Cassazione Civile, Sentenza n. 21023/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato l'atto di contestazione di sanzioni (anno 2014) emesso nei confronti del Grimani in relazione a un precedente avviso di accertamento verso il Gruppo Marin per presunta frode IVA. L'Agenzia deduceva: (i) nullità/omessa motivazione della sentenza d'appello per non aver esaminato ed esposto il concreto bilanciamento probatorio (dichiarazioni di terzi, documentazione trovata nello studio, mail, ecc.); (ii) violazione delle norme sull'onere della prova e falsa applicazione dell'art. 9 d.lgs. 472/1997 perché la CTR avrebbe invertito l'onere probatorio omettendo di valutare elementi a carico del Grimani e di ritenere la sua consapevolezza/partecipazione alla frode; (iii) omesso esame di fatto decisivo e falsa applicazione delle norme, sostenendo che Grimani avrebbe concorso attivamente nella violazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che in realtà chiedevano una rivalutazione dei fatti (cosa non consentita in sede di legittimità). Sul punto motivazionale la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito sufficiente motivazione sopra il minimo costituzionale, indicando l'assenza di elementi concreti idonei a dimostrare il contributo attivo del Grimani alla frode e valorizzando elementi prodotti dal Grimani (es. la frode era iniziata prima del suo incarico; mancato inoltro telematico F24). La Corte ha confermato che l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 opera solo se la persona fisica ha agito nell'interesse e a beneficio della società; nel caso non è stata dimostrata la partecipazione attiva del consulente, pertanto l'annullamento dell'atto sanzionatorio è stato mantenuto. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 269/2003
le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
La norma è eccezionale rispetto al principio di responsabilità personale: si applica solo quando la persona fisica autrice della violazione abbia agito nell'interesse e a beneficio della società dotata di personalità giuridica; se l'autore ha agito per interesse proprio o per fini personali la responsabilità personale ricade sul soggetto fisico.
art. 9 d.lgs. n. 472/1997
Disciplina il concorso di persone nelle violazioni amministrative tributarie; richiede un contributo attivo e consapevole del concorrente (cooperazione/consenso) per configurare responsabilità personale. La Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la partecipazione attiva del Grimani.
art. 2 comma 2 d.lgs. n. 472/1997
Principio generale della responsabilità personale dell'autore della violazione; costituisce la regola di riferimento, derogabile solo nei casi previsti (es. art. 7 DL 269/2003).
art. 11 d.lgs. n. 472/1997
Prevede la responsabilità solidale delle società prive di personalità giuridica per le sanzioni irrogate alla persona fisica quando la violazione è stata commessa nell'interesse della società; viene usato per ricavare il principio che l'interesse societario è il presupposto per spostare la sanzione dalla persona fisica alla compagine societaria.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Elenca i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge, nullità per vizio motivazionale, omesso esame di fatto decisivo, ecc.). La Corte ha ricordato che tali censure non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, che resta riservata al giudice di merito.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Riferito dalla ricorrente in relazione agli obblighi motivazionali della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse comunque adeguata e non riconducibile ai casi estremi di nullità motivazionale.
art. 112 cod. proc. civ.
Norma processuale citata in relazione al principio del contraddittorio e della motivazione; utilizzata dalla ricorrente per criticare la motivazione d'appello, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.
Norma relativa alle decisioni interlocutorie e motivazione; richiamata dalla ricorrente ma la Corte non ha ravvisato vizio rilevante.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e motivazione delle decisioni giudiziarie invocato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i profili estremi che rendono la motivazione nulla.
art. 2697 cod. civ.
Regole sull'onere della prova: la ricorrente contestava la valutazione delle prove ma la Corte ha richiamato il divieto di trasformare il controllo di legittimità in un nuovo sindacato di merito.
art. 2727 cod. civ.
Riguarda la valutazione della prova testimoniale; citata dall'Agenzia ma comunque rientra nella valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
art. 2729 cod. civ.
Attinente alla prova documentale e alla sua efficacia probatoria; la Corte ha ritenuto che la questione fosse di merito probatorio riservato al giudice di merito.
art. 348-ter comma 5 c.p.c.
Limite della 'doppia conforme' che rende inammissibili talune censure in Cassazione se due gradi di giudizio si sono espressi in senso conforme; invocato per dichiarare inammissibile parte del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione delle prove: i motivi che in realtà chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili o infondati.
- L'art. 7 del d.l. n. 269/2003 sposta la sanzione sulla persona giuridica solo quando la persona fisica ha agito nell'interesse e a beneficio della società; se l'autore ha agito per interesse proprio la responsabilità personale può essere mantenuta.
- Per configurare il concorso ex art. 9 d.lgs. 472/1997 è necessario dimostrare un contributo attivo, cooperativo e consapevole del concorrente; la mera conoscenza delle attività illecite non è sufficiente.
- La mancanza di una motivazione è sanzionabile in Cassazione solo se si tratta di nullità assoluta (assenza materiale di motivazione, motivazione apparente o manifestamente incomprensibile); motivazioni sintetiche ma comprensibili sorreggono la decisione.
- L'onere della prova resta regolato dalle norme civili (es. art. 2697 c.c.), ma la loro applicazione concreta e la valutazione dell'attendibilità delle prove spettano al giudice di merito.
- Le censure che puntano sull'omesso esame di elementi di prova devono essere formulate rispettando i limiti normativi (art. 360 c.p.c. e divieto di terzo grado di merito); altrimenti risultano inammissibili.
- La presenza di elementi indiziari (documenti, mail, dichiarazioni di terzi) richiede un concreto nesso probatorio tra condotta e illecito per fondare sanzioni personali; senza tale nesso la sanzione è illegittima.
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