Ordinanza n. 557/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot. n-OMISSIS- del 28.11.2025 fasc.n.6235/2025/6D/Area 1Bis notificato al ricorrente in data 10.12.25 recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., con le connesse prescrizioni in ordine alla cessione o rottamazione ed alla confisca delle armi in caso di inottemperanza; 2) del Decreto del predetto Prefetto prot. n. 3087 del 12.01.26 fasc.n.3687/16B/Area 1bis recante la revoca del Decreto di guardia particolare giurata, il porto di pistola ed il relativo libretto n. 484677-D emessi in favore del ricorrente; 3) una agli atti preordinati connessi e conseguenziali tra cui, quatenus opus, la nota del Comando Carabinieri di Aversa recante parere negativo sui requisiti di affidabilità del ricorrente, la nota dei Carabinieri di Teverola del 12.08.25;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con prescrizioni di cessione o rottamazione e confisca in caso di inottemperanza, nonché revoca del decreto di guardia particolare giurata, del porto di pistola e del relativo libretto
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto di Caserta ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e i conseguenti provvedimenti di revoca del decreto di guardia particolare giurata e dell’autorizzazione al porto di pistola. Sono stati contestati anche gli atti istruttori presupposti, tra cui il parere negativo dei Carabinieri sull’affidabilità del destinatario e una nota dei Carabinieri. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti analiticamente tutti i motivi di ricorso; la valutazione cautelare si concentra sul difetto di bilanciamento degli interessi e di motivazione, in relazione all’incidenza dei provvedimenti sul diritto al lavoro del ricorrente e agli sviluppi del procedimento penale, nel quale il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione e i fatti posti a fondamento del giudizio di non meritevolezza avevano subito una sostanziale dequotazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività degli atti impugnati, facendo salvi gli ulteriori e successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Il giudice ha rilevato che le armi erano inerenti all’attività lavorativa del ricorrente e che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare concretamente la posizione del destinatario, effettuando un giudizio di prevalenza tra l’interesse pubblico alla sicurezza e il diritto al lavoro. Gli atti risultavano privi di un compiuto bilanciamento e di una motivazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico, anche alla luce della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e della ridimensionata rilevanza dei fatti posti a fondamento della valutazione di non meritevolezza. La trattazione del merito è stata fissata per il 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti impugnato; l’ordinanza cautelare richiede che l’esercizio del relativo potere sia accompagnato da una valutazione concreta della posizione del destinatario e da un adeguato bilanciamento degli interessi.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell’esercizio del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, l’Amministrazione deve valutare concretamente la posizione del destinatario e motivare il giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza rispetto agli interessi personali incisi dal provvedimento.
- Quando il divieto di detenzione di armi incide su un’attività lavorativa che ne presuppone l’utilizzo, la motivazione deve considerare specificamente l’impatto della misura sul diritto al lavoro e procedere a un effettivo bilanciamento degli interessi.
- Gli sviluppi del procedimento penale relativo ai fatti posti a fondamento della valutazione di inaffidabilità, inclusa la richiesta di archiviazione e la sostanziale riduzione della rilevanza dei fatti, devono essere considerati nella motivazione dei provvedimenti prefettizi fondati sulla non meritevolezza del destinatario.
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