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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2345

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2345 della Commissione, del 19 novembre 2025, che rinnova l’approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del dazomet come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, sulla base della valutazione positiva effettuata nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012. Il rinnovo è subordinato a condizioni specifiche, sia per l’autorizzazione dei biocidi sia per l’immissione sul mercato di articoli trattati. È inoltre previsto che, dal 1º marzo 2026, gli articoli trattati recanti dazomet siano etichettati con le informazioni prescritte dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Rinnovo dell’approvazione del dazomet come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con condizioni specifiche e nuove prescrizioni per gli articoli trattati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti nell’Unione per i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti dazomet, nonché agli articoli trattati con dazomet o che lo contengono immessi sul mercato nell’UE. Riguarda il rinnovo dell’approvazione del principio attivo ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Il regolamento introduce una disciplina transitoria per l’etichettatura degli articoli trattati a decorrere dal 1º marzo 2026.

Rinnovo dell’approvazione del dazomet per biocidi del tipo di prodotto 8

Il regolamento di esecuzione rinnova l’approvazione del dazomet come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno, nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012. Il provvedimento si fonda sulla procedura di rinnovo avviata su domanda presentata il 26 gennaio 2021, sulla raccomandazione dell’autorità competente del Belgio trasmessa all’ECHA il 14 giugno 2024 e sul parere del comitato sui biocidi adottato il 25 febbraio 2025.

Quadro normativo e base giuridica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nei considerando si richiama anche l’articolo 86 del medesimo regolamento, in base al quale il dazomet era già considerato approvato per effetto della precedente iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, con scadenza originaria fissata al 31 luglio 2022. Il rinnovo discende dalla valutazione dell’ECHA secondo cui i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti dazomet possono continuare a soddisfare i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso.

Condizioni dell’approvazione rinnovata

Il rinnovo non è incondizionato. L’allegato stabilisce che, nella valutazione del prodotto, deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia connessi a eventuali usi dichiarati nella domanda di autorizzazione ma non valutati a livello unionale. Inoltre, le autorità competenti degli Stati membri, oppure la Commissione nel caso di un’autorizzazione dell’Unione, devono riportare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni pertinenti da indicare sull’etichetta degli articoli trattati, in conformità all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articoli trattati e obblighi di etichettatura

Il regolamento introduce una specifica condizione per l’immissione sul mercato degli articoli trattati con dazomet o che lo contengono. A decorrere dal 1º marzo 2026, il responsabile dell’immissione sul mercato deve assicurare che l’etichetta dell’articolo trattato rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nei considerando si evidenzia che tale disciplina è accompagnata da un periodo di transizione, finalizzato a consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Dati tecnici del principio attivo

L’allegato riporta i dati identificativi del principio attivo: nome comune dazomet, denominazione IUPAC tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione, numero CE 208-576-7, numero CAS 533-74-4. La purezza minima del principio attivo valutato è pari al 96 % peso/peso; è inoltre precisato che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Durata dell’approvazione e applicazione temporale

La nuova scadenza dell’approvazione è fissata al 31 agosto 2040. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del dazomet

L’approvazione del dazomet come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, fatte salve le condizioni riportate nell’allegato. La scadenza dell’approvazione è fissata al 31 agosto 2040.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

L’autorizzazione dei biocidi contenenti dazomet è subordinata a due condizioni principali: nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non valutati a livello di Unione; inoltre, le autorità competenti degli Stati membri o, per un’autorizzazione dell’Unione, la Commissione, devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Etichettatura degli articoli trattati

A decorrere dal 1º marzo 2026, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato trattato con dazomet o che lo contiene deve assicurare che l’etichetta riporti le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Elementi identificativi e purezza

L’allegato indica il nome comune dazomet, la denominazione IUPAC tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione, il numero CE 208-576-7 e il numero CAS 533-74-4. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari al 96 % peso/peso.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidichimicasalute e sicurezza dei prodottietichettatura dei prodottimercato interno

Testo integrale

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