L.R. Piemonte 19/2015
"Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il sistema piemontese delle aree protette e conferma una disciplina specifica per i Sacri Monti. Ridefinisce enti gestori, organi, procedure di pianificazione, vigilanza, finanziamenti e regole transitorie. Alcune modifiche chiave decorrono dal 1° gennaio 2016; le misure finanziarie sono riferite soprattutto agli esercizi 2015-2017.
Riordino delle aree protette regionali piemontesi e disciplina dei Sacri Monti
Riordino del sistema delle aree protette e disciplina dei Sacri Monti in Piemonte
La legge regionale piemontese ridisegna il testo unico sulle aree naturali protette e introduce una disciplina organica per i Sacri Monti. Interviene su classificazione, governance, pianificazione, gestione della rete Natura 2000, strumenti di promozione territoriale e risorse finanziarie, con una parte finale dedicata alle riserve speciali dei Sacri Monti.
Principi generali e ambito di applicazione
La Regione riconosce il valore dell’ambiente naturale per le generazioni attuali e future e detta regole per la conservazione della biodiversità, la gestione e la promozione dei territori della rete ecologica regionale. La legge garantisce la partecipazione delle comunità locali e individua:
- rete ecologica regionale e carta della natura regionale;
- sistema regionale delle aree protette;
- modalità di gestione e di promozione territoriale;
- delega della gestione dei siti Natura 2000;
- criteri di finanziamento e trasferimento delle risorse ai gestori.
Classificazione delle aree protette e regole generali
La disciplina regionale si applica alle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale, salvo le riserve speciali, che seguono disposizioni legislative dedicate. Per le aree al confine regionale i gestori sono tenuti a promuovere intese e accordi internazionali o interregionali per il coordinamento gestionale e la promozione territoriale.
Promozione economica e incentivazione nei territori protetti
La legge introduce misure di sostegno economico per le imprese presenti nelle aree protette e nella rete Natura 2000, promuovendo anche, con eventuale collaborazione di GAL, associazioni datoriali o altri soggetti, l’e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque legati all’area protetta, mediante una piattaforma dedicata e la valorizzazione di marchi di qualità.
Ai comuni e alle province il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in un’area protetta regionale è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per interventi compatibili con il piano d’area e con il piano pluriennale economico-sociale, tra cui recupero di centri storici, nuclei rurali, opere igieniche e idropotabili, risanamento ambientale, attività culturali, agriturismo, sport compatibili e impianti energetici a basso impatto. La stessa priorità vale per i privati che intendano avviare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità dell’area.
Biglietti d’ingresso e tariffe dei servizi
Gli enti gestori possono, d’intesa con la comunità del parco, introdurre biglietti di ingresso per l’intera area o per parti di essa, compresi specifici transiti su strade bianche e piste forestali, e tariffe per i servizi erogati. Le relative entrate sono risorse aggiuntive da destinare prioritariamente a promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti nei comuni dell’area protetta.
Governance degli enti di gestione delle aree protette
Il sistema degli enti di gestione è riorganizzato con nuove denominazioni e nuovi ambiti affidati. Sono ridefiniti i compiti di diversi enti e le aree gestite, tra cui, fra l’altro, l’Ente delle aree protette dei Parchi reali, del Po torinese, delle Alpi Marittime, del Monviso, dell’Appennino piemontese, del Po vercellese-alessandrino, del Parco paleontologico astigiano e del Ticino e Lago Maggiore.
Il presidente dell’ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d’intesa con le comunità delle aree protette; in mancanza di intesa entro 30 giorni, la nomina avviene con decreto motivato.
Il consiglio è composto dal presidente e da un numero variabile di membri in base al numero di comuni compresi nelle aree gestite. I componenti sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con garanzia di rappresentanza delle associazioni ambientaliste e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Il consiglio si insedia con la maggioranza dei componenti, comprensiva del presidente; in caso di ritardi nelle designazioni è previsto il commissariamento del presidente e, successivamente, la nomina regionale dei membri mancanti.
Le principali funzioni del consiglio riguardano statuto, pianificazione, programmi, bilanci, regolamento dell’area protetta, incarichi dirigenziali, valutazione dei dirigenti, indirizzi organizzativi e nomine di rappresentanti esterni. Il consiglio dura fino al termine della legislatura e viene rinnovato entro sei mesi dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
Sono aggiornate anche le incompatibilità dei consiglieri, includendo parlamentari, presidenti di Regione, presidenti di provincia o sindaci metropolitani, consiglieri o assessori regionali, consiglieri provinciali o metropolitani, dipendenti dell’ente e componenti di organismi di controllo.
Comunità delle aree protette e consulta per la promozione del territorio
Per ciascun ente è costituita la comunità delle aree protette, composta da sindaci della città metropolitana, presidenti delle province, sindaci e presidenti delle unioni montane dei territori interessati, o loro delegati. Se più comunità afferiscono allo stesso ente, esse si esprimono in seduta congiunta sui principali provvedimenti.
È inoltre istituita la consulta per la promozione del territorio, organo di rappresentanza delle categorie economiche e sociali. Ne fanno parte rappresentanti di associazioni artigiane, commerciali, turistiche, agricole, del CAI, del collegio delle guide alpine, delle associazioni ambientaliste, venatorie e di altre realtà territoriali. La consulta esprime pareri sul regolamento dell’area protetta, sul piano pluriennale economico-sociale e sui piani di area, e può formulare proposte di promozione territoriale.
Pianificazione, regolamenti e piano pluriennale economico-sociale
Il regolamento dell’area protetta è adottato dal consiglio dell’ente, sentita la consulta per la promozione del territorio, e approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale; per le aree a gestione locale il regolamento è approvato dagli organi competenti e trasmesso alla Regione.
Il piano pluriennale economico-sociale è elaborato dalla comunità delle aree protette con il concorso della consulta e delle parti sociali ed economiche. È adottato dal consiglio dell’ente e approvato dalla Giunta regionale entro 120 giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza decisione, il piano si intende approvato. La Giunta può chiedere integrazioni o modifiche, sospendendo i termini.
Per i piani di area, la procedura è scandita da termini stringenti: il soggetto gestore esamina le osservazioni, adegua gli elaborati e li trasmette alla Giunta; seguono il parere congiunto della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, quindi l’approvazione regionale entro 180 giorni dal ricevimento. Per varianti di limitata entità e superficie trascurabile in aree già urbanizzate o contigue a lotti edificati, non serve il parere della commissione consiliare e il termine scende a 120 giorni.
Dalla data di adozione dei piani naturalistici e di gestione scattano le misure di salvaguardia proprie della pianificazione territoriale. Fino all’approvazione dei piani, gli interventi modificativi sono autorizzati dal comune, previa comunicazione al gestore dell’area protetta, che può presentare osservazioni entro 30 giorni. Dopo l’approvazione dei piani, tale comunicazione resta necessaria solo per nuove opere e ampliamenti.
Natura 2000, monitoraggio e piani di gestione
La Regione è richiamata al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE. La gestione delle aree Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette quando vi sia coincidenza territoriale totale o parziale; se tale coincidenza manca, la gestione può essere affidata, sentiti gli enti locali, a enti di aree protette limitrofe, province o città metropolitana, unioni di comuni o comuni.
Il piano di gestione è adottato dal soggetto gestore dopo consultazione degli enti locali interessati, dei comprensori alpini, degli ambiti territoriali di caccia e delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste riconosciute.
Per gli interventi, le attività e i piani relativi alla rete Natura 2000 e alle aree protette sono aggiornati i riferimenti normativi alle direttive europee e alle procedure di autorizzazione, includendo anche le aree e le attività provinciali.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza sulle aree protette istituite con legge è attribuita ai soggetti competenti sul territorio. La disciplina dei controlli è aggiornata, mentre per i Sacri Monti è previsto un assetto specifico di vigilanza e qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.
Sacri Monti: conferma delle riserve speciali e gestione
Le riserve speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo sono confermate con i confini delle cartografie dell’allegato B e la loro gestione resta affidata all’Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale regionale.
L’ente persegue la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale, la tutela degli aspetti tradizionali, devozionali e di culto, la ricerca e la documentazione, nonché il mantenimento delle caratteristiche di eccezionale valore universale riconosciute dall’UNESCO.
Per la gestione delle riserve l’ente stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati, che definiscono compiti, modalità operative, regolamenti e risorse finanziarie.
Il consiglio dell’ente è composto dal presidente e da quattordici componenti, due per ciascun Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate. Alle sedute partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola. Si applicano, in quanto compatibili, le regole su presidente, consiglio e incompatibilità previste per gli altri enti di gestione.
La sede legale e amministrativa è presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea; le sedute si tengono alternativamente a Crea e Varallo. Lo statuto dell’ente è adottato dal consiglio e approvato dalla Giunta regionale.
Divieti nelle riserve speciali dei Sacri Monti
Nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti sono vietati, tra l’altro:
- l’esercizio dell’attività venatoria;
- l’introduzione o l’uso di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura senza autorizzazione nominativa;
- l’apertura di nuove cave, salvo rinnovi, proroghe e interventi consentiti dagli strumenti di pianificazione;
- l’apertura di discariche;
- movimenti di terra che alterino morfologia o regime idrico;
- il danneggiamento della sentieristica, degli ecosistemi naturali, della fauna e della flora;
- l’introduzione di specie non autoctone potenzialmente alteranti l’equilibrio naturale;
- l’asportazione di minerali;
- l’accensione di fuochi ricreativi fuori dalle aree attrezzate;
- l’uso di veicoli e motoslitte fuori dalla viabilità consentita;
- l’esercizio di attività economiche senza apposite convenzioni che ne garantiscano compatibilità con luoghi e valori immateriali.
Sono fatte salve alcune eccezioni, in particolare per attività di gestione faunistica, attività agro-silvo-pastorali, veicoli di polizia e soccorso, veicoli agricoli aventi titolo e interventi autorizzati finalizzati al miglioramento ambientale.
Pianificazione e regolamentazione dei Sacri Monti
Per ciascuna riserva speciale dei Sacri Monti opera un piano di gestione contenente analisi territoriali, naturalistiche, agro-silvo-pastorali, storiche, artistiche, architettoniche, devozionali e di culto, oltre alle norme di conservazione e gestione.
I piani recepiscono, per quanto di competenza, il piano unitario di gestione del sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Sono adottati dall’Ente di gestione dei Sacri Monti e approvati dalla Giunta regionale entro 90 giorni dal ricevimento, dopo consultazione dei soggetti interessati.
L’ente adotta anche regolamenti che disciplinano attività e comportamenti consentiti e possono introdurre integrazioni o deroghe ai divieti. I regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale.
Vigilanza e sanzioni per i Sacri Monti
La vigilanza è affidata al personale dell’ente, al Corpo forestale dello Stato, alla polizia locale, agli agenti di vigilanza provinciali e alle guardie ecologiche volontarie convenzionate. Al personale dell’ente possono essere attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e, previa richiesta alle prefetture, quella di agente di pubblica sicurezza.
La vigilanza dell’ente può estendersi ad altre aree protette o aree contigue in presenza di specifiche convenzioni con i soggetti gestori o con i comuni interessati. Per le violazioni dei divieti e dei regolamenti si applicano le sanzioni amministrative previste dalla l.r. 19/2009.
Strutture di supporto e valorizzazione dei Sacri Monti
Concorrono alla gestione e valorizzazione dei Sacri Monti il Centro di documentazione, il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi e i comitati consultivi dei Sacri Monti.
Il Centro di documentazione, con sede a Crea, cura raccolta, conservazione e divulgazione della documentazione, lo sviluppo dell’atlante dei sacri monti e attività di ricerca, studio, editoria e formazione. È diretto dal direttore dell’ente e opera con il personale dell’ente stesso.
Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, con sede a Varallo, opera per la conservazione preventiva e programmata del patrimonio artistico e architettonico e si raccorda, anche tramite regolamento, con il Centro per la conservazione e il restauro della Venaria Reale.
Per ciascun Sacro Monte è istituito un Comitato consultivo e di indirizzo, nominato d’intesa dalle amministrazioni comunali e religiose, che formula proposte operative e viene consultato sulle materie d’interesse del Sacro Monte di riferimento.
Indirizzo regionale, controllo e scioglimento degli organi dei Sacri Monti
La Regione definisce obiettivi e linee strategiche prioritarie per la gestione e valorizzazione delle riserve speciali e valuta attività e risultati dell’ente anche tramite l’esame degli atti trasmessi entro 30 giorni dall’adozione. La relazione annuale va inviata entro il 30 marzo dell’anno successivo. L’ente deve inoltre trasmettere l’elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.
In caso di ritardi o omissioni, la Giunta può nominare un commissario. È previsto lo scioglimento degli organi per gravi violazioni di legge, omissioni reiterate, gravi inadempienze, provvedimenti gravemente contrastanti con gli indirizzi regionali o persistente inattività; in tal caso è nominato un commissario straordinario con pieni poteri.
Personale e finanza dei Sacri Monti
L’ente si avvale di personale proprio, al quale si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale. La Giunta regionale definisce la dotazione organica e i profili professionali; in prima applicazione provvede entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Le risorse finanziarie derivano da trasferimenti europei, statali, regionali e di altri enti, da attività commerciali e servizi compatibili con le finalità istituzionali, sponsorizzazioni, redditi patrimoniali, canoni, lasciti e liberalità. I trasferimenti regionali si distinguono in assegnazioni ordinarie e straordinarie vincolate.
Disposizioni finanziarie
Per il 2015 gli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti sono stimati in 2.350.000 euro, di cui 2.000.000 per il personale e 350.000 per la gestione corrente. Per il biennio 2016-2017 le spese sono coperte con risorse regionali delle UPB indicate nel testo.
Disposizioni transitorie e riordino degli enti
Per attuare la nuova organizzazione sono previsti trasferimenti di funzioni, risorse e rapporti giuridici da alcuni enti soppressi o rinominati ad altri enti di gestione. In particolare:
- all’Ente delle Alpi Marittime sono trasferite le aree già affidate al Parco naturale del Marguareis;
- all’Ente del Ticino e Lago Maggiore sono trasferite le aree già affidate alle Riserve pedemontane e Terre d’acqua;
- vengono soppressi il Parco naturale del Marguareis e le Riserve pedemontane e Terre d’acqua;
- alcuni enti assumono nuove denominazioni, tra cui Monviso, Appennino piemontese, Parco paleontologico astigiano e Po vercellese-alessandrino.
Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’articolo 12, la gestione del Monte Mesma e del Colle di Buccione resta in capo all’Ente dei Sacri Monti. Sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione delle riserve speciali vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
Entro due anni dall’entrata in vigore, l’Ente dei Sacri Monti deve adottare i piani di gestione. I soggetti gestori delle aree protette devono adottare regolamenti e piani pluriennali economico-sociali entro 180 giorni dall’insediamento dei nuovi consigli, oppure, per le aree a gestione provinciale e locale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Entro 180 giorni dall’insediamento dei nuovi organi, la Giunta regionale deve predisporre gli atti per la ridefinizione dei confini delle aree contigue.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga varie disposizioni della l.r. 19/2009 e della l.r. 16/2011, oltre ad aggiornare numerosi rinvii normativi, denominazioni di enti e riferimenti alle direttive europee sulla fauna e sugli habitat.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma diverse disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2016, tra cui quelle relative al nuovo assetto di alcuni enti di gestione, a specifiche modifiche cartografiche e alle norme transitorie di riordino.
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