Ordinanza n. 1209/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del: 1) Provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Teverola (CIG B9773354C5), comunicato dalla Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana con nota prot. n. 1358/2026 del 09.04.2026, recante l’esclusione della ricorrente per mancata allegazione del “cronoprogramma delle migliorie”; 2) Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, adottata ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990, trasmessa a mezzo pec e piattaforma in data 26/03/2026, senza protocollo, dentificata SHA-256:061d3e6e05150274e14850c609065fca2409e2043e2f2def4f53c37f4d200884 26/03/2026 10:42; 3) tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti, relativi alla fase di verifica della documentazione amministrativa e tecnica, nella parte in cui è stata rilevata la presunta incompletezza dell’offerta tecnica della ricorrente; è stata disposta o comunque presupposta la sua esclusione; 4) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, che abbia inciso sulla posizione giuridica della ricorrente nella procedura; 5) ove occorra e per quanto di interesse, la Sezione 16 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede l’obbligo di allegazione del “cronoprogramma delle migliorie” “a pena di esclusione”, qualora interpretata nel senso fatto proprio dall’Amministrazione resistente, ossia quale clausola immediatamente escludente e non suscettibile di applicazione del soccorso istruttorio; 6) Provvedimenti di ammissione degli altri concorrenti, ove adottati, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione degli stessi per eventuali analoghe carenze documentali; 7) Atti di nomina della Commissione giudicatrice, ove adottati; 8) Verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ove già redatti; 9) Provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more adottato; 10) Contratto eventualmente stipulato; 12) ogni eventuale determinazione, valutazione o atto della Stazione Appaltante che abbia qualificato il “cronoprogramma delle migliorie” quale elemento essenziale dell’offerta tecnica, con conseguente esclusione automatica della ricorrente; 13) nonché, espressamente, di tutti gli atti futuri della procedura di gara, ivi compresi: gli atti di aggiudicazione; gli atti di verifica di anomalia; gli atti di approvazione della graduatoria; gli atti di stipula del contratto; nella misura in cui risultino viziati in via derivata dall’illegittima esclusione della ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 c.p.a, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 c.p.a., anche in relazione nonché di dedurre ulteriori censure all’esito dell’accesso agli atti e della piena conoscenza della documentazione di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Teverola, motivata dalla mancata allegazione del cronoprogramma delle migliorie
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla gara, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, sostenendo l’illegittimità della qualificazione del cronoprogramma delle migliorie quale elemento essenziale dell’offerta tecnica, la violazione della disciplina della lex specialis e dei principi in materia di soccorso istruttorio. È stata inoltre contestata, ove interpretata nel senso ritenuto dall’amministrazione, la clausola della sezione 16 del disciplinare che prevedeva l’allegazione del cronoprogramma a pena di esclusione, nonché gli eventuali atti di ammissione di altri concorrenti, gli atti della commissione, i verbali di valutazione, l’eventuale aggiudicazione e il contratto, con riserva di motivi aggiunti dopo l’accesso agli atti. Il testo dell’ordinanza non riporta l’articolazione puntuale delle singole censure né una valutazione definitiva sulla loro fondatezza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’esclusione, poiché essa avrebbe determinato l’estromissione definitiva della ricorrente dalla procedura di gara. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione della ricorrente, disponendone l’ammissione con riserva alla gara e la conseguente valutazione dell’offerta. La decisione è cautelare e non definisce il merito delle censure di illegittimità. È stata fissata l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare; il giudice ha accolto la richiesta sospendendo l’efficacia dell’esclusione in ragione del pregiudizio grave e irreparabile e del bilanciamento degli interessi.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Richiamati nell’atto di avvio del procedimento di esclusione impugnato; l’ordinanza non decide specificamente sulla loro applicazione.
art. 43 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la riserva di proposizione di motivi aggiunti; l’ordinanza non decide specificamente su tale facoltà.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’esclusione da una procedura di gara può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando determini l’estromissione definitiva dell’operatore dalla procedura, rendendo non utile la successiva decisione di merito ai fini della partecipazione alla gara.
- Quando il pregiudizio derivante dall’esclusione risulti grave e irreparabile e il bilanciamento degli interessi sia favorevole al concorrente, il giudice può sospendere l’efficacia dell’esclusione disponendo l’ammissione con riserva e la conseguente valutazione dell’offerta, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’atto.
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