Cassazione Civile, Ordinanza n. 23796/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, confermata in sede di reclamo dalla corte d’appello in sede di rinvio. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte territoriale. Nel controricorso, la curatela ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la sentenza impugnata fosse stata notificata il 15/4/2025, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 12/6/2025. La ricorrente ha poi dedotto in memoria che la notificazione era avvenuta ad opera della cancelleria, ma la Corte ha ritenuto comunque applicabile il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 18 l.fall. anche per la sentenza resa in sede di rinvio, poiché il giudizio di rinvio rappresenta una fase ulteriore del processo originario e la notifica della sentenza, anche se eseguita dalla cancelleria, è equipollente a quella del curatore ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto che, anche in caso di sentenza resa in sede di rinvio in materia fallimentare, il ricorso per cassazione debba essere notificato nel termine breve previsto dall’art. 18 l.fall.; nel caso concreto, la notificazione del 15/4/2025 rendeva tardiva la notificazione del ricorso avvenuta il 12/6/2025. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 394, comma 1, c.p.c.
il giudizio di rinvio, pur autonomo, è una fase ulteriore del procedimento originario e si svolge secondo le norme processuali ordinarie del giudice di rinvio, nei limiti di compatibilità
art. 18, commi 13 e 14, l.fall.
la sentenza reiettiva del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza; tale termine breve opera anche per la sentenza resa in sede di rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua l’importo base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di ricorso inammissibile
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. SU. n. 11844 del 2016
richiamata per affermare che il giudizio di rinvio non dà luogo a un nuovo procedimento ma è fase ulteriore di quello originario
Cass. n. 31175 del 2025
richiamata in motivazione per confermare l’applicazione del termine breve ex art. 18 l.fall. anche alla sentenza resa in sede di rinvio
Cass. n. 7384 del 2016
richiamata per ritenere equipollente la notificazione della sentenza eseguita dalla cancelleria a quella del curatore ai fini della decorrenza del termine per ricorrere
Massime di principio
- Quando una sentenza è resa in sede di rinvio in materia fallimentare, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 18 l.fall., poiché il rinvio costituisce una fase ulteriore del giudizio originario e non un nuovo processo.
- La notificazione della sentenza del reclamo fallimentare effettuata dalla cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, essendo equipollente, ai fini conoscitivi, a quella compiuta dal curatore.
- La tardiva proposizione del ricorso per cassazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
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