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Sentenza

Sentenza del 21/04/2021 n. 1553 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'Avviso di Accertamento n. TTTTTTTT-13 relativo all'addizionale erariale ("superbollo") sulla tassa automobilistica per l'anno 2015 per il veicolo indicato, per € 1.132,48. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto perché il veicolo è bene strumentale all'attività di noleggio/conducente e, ai sensi dell'art. 16 comma 7 del D.L. 201/2011, non dovrebbe essere assoggettato alla tassa. Ha altresì richiamato, a supporto, il D.L. n. 384/1992 (Capo IV art. 8 co.1 lett. a) e co.5). La CTP di Milano aveva respinto il ricorso; in appello la società ha dedotto vizio di interpretazione normativa da parte del primo giudice e omissione di pronuncia sulla normativa del 1992.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Nel motivare l'accoglimento ha ritenuto fondati i rilievi della ricorrente sulla corretta interpretazione dell'art. 16 D.L. 201/2011 (comma 7) e ha censurato l'omessa pronuncia rispetto al D.L. 384/1992. Conseguentemente l'appello è stato accolto con condanna della parte soccombente (l'Ufficio) al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, quantificate in € 300,00 per il primo grado e € 500,00 per il grado d'appello, oltre oneri di legge, distratte a favore del difensore Avv. P. (di regola l'accoglimento comporta l'annullamento dell'atto impugnato, essendo stato riformato il rigetto del ricorso da parte della CTP).

Norme richiamate

  • D.L. n. 201/2011, art. 16

    La tassa non si applica ... nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e di noleggio.

    Il comma 7 è stato interpretato dalla Commissione come esclusione dalla tassa per le unità che costituiscono beni strumentali di imprese di locazione/noleggio; applicabile anche ai veicoli utilizzati esclusivamente come strumento dell'attività (es. NCC) e non per uso privato.

  • D.L. n. 384/1992, Capo IV art. 8 co. 1 lett. a) e co. 5

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente come ulteriore base per l'esenzione; la Commissione ha rilevato che il primo giudice non si è pronunciato su tale profilo e ha ritenuto che la materia fiscale invocata dal ricorrente meritasse valutazione favorevole, a supporto dell'esenzione.

  • D.L. n. 98/2011 (conv. L. 111/2011) e successive modifiche (richiami alla manovra "Monti")

    Normativa di quadro che ha introdotto l'addizionale erariale ("superbollo") e fissato le soglie/parametri di applicazione; utile per delimitare l'ambito soggettivo e oggettivo della tassa, ma il caso è stato risolto sull'applicabilità delle esenzioni previste dall'art. 16/2011 e norme correlate.

Massime di principio

  • Se un veicolo è provato essere bene strumentale di un'impresa di locazione/noleggio (incluso noleggio con conducente - NCC) e non è destinato all'uso privato, può trovare applicazione l'esenzione prevista dall'art. 16 comma 7 D.L. 201/2011 rispetto al "superbollo".
  • È essenziale documentare l'effettivo utilizzo strumentale: contratti di noleggio, fatture, registrazioni contabili, targa/immatricolazione funzionale all'attività, specifiche organizzative che dimostrino l'impossibilità di uso privato del mezzo.
  • In giudizio amministrativo/tributario il primo giudice deve considerare e motivare su tutte le norme richiamate dalle parti; l'omessa pronuncia su norme indicate dal ricorrente può costituire motivo di riforma in appello.
  • La normativa di introduzione del "superbollo" (D.L. 98/2011 e successive modifiche) chiarisce soglie e destinatari ma non esclude interpretazioni favorevoli alle esenzioni testualmente previste: verificare sempre la portata soggettiva delle esenzioni (es. 'unità bene strumentale').
  • In caso di accoglimento del ricorso del contribuente, è possibile ottenere la condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese processuali per entrambi i gradi, con distrazione a favore del difensore che abbia anticipato le spese.

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