Cassazione Civile, Ordinanza n. 22744/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione relativo alla mancata indicazione in dichiarazione, per gli anni 2005-2012, di investimenti detenuti all'estero. A tale primo atto, privo di irrogazione di sanzioni, ha fatto seguito un secondo atto contenente le sanzioni, notificato oltre il termine annuale di decadenza decorrente dalla prima contestazione. Il contribuente ha impugnato gli atti, ottenendo esito sfavorevole in primo grado e favorevole in appello. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Prima dell'esame del merito, però, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018, allegando il pagamento della prima rata entro il 22 maggio 2019.
La decisione
La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Poiché la domanda era stata presentata e la prima rata risultava pagata tempestivamente, la controversia è stata considerata definita e il giudizio è stato dichiarato estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate. Non vi è stato esame del ricorso nel merito.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 6
"la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019"
La Corte ha ritenuto che il perfezionamento della definizione agevolata richieda cumulativamente la domanda e il pagamento tempestivo della prima rata; verificati tali presupposti, la controversia deve considerarsi definita con conseguente estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata, unita al pagamento della prima rata entro il termine previsto, comporta il perfezionamento della procedura e determina l'estinzione del giudizio pendente.
- Quando interviene una valida definizione agevolata della controversia, il giudice di legittimità non esamina il ricorso nel merito e dichiara l'estinzione del processo, regolando le spese secondo la disciplina applicabile.
- Nei giudizi tributari, la verifica della tempestività del pagamento richiesto dalla normativa sulla definizione agevolata è decisiva ai fini dell'estinzione della lite.
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