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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25701/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società di leasing aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito di euro 58.359,24, derivante da due contratti di leasing aventi ad oggetto veicoli industriali. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per avere il tribunale qualificato i contratti come traslativi e applicato analogicamente l'art. 1526 c.c., sostenendo che tale impostazione sarebbe superata dalla disciplina dell'art. 72-quater l. fall. e dall'art. 1, commi 136-140, l. 124/2017, applicabile anche ai leasing risolti prima della sua entrata in vigore. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza, nei contratti, di un patto marciano nella clausola n. 16, che avrebbe imposto una diversa regolazione del rapporto. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità, osservando che la ricorrente non aveva spiegato perché, anche a voler accogliere le sue tesi, avrebbe dovuto essere ammesso al passivo l'intero importo residuo senza tenere conto del valore ricavato dalla ricollocazione dei beni restituiti. La Corte ha rilevato che sia l'art. 72-quater l. fall. sia l'art. 1 l. 124/2017 prevedono comunque un meccanismo di compensazione tra credito residuo e valore del bene; inoltre, dagli stessi stralci contrattuali riportati in ricorso emergeva una clausola coerente con la detrazione del ricavato della vendita e con l'eventuale retrocessione dell'eccedenza all'utilizzatore. È stato inoltre evidenziato che la censura sul patto marciano tendeva in realtà a una diversa valutazione del fatto e dell'interpretazione del contratto, attività riservate al giudice di merito se non si deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta in concreto non autosufficiente e priva di specificità rispetto al petitum sostanziale dell'ammissione al passivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è stata respinta perché, in sostanza, mirava a una nuova valutazione del fatto e dell'interpretazione contrattuale.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non chiariva il nesso tra le censure svolte e il diritto all'ammissione del credito insinuato.

  • art. 1526 c.c.

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente e, nel ragionamento della Corte, quale disciplina comunque coerente con la detrazione del valore del bene restituito.

  • art. 72-quater legge fall.

    "versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale"

    La norma è stata letta come disciplina del leasing nel fallimento che impone un conguaglio tra credito residuo e valore di mercato del bene restituito.

  • art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017

    La Corte ha richiamato la disciplina speciale del leasing, evidenziando che rende superflua la distinzione tra leasing traslativo e di godimento e valorizza comunque il valore residuo netto del bene.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto è stata qualificata come quaestio facti, sindacabile in cassazione solo ove sia dedotta la violazione dei canoni legali di ermeneutica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel leasing risolto, il creditore concedente non può pretendere l'intero residuo corrispettivo senza considerare il valore di realizzo dei beni restituiti: il credito va letto in chiave di conguaglio con quanto ricavato dalla loro vendita o ricollocazione.
  • La disciplina speciale del leasing fallimentare e quella introdotta dalla L. n. 124/2017 superano la tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, perché ciò che rileva è il valore residuo netto del bene e il relativo meccanismo di compensazione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando violazione di legge o omesso esame di un fatto, non spieghi in modo specifico perché le censure dovrebbero condurre alla decisione richiesta sul credito insinuato al passivo.
  • La deduzione di un patto marciano o di una clausola contrattuale favorevole non è sufficiente se il ricorrente non chiarisce la coerenza tra quella clausola e la pretesa di ammissione del credito, specie quando dalla stessa clausola emerga la detrazione del ricavato della vendita.
  • L'interpretazione del contratto è questione di fatto e non può essere rinnovata in cassazione se non si denuncia specificamente la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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