Sentenza del 04/12/2017 n. 534 - Comm. Trib. Prov. Varese
Onere della prova - Presunzione legale - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'onere della prova in presenza di movimentazioni bancarie utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per presumere l'esistenza di operazioni imponibili non dichiarate. Il contribuente contestava che tali movimentazioni potessero essere automaticamente riferite a ricavi o compensi imponibili, sostenendo, implicitamente, la necessità di una prova ulteriore da parte dell'Amministrazione.
La decisione
La presunzione derivante dai dati dei conti bancari è stata ritenuta legittima. In base alla legge, l'Amministrazione finanziaria soddisfa il proprio onere probatorio mediante l'indicazione dei dati e degli elementi risultanti dai conti. Spetta invece al contribuente dimostrare analiticamente che le movimentazioni non si riferiscono a operazioni imponibili oppure che hanno già scontato l'imposta. La decisione si è quindi conclusa a favore dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento bancario e presunzioni fiscali
È onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili ovvero abbiano già scontato l'imposta.
Le movimentazioni risultanti dai conti bancari possono fondare una presunzione legale di ricavi o compensi imponibili. Il contribuente deve fornire una giustificazione specifica, analitica e documentata per ciascuna movimentazione contestata, mentre non è necessaria, in via preliminare, un'ulteriore prova dell'Amministrazione oltre ai dati bancari.
Cassazione, sentenze nn. 21739/2007, 4589/2009 e 18081/2010
L'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.
I precedenti confermano che l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie è legittimo quando l'Amministrazione richiama i dati dei conti; la prova contraria spetta al contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su movimentazioni bancarie, opera una presunzione legale a favore dell'imponibilità delle somme.
- Il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche: deve dimostrare con documentazione concreta la natura non imponibile, personale, restitutoria o già tassata di ogni movimento rilevante.
- L'Amministrazione non deve necessariamente ricostruire autonomamente l'origine imponibile di ciascuna somma se i dati bancari sono correttamente acquisiti e indicati nell'accertamento.
- Per superare la presunzione è opportuno predisporre una riconciliazione analitica dei movimenti, supportata da contratti, fatture, ricevute, dichiarazioni, contabili e altra documentazione idonea.
- In assenza di prova contraria specifica e attendibile, la movimentazione bancaria può essere legittimamente imputata a operazioni imponibili.
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