Cassazione Penale, Sentenza n. 14956/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarato la non punibilita' dei due imputati ai sensi dell'art. 23 d.l. 34/2023, ritenendo che il debito IVA relativo al 2014 fosse stato integralmente soddisfatto tramite una procedura agevolata (c.d. rottamazione/definizione prevista dalla legge n.197/2022). Il PG ha denunciato l'erroneo inquadramento normativo e la mancanza dei presupposti per applicare la causa speciale di non punibilita', rilevando che le disposizioni richiamate dalla corte territoriale (art.1, commi 206-212 e altri) non sono pertinenti al caso concreto, che le procedure ai sensi della legge 197/2022 non risultano attivate nei modi e termini richiesti e che i pagamenti sarebbero stati eseguiti dalle curatele fallimentari in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa agevolativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per un nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha chiarito che l'art. 23 d.l. 34/2023 introduce una causa di non punibilita' "speciale" applicabile solo se il pagamento e la definizione sono effettuati secondo le modalita' e nei termini specificamente previsti dall'art. 1, commi indicati della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e prima della pronuncia della sentenza di appello; ha inoltre ritenuto non corretto il richiamo ai commi 206-212 nel caso di specie e ha osservato l'assenza di elementi probatori che attestino l'avvio e la positiva definizione delle procedure previste dalla legge di bilancio 2023. La dichiarazione di non punibilita' e la conseguente revoca della confisca operate dalla corte territoriale sono state quindi annullate e dovranno essere riesaminate nel nuovo giudizio. La questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla difesa e' stata ritenuta manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34 (conv. con L. 26 maggio 2023, n. 56)
Introduce una causa di non punibilita' speciale per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater d.lgs. 74/2000 a condizione che le violazioni siano definite e le somme versate integralmente secondo le modalita' e i termini previsti dai commi specifici della legge 29 dicembre 2022, n.197, e che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello; non puo' essere applicata per interpretazione estensiva o per analogia se i presupposti formali non ricorrono.
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; e' uno dei reati per i quali l'art. 23 prevede la possibile causa speciale di non punibilita' se ricorrono i requisiti previsti.
art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Precedente causa generale di non punibilita' collegata al pagamento integrale del debito tributario entro termini specifici; la Corte rileva che l'art. 23 e' distinta e non ne costituisce mera estensione.
art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
commi da 153 a 158 e da 166 a 252
Disciplina le modalita' e i termini delle procedure agevolate/definizioni previste dalla legge di bilancio 2023; l'applicazione della causa speciale di non punibilita' ex art. 23 e' subordinata al rispetto di queste modalita' e dei termini ivi previsti.
art. 1, commi 206-212 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Riguardano la definizione delle controversie pendenti innanzi alle Corti tributarie mediante accordo conciliativo (ex art. 48 d.lgs. 546/1992); la Corte ha ritenuto che tale disciplina non sia pertinente al caso di omesso versamento IVA non soggetto a contenzioso tributario.
art. 1, commi 222-230 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Prevedono lo stralcio di debiti di modesto importo fino a 1.000 euro; la Corte ha escluso la compatibilita' con i maggiori importi contestati nel caso di specie.
art. 1, commi 231-252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina la procedura di definizione agevolata dei carichi che richiede la presentazione di specifica istanza telematica entro termini fissati; nel procedimento non risultano elementi che attestino l'uso di tale procedura nei modi e tempi previsti.
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regola l'accordo conciliativo nelle controversie tributarie; rilevante per valutare la pertinenza dei commi 206-212 della legge 197/2022, che concernono controversie pendenti dinanzi alle Corti tributarie.
Costituzione italiana, art. 3
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la prospettata violazione del principio di eguaglianza: compete al legislatore stabilire condizioni e periodi per riconoscere benefici di esclusione della punibilita', scelte di politica legislativa non manifestamente irragionevoli possono giustificare differenze di trattamento.
Massime di principio
- La causa di non punibilita' speciale prevista dall'art. 23 d.l. 34/2023 opera solo se il pagamento e la definizione sono effettuati secondo le modalita' e i termini espressamente previsti dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, commi indicati) e la procedura e' completata prima della pronuncia della sentenza di appello.
- Non e' sufficiente il mero pagamento del debito tributario: occorre verificare che il pagamento sia collegato a una delle procedure agevolative previste dalla legge 197/2022 e che sussista la relativa attestazione amministrativa della definizione positiva quando richiesta.
- Le disposizioni della legge 197/2022 vanno richiamate e interpretate con precisione: commi diversi disciplinano istituti differenti (es. definizione del contenzioso tributario, rottamazione/stralcio, definizione agevolata) e non sono automaticamente intercambiabili.
- La nuova causa di non punibilita' non estende automaticamente la precedente (art. 13 d.lgs. 74/2000): si tratta di un istituto autonomo con presupposti temporali e procedurali specifici.
- La semplice circostanza che il debito sia stato estinto antecedentemente all'entrata in vigore delle misure agevolative o tramite pagamenti effettuati da curatele fallimentari non equivale, senza ulteriore verifica, all'applicabilita' dell'art. 23; il giudice di merito deve accertare concretamente l'adesione e la conclusione positiva delle procedure previste.
- I profili di parificazione/eguaglianza invocati dalla difesa sono difficilmente vincenti: la Corte riconosce ampio margine di discrezionalita' al legislatore nel definire i destinatari di misure premiali e i relativi periodi/condizioni.
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