Sentenza n. 12906/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U.0050186.11-12-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che aveva rigettato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, l'istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 27 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito ai percorsi INDIRE previsti dal d.i. n. 77/2025 e rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia all'istanza amministrativa di riconoscimento e l'adesione ai percorsi INDIRE hanno fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione sull'impugnazione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non poteva pronunciarsi nel merito in presenza della dichiarazione del difensore attestante la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituiva la base normativa dell'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Riguardava il preavviso di rigetto impugnato; il relativo motivo non è stato esaminato per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nel quadro processuale della decisione, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.
Decreto interministeriale n. 77/2025
Prevede i percorsi INDIRE ai quali la ricorrente ha aderito, rinunciando all'istanza di riconoscimento del titolo estero; tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza amministrativa oggetto del giudizio, accompagnata dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte abbia dichiarato, tramite il difensore, di non avere più interesse alla decisione.
- L'adesione a un percorso amministrativo alternativo e incompatibile con la prosecuzione dell'istanza originaria può far venir meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego impugnato.
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