclusa, ma ciò non incide sulla valutazione della retrodatazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento al requisito della gravità indiziaria; la Corte sottolinea che per ritenere desumibili gli elementi necessari alla misura occorre un quadro indiziario di concludenza e gravità tale da giustificare la richiesta e l'adozione della misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la pronuncia; menzionato nella parte dispositiva della sentenza.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non opera automaticamente ogni volta che vi siano più ordinanze cautelari: occorre inquadrarsi in una delle tre ipotesi previste dalla giurisprudenza (connessione qualificata senza rinvio a giudizio; rinvio a giudizio e desumibilità; fatti diversi non connessi ma con elementi desumibili).
- Nel caso di fatti diversi e non connessi la retrodatazione è ammessa solo se, al momento della prima ordinanza, dagli atti risultavano elementi idonei e sufficienti a giustificare la successiva misura (concetto di "desumibilità" inteso come completezza indiziaria, non come mera conoscibilità storica).
- La "desumibilità" richiede un compendio documentale o dichiarativo di tale gravità e concludenza da permettere al pubblico ministero di adottare ponderatamente la nuova misura; dichiarazioni successive e loro corroborazioni confluite in un'informativa finale possono costituire il momento di maturazione del quadro indiziario.
- Se la difesa contesta la retrodatazione è necessario indicare in modo preciso e motivato quali atti, documenti o dichiarazioni già esistevano al momento della prima ordinanza e potevano giustificare la successiva misura; allegazioni generiche o tardive sono destinate a essere rigettate.
- La qualificazione della connessione tra reati (concorso formale, continuazione, nesso teleologico) deve essere dimostrata in fatto: non può essere desunta senza specifiche allegazioni quando i programmi criminosi e i soggetti sono diversi.
- In sede di Cassazione la valutazione sulla desumibilità è, in larga parte, una quaestio facti riservata al giudice di merito; la Corte verifica la logicità e correttezza della motivazione ma non sostituisce il sindacato di merito.
- L'esito negativo del ricorso può comportare condanna alle spese processuali in Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dunque le impugnazioni speculative o generiche espongono al rischio di spese.
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