Cassazione Penale, Sentenza n. 25777/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello sotto molteplici profili: 1) incompetenza territoriale del giudice di Firenze rispetto al capo E) (riciclaggio), sostenendo che il primo atto consumativo si era svolto in Marcianise e invocando alternativamente l'art. 8 o il criterio suppletivo dell'art. 9 c.p.p.; 2) carenza di prova del reato presupposto e, quindi, dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio (art. 648-bis), deducendo travisamento della prova e omissione di valutazione di prove decisive; 3) omessa o insufficiente motivazione sulle contestazioni difensive, in particolare sull'interpretazione delle intercettazioni e sulle dichiarazioni del coimputato Ronconi; 4) posizione specifica di Agnese Borrelli priva di indicazione del contributo causale al reato; 5) illegittimità della confisca disposta nella misura del tutto del metallo e non limitata al profitto del reato (art. 648-quater).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Gianfranco Borrelli, Luigi Borrelli, Pietro Borrelli e Gianluca Ronconi, confermando in sostanza la valutazione di merito sulla ricostruzione della provenienza illecita del metallo, sulla trasformazione e sulla consapevolezza degli imputati, e ha perciò rigettato i loro motivi. Ha però accolto parzialmente il ricorso di Agnese Borrelli ritenendo insufficiente la motivazione circa il suo contributo causale al reato di riciclaggio: ha annullato la sentenza limitatamente alla sua posizione e disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Ha inoltre confermato la legittimità della confisca del metallo come prodotto del reato di riciclaggio (confisca diretta ex art. 648-quater). Per gli inammissibili ha condannato i quattro al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., li ha condannati a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e c) ed e) menzionati nei motivi
articolato dai ricorrenti quale base per censurare violazioni di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto molti motivi reiterativi o aspecifici e quindi inammissibili o infondati alla luce della motivazione di merito
art. 8 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla competenza territoriale
la Corte ha confermato che la competenza territoriale si determina in base alla lettura del capo di imputazione e, allo stato degli atti preliminari, non poteva ritenersi provata la consumazione iniziale in altro distretto
art. 9 cod. proc. pen.
invocato quale criterio suppletivo per la competenza
la Corte ha escluso l'applicazione del criterio residuo perché vi erano, allo stato, concorrenti residenti in circondari diversi e la competenza non può essere riformata sulla base di eventi successivi (es. riti alternativi dei coimputati)
art. 110 cod. pen.
richiamato sul concorso di persone nel reato
le condotte sono state valutate come frammentate in più segmenti posti in essere da più soggetti concorrenti, giustificando la competenza e la pluralità di apporti alla condotta di riciclaggio
art. 648-bis cod. pen.
reato di riciclaggio contestato (capo E))
la Corte di merito aveva ritenuto sussistenti l'elemento oggettivo (trasformazione/occultamento della provenienza) e quello soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita); la Cassazione ha ritenuto i rilievi di gravità e di motivazione insufficienti solo per la posizione di Agnese
art. 648 cod. pen.
richiamato nella riqualificazione di alcuni acquisti intra-gruppo
usato nei gradi di merito per requalificare talune condotte meno gravi rispetto al riciclaggio; la Corte di Cassazione ha fatto riferimento allo stato delle imputazioni
art. 648-quater cod. pen.
disciplina della confisca collegata ai delitti di riciclaggio/reimpiego/autoriciclaggio
la Corte conferma che la confisca può riguardare non solo il profitto ma anche il prodotto del reato di riciclaggio: beni trasformati o attribuiti diversamente per effetto dell'attività riciclatoria possono essere sottoposti a confisca diretta
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per l'obbligo di pagamento delle spese e ammende
articolato per infliggere ai ricorrenti inammissibili l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 21 comma 2 e art. 491 comma 1 cod. proc. pen.
richiamati in tema di determinazione della competenza allo stato degli atti preliminari
la Corte ha ribadito il principio per cui la competenza territoriale deve essere valutata sulla base del capo di imputazione e degli atti preliminari, senza ammettere istruzioni probatorie per modificare quella valutazione
legge n. 7 del 2000
artt. 1 e 4 (richiamati nel capo E) originario)
richiamata nella fase di riqualificazione e nelle contestazioni iniziali, ma poi alcuni profili sono stati estinti per prescrizione o riqualificati in sede di merito
Massime di principio
- La competenza territoriale va valutata allo stato degli atti e in base al contenuto del capo di imputazione: non è consentito alle difese introdurre nuova prova documentale per spostare la competenza in fasi successive, salvo che tale documento fosse già parte integrante degli atti preliminari non contestabili
- Per la configurabilità del reato di riciclaggio sono necessari sia l'elemento oggettivo (operazioni di trasformazione/occultamento idonee a rendere difficile l'identificazione della provenienza illecita) sia l'elemento soggettivo (consapevolezza dell'origine illecita); la motivazione di merito deve indicare le emergenze probatorie che giustificano entrambe le componenti
- La confisca ex art. 648-quater può riguardare non solo il profitto ma anche il prodotto del reato di riciclaggio: beni trasformati o riallocati in termini di titolarità possono essere oggetto di confisca diretta, in coerenza con obblighi sovranazionali
- Se la decisione di merito non specifica il contributo causale di un singolo imputato (ruolo, azioni concrete, responsabilità causale) la Cassazione è incline ad annullare la sentenza limitatamente a quella posizione e a disporre il rinvio per nuovo esame
- Motivi di cassazione meramente reiterativi delle censure già esaminate in appello, generici o privi di specificità rispetto alla motivazione di merito, sono frequentemente dichiarati inammissibili
- La condanna alle spese processuali e la condanna alla Cassa delle ammende possono essere disposte a carico dei ricorrenti qualora si ravvisino profili di colpa nella proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili
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