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Ordinanza

Ordinanza n. 15755/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 8546 del 2021: del DM del Ministero dell'Interno del 13.05.2021, notificato in data 18.06.2021, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-.. quanto al ricorso n. 8580 del 2021: del provvedimento del Ministero dell'Interno del 13.05.2021, notificato in data 18.06.2021, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-..

Giustizia amministrativa202108580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due provvedimenti del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2021 di rigetto delle domande di concessione della cittadinanza italiana: il rigetto della domanda del coniuge fondato sull’asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica e quello della domanda dell’altra coniuge fondato sulla medesima asserita pericolosità del marito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I due ricorsi chiedono l’annullamento dei rispettivi dinieghi di concessione della cittadinanza, notificati il 18 giugno 2021. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. La controversia è collegata al fatto che il diniego rivolto a una ricorrente è stato motivato con l’asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica del coniuge, anch’egli ricorrente.

La decisione

Dopo la riunione dei ricorsi e il deposito della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dei dinieghi, le parti ricorrenti hanno preso visione della documentazione. Il TAR ritiene che non occorra acquisire ulteriori atti e non decide nel merito le impugnazioni. Dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l’udienza di smaltimento dell’arretrato. La decisione non contiene statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Il TAR dispone l’oscuramento delle generalità delle parti, ravvisando i presupposti per tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’ordine di oscurare le generalità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza

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