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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05949/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un contratto internazionale di fornitura di granturco tra due società, concluso il 28/2/2017, in relazione al quale un lodo arbitrale inglese GAFTA del 19/4/2018 ha condannato la società odierna ricorrente al pagamento di una somma a titolo di danni per inadempimento. La società vittoriosa nel lodo ha chiesto il riconoscimento in Italia ex art. 839 c.p.c.; il decreto di delibazione è stato opposto dalla società soccombente ex art. 840 c.p.c., deducendo: mancanza di internazionalità del contratto; violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale; nullità della clausola compromissoria per difetto di forma scritta e di valido consenso; illegittima applicazione della legge inglese; annullabilità del contratto per errore; risoluzione per impossibilità sopravvenuta; insussistenza del quantum. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 840 c.p.c. e omesso esame in ordine alla formazione del contratto, sostenendo che la legge scelta dalle parti non potesse disciplinare la fase genetica del contratto e che dovessero applicarsi gli artt. 1341 e 1342 c.c. per clausole non specificamente approvate; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato la struttura del contratto, la reale volontà delle parti e la pretesa contrarietà all'ordine pubblico; 3) violazione di norme costituzionali e difetto di danno, nesso causale e giustificazione della liquidazione arbitrale; 4) violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., assumendo che la procedura GAFTA impedisse una piena difesa e che fosse stata negata l'audizione orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso carente di autosufficienza quanto alla ricostruzione dei fatti e degli atti processuali rilevanti; ha affermato che la scelta della legge inglese era valida ex art. 3 Regolamento Roma I e che, quanto alla forma, operava l'art. 11 del medesimo regolamento, con conseguente non applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c.; ha osservato che la clausola compromissoria non era adeguatamente riportata e che non era stato provato che il contratto fosse stato concluso mediante moduli o formulari predisposti unilateralmente; ha escluso che potesse sindacarsi nel merito il lodo straniero, precisando che il controllo sull'ordine pubblico riguarda il solo decisum e non la motivazione; ha ritenuto generiche le censure sul preteso omesso esame di fatti decisivi; ha infine respinto la doglianza sul contraddittorio, rilevando che la parte aveva potuto depositare memorie e documenti e che eventuali vizi procedimentali del rito arbitrale avrebbero dovuto essere fatti valere nell'ordinamento straniero. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ritenuto il ricorso abusivo perché diretto a riesaminare il merito del lodo oltre i limiti dell'art. 840 c.p.c., anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 839 c.p.c.

    norma sul riconoscimento del lodo arbitrale straniero richiesto dalla parte vittoriosa nel lodo

  • art. 840 c.p.c.

    delimita i motivi di opposizione al riconoscimento del lodo straniero; non consente un riesame del merito della decisione arbitrale

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sommaria esposizione dei fatti di causa essenziali, pena inammissibilità

  • art. 360 c.p.c.

    consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la revisione della motivazione nel merito

  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)

    le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto

  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)

    la validità formale del contratto è salva se rispettata la forma richiesta dalla legge che disciplina la sostanza o quella del luogo di conclusione

  • art. 1341 c.c.

    ritenuto non applicabile alla fattispecie in quanto la scelta della legge applicabile non è clausola vessatoria e, comunque, la disciplina di validità formale del Regolamento Roma I prevale nel caso

  • art. 1342 c.c.

    ritenuto non applicabile alla fattispecie per le medesime ragioni relative alla formazione del contratto e alla forma

  • art. 111 Cost.

    invocato per il contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione perché la parte ha potuto difendersi nel procedimento arbitrale

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della clausola e del danno; la Corte non ha ravvisato violazione rilevante ai fini del riconoscimento del lodo

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    condanna per lite temeraria/abuso del diritto, applicata perché il ricorso mirava surrettiziamente a riesaminare il merito del lodo oltre i limiti di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al riconoscimento di un lodo straniero, il sindacato del giudice italiano è limitato alle cause ostative tassativamente previste dalla legge; è precluso trasformare l'opposizione in un riesame del merito della controversia decisa dagli arbitri.
  • La scelta della legge applicabile al contratto ex art. 3 Regolamento Roma I è valida per le obbligazioni contrattuali e, quanto alla forma del contratto, opera la disciplina dell'art. 11 del medesimo regolamento; non può automaticamente desumersi l'applicabilità della disciplina italiana sulla specifica approvazione delle clausole in assenza dei relativi presupposti.
  • Le clausole contrattuali invocate come vessatorie o nulle devono essere specificamente trascritte e localizzate nel ricorso per cassazione; la mancata indicazione del loro contenuto e del documento in cui sono inserite determina difetto di autosufficienza.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, omesso dal giudice; non basta lamentare genericamente una motivazione insufficiente o una diversa valutazione del merito.
  • La violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale internazionale non si presume per la sola esistenza di regole procedurali restrittive: occorre dimostrare che la parte sia stata concretamente privata della possibilità di difendersi; i vizi del procedimento, se previsti dall'ordinamento straniero, vanno fatti valere con i rimedi di quell'ordinamento.
  • Ai fini del controllo di ordine pubblico sul lodo straniero, il giudice può esaminare il contenuto dispositivo della decisione, ma non può sindacarne la motivazione né riesaminare prove, danno o nesso causale già valutati dagli arbitri.
  • Quando un ricorso per cassazione è costruito in modo da aggirare i limiti dell'opposizione al lodo straniero e a ottenere un improprio riesame del merito, la condotta processuale può integrare abuso del diritto e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniereTransazione
RamiProcesso civileInternazionale privatoContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaAbuso del dirittoGiudicato

Testo integrale

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