Ordinanza n. 150/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 c.p.a. e ex art. 29 c.p.a. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Trasaghis del 30 luglio 2026, prot. n. 5844, ricevuto a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Riscontro istanza di accesso agli atti … Provvedimento finale”; - di ogni ulteriore atto, antecedente, conseguente, connesso e/o presupposto ai predetti, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con l’istanza dell’8 giugno 2026 e, per l’effetto, per l’ordine al Comune di Trasaghis di consentirne l’ostensione entro il termine fissato dal Tribunale ex art. 116 c.p.a.; e per la riedizione dell’attività amministrativa con ordine ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. al Comune di Trasaghis di attivare o riattivare l’istruttoria sui fatti specificamente contestati nella diffida dell’8 giugno 2026 e di concluderla con un provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAll’udienza camerale del 21 ottobre 2026, fissata per la trattazione cautelare, la società ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione, senza distinguere tra la domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. e quella proposta ex art. 29 c.p.a. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza pronunciarsi sul fumus, sul periculum o sul merito delle domande. Ha rinviato al definitivo ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare.
Atto impugnato: Provvedimento del Comune di Trasaghis del 30 luglio 2026 di riscontro all’istanza di accesso agli atti, impugnato unitamente agli atti connessi; il ricorso riguarda anche la mancata ostensione dei documenti e la mancata conclusione dell’istruttoria sollecitata con diffida
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso ex artt. 116 e 29 c.p.a. contro il Comune di Trasaghis, chiedendo l’annullamento del riscontro del 30 luglio 2026, l’accertamento del diritto di visionare ed estrarre copia dei documenti richiesti con istanza dell’8 giugno 2026 e l’ordine di ostensione. Ha inoltre chiesto la riedizione dell’attività amministrativa, con attivazione o riattivazione dell’istruttoria sui fatti contestati nella diffida dell’8 giugno 2026 e conclusione con un provvedimento espresso. In questa ordinanza è esaminata soltanto l’istanza cautelare, riferita a entrambe le domande.
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