Cassazione Penale, Sentenza n. 17233/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto al giudice dell'esecuzione: 1) di dichiarare l'estinzione per prescrizione di alcuni reati già oggetto della sentenza di merito (Corte d'appello di Napoli del 3/2/2025, irrevocabile il 2/9/2025), sostenendo che la prescrizione si era perfezionata prima del passaggio in giudicato; 2) di eliminare l'aumento di pena per la continuazione relativo al delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), poiché - secondo il ricorrente - quell'aumento era stato applicato senza una condanna autonoma per abuso d'ufficio (tale reato era stato ritenuto assorbito nel capo relativo alla truffa o dichiarato improcedibile). In sostanza l'istanza mirava a ottenere in esecuzione la declaratoria di non punibilità per prescrizione e la correzione di una presunta pena illegale.
La decisione
La Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo punto la Corte ha ritenuto che il giudizio di cognizione si era concluso con una decisione irrevocabile (sentenza Sez. F, n. 31262 del 02/09/2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato) e, conformemente a consolidata giurisprudenza, l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione in sede di esecuzione di cause di non punibilità sopravvenute rispetto alla sentenza di appello. Sul secondo punto la Corte ha rilevato che non risultava in concreto alcuna pena illegale da eliminare: l'abuso d'ufficio era stato assorbito in primo grado e non era stata inflitta una pena autonoma da cui derivasse un aumento da cancellare; inoltre la Corte d'appello di Napoli aveva già provveduto a rideterminare la pena sottraendo gli aumenti relativi ai reati dichiarati prescritti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
Norma sostanziale contestata in relazione all'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il reato di abuso d'ufficio era stato assorbito e non aveva prodotto pena autonoma da eliminare in esecuzione
artt. 319, 319-bis, 640-bis cod. pen.
Offese originariamente contestate (corruzione, corruzione in attività giudiziaria, truffa aggravata per il conseguimento di un ingiusto profitto); la ricostruzione dei fatti e delle qualificazioni ha portato all'assorbimento dell'abuso d'ufficio nel reato di truffa
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata indirettamente: la Corte ha ritenuto che, a seguito dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, non è possibile in esecuzione rilevare cause di non punibilità previste da questa norma
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
"alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento"
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (equi valutata in euro 3.000)
L. n. 114 del 9 agosto 2024, art. 1, comma 1, lett. b)
Norma normativa che ha abrogato (nelle more) una fattispecie rilevante per il capo n. 1; la Corte d'appello aveva ritenuto non doversi procedere per quel delitto perché il fatto non costituisce più reato
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01)
"l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen."
Principio richiamato dalla Corte: la mancata validità del rapporto di impugnazione impedisce al giudice dell'esecuzione di riesaminare cause di non punibilità che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di impugnazione
Giurisprudenza recente (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 - 01)
Richiamata per confermare il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può rilevare prescrizioni maturate dopo la sentenza di appello quando non sia formatosi un valido rapporto di impugnazione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è limitato dall'efficacia del giudicato: non può modificare o correggere una sentenza irrevocabile nelle materie coperte dal giudicato, salvo i rimedi espressamente previsti.
- Se il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e, di norma, non è possibile in sede di esecuzione rilevare cause di non punibilità sopravvenute rispetto alla decisione di merito.
- Il giudice dell'esecuzione può emendare il titolo esecutivo solo se esiste una reale illegittimità/illegittimità della pena iscritta nel provvedimento esecutivo; se per un capo non è mai stata inflitta pena (es. reato assorbito) non c'è pena "illegale" da eliminare.
- Quando vi sono pronunce successive (Corte costituzionale, Corte EDU o Cassazione) che incidono sulla legittimità della pena o sulla configurazione del reato, il giudice dell'esecuzione può intervenire per rideterminare la pena o dichiarare la prescrizione sopravvenuta, ma occorre verificare l'esistenza del "rapporto di impugnazione" necessario e la natura della pronuncia intervenuta.
- Prima di proporre istanze in sede esecutiva è essenziale verificare: a) se la sentenza è divenuta irrevocabile; b) se esiste una pena effettivamente iscritta nel titolo esecutivo da modificare; c) se sono stati esperiti e conclusi i rimedi ordinari (impugnazioni) che avrebbero consentito la rilevazione delle questioni.
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