Ordinanza n. 15755/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 8546 del 2021: del DM del Ministero dell'Interno del 13.05.2021, notificato in data 18.06.2021, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-.. quanto al ricorso n. 8580 del 2021: del provvedimento del Ministero dell'Interno del 13.05.2021, notificato in data 18.06.2021, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due provvedimenti del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2021 di rigetto delle domande di concessione della cittadinanza italiana: il rigetto della domanda del coniuge fondato sull’asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica e quello della domanda dell’altra coniuge fondato sulla medesima asserita pericolosità del marito
Esito
La controversia
I due ricorsi chiedono l’annullamento dei rispettivi dinieghi di concessione della cittadinanza, notificati il 18 giugno 2021. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. La controversia è collegata al fatto che il diniego rivolto a una ricorrente è stato motivato con l’asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica del coniuge, anch’egli ricorrente.
La decisione
Dopo la riunione dei ricorsi e il deposito della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dei dinieghi, le parti ricorrenti hanno preso visione della documentazione. Il TAR ritiene che non occorra acquisire ulteriori atti e non decide nel merito le impugnazioni. Dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l’udienza di smaltimento dell’arretrato. La decisione non contiene statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il TAR dispone l’oscuramento delle generalità delle parti, ravvisando i presupposti per tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’ordine di oscurare le generalità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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