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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03803/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato 36 intimazioni di pagamento sostenendo che le cartelle esattoriali presupposte non gli fossero mai state ritualmente notificate. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall'agente della riscossione, che aveva esibito copie degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento. In appello, l'agente della riscossione sosteneva che, in base alle regole del processo tributario e della prova documentale, il deposito in copia degli atti di notifica fosse sufficiente a dimostrare la notifica delle cartelle, in mancanza di un disconoscimento specifico della conformità delle copie agli originali. In cassazione sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione delle norme processuali tributarie e civilistiche sulla prova documentale, perché le copie non erano state specificamente disconosciute; (2) errata applicazione delle norme sulla prova e sulla notifica, sostenendo che il giudice poteva comunque riconoscere la conformità delle copie; (3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli avvisi di ricevimento, con affermazione che il ricevimento del plico fa presumere la conoscenza dell'atto e che l'onere della prova contraria grava sul destinatario; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'avvenuta notifica delle cartelle ex art. 26 d.P.R. 602/1973; (5) omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, perché le censure rivolte contro le intimazioni riguardavano in realtà le cartelle, ormai definitive per mancata impugnazione tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia e ha dichiarato non esaminabile il controricorso tardivo del contribuente. Ha poi accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che nel processo tributario la produzione in copia delle relazioni di notifica e degli avvisi di ricevimento sia idonea a provare la notifica delle cartelle, salvo specifico e formale disconoscimento della conformità agli originali; ha inoltre precisato che l'art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973 attiene all'obbligo di conservazione ed esibizione della documentazione, non alla disciplina della prova in giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché esamini la documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione, verifichi la validità delle notifiche e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso tardivo non può essere esaminato; il mancato rispetto del termine comporta preclusione difensiva

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    nel rito camerale non è recuperabile, come memoria, il controricorso notificato oltre il termine

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    la scadenza cadendo di domenica è prorogata al primo giorno non festivo

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c.

    sono stati evocati come parametri dei vizi di legittimità dedotti nei motivi di ricorso

  • artt. 22 e 58 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario è ammessa la produzione documentale in copia; le copie hanno valore probatorio secondo le regole ordinarie

  • artt. 2712 e 2719 c.c.

    la copia documentale può valere come prova se non è specificamente disconosciuta; il giudice può comunque valutarne la conformità

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    il disconoscimento della copia richiede contestazione formale e specifica nella prima difesa utile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulla notifica delle cartelle e sull'eventuale prova contraria

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti

  • artt. 137, 138, 139, 143, 149 c.p.c.

    richiamati per la disciplina generale e speciale delle notificazioni

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    "Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione"

    la norma riguarda conservazione ed esibizione della documentazione e non detta una regola probatoria processuale; per provare la notifica sono sufficienti, anche in copia, le relazioni di notifica o gli avvisi di ricevimento se riferibili agli atti notificati

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti tributari

  • art. 7 l. 890/1982

    richiamato per la notifica a mezzo posta degli atti

Massime di principio

  • Nel processo tributario le copie dei documenti hanno efficacia probatoria secondo le regole generali del processo civile: la conformità all'originale deve essere disconosciuta in modo specifico e tempestivo, altrimenti la copia può essere utilizzata come prova.
  • Il disconoscimento della copia non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità: il giudice conserva il potere di valutarne la conformità e l'attendibilità anche tramite altri elementi probatori o presuntivi.
  • Per provare la notifica di una cartella esattoriale è sufficiente, in linea generale, la produzione anche in copia della relazione di notifica o dell'avviso di ricevimento, purché tali documenti consentano di riferirsi con certezza all'atto notificato.
  • L'art. 26 d.P.R. 602/1973 disciplina l'obbligo dell'agente della riscossione di conservare ed esibire la documentazione relativa alla notifica, ma non introduce una regola speciale di esclusione della prova per copie in giudizio.
  • La ricezione del plico postale fa presumere la conoscenza dell'atto contenuto, gravando sul destinatario l'onere di dimostrare che il plico era vuoto o conteneva un documento diverso da quello indicato dal mittente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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