Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17865/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, contestando l'omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse in relazione all'attività di raccolta svolta in assenza di concessione presso un punto "Stanleybet". L'Ufficio aveva determinato forfetariamente la base imponibile sulla base della raccolta media provinciale, in mancanza di documentazione contabile, recuperando maggiore imposta. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra gli altri profili, vizi di notifica e motivazione, erronea individuazione del presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, contrasto con il diritto unionale e illegittimità costituzionale. La CTP aveva respinto il ricorso; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva accolto il gravame ritenendo inesigibile la pretesa per l'annualità 2010, perché anteriore alla legge n. 220 del 2010, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, sostenendo che la decisione di merito avesse esteso indebitamente gli effetti della pronuncia di incostituzionalità anche al bookmaker estero, mentre tale pronuncia avrebbe inciso solo sulla posizione delle ricevitorie/CTD per gli anni anteriori al 2011, senza escludere la soggettività passiva del bookmaker.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha limitato la declaratoria di illegittimità costituzionale alla sola parte in cui, per le annualità anteriori al 2011, assoggettava all'imposta unica le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in ragione dell'affidamento dei CTD, ma non ha escluso la soggettività passiva del bookmaker estero, il quale resta soggetto all'imposta unica anche per gli anni precedenti al 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio indicato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    È la norma sull'imposta unica sulle scommesse la cui applicazione è stata contestata; la Corte la considera tuttora idonea a fondare la soggettività passiva del bookmaker estero anche per annualità anteriori al 2011, nei limiti non travolti dalla pronuncia costituzionale.

  • art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010

    È la disposizione della legge di stabilità 2011 richiamata dalla decisione di merito; la Corte precisa che la sentenza costituzionale ne ha inciso solo in relazione alle ricevitorie/CTD per il pre-2011, non quanto al bookmaker estero.

  • sentenza Corte costituzionale n. 27 del 2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sull'imposta unica limitatamente alla parte in cui, per le annualità anteriori al 2011, assoggettavano all'imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, per tutela dell'affidamento; non esclude la soggettività passiva del bookmaker estero.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale che limiti l'assoggettamento a imposta di un determinato operatore per ragioni di affidamento non si estende automaticamente ad altri soggetti che, secondo la disciplina sostanziale, restano parte del presupposto impositivo.
  • In materia tributaria, la verifica della soggettività passiva deve essere compiuta distinguendo tra i diversi operatori della filiera: una pronuncia costituzionale che incida sulla posizione del ricevitore o del centro di trasmissione dati non elimina, di per sé, la posizione del bookmaker che organizza la raccolta del gioco.
  • Quando il bookmaker privo di concessione organizza la raccolta delle scommesse, esso partecipa direttamente al presupposto dell'imposta unica e può restare obbligato al tributo anche per annualità anteriori al 2011.
  • Il principio di tutela dell'affidamento, valorizzato dalla Corte costituzionale, può operare per escludere o limitare la pretesa verso chi ha subito l'applicazione retroattiva della norma innovativa, ma non consente di neutralizzare la pretesa verso soggetti diversi la cui soggettività passiva rimane integra.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.