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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17675/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Somma ha impugnato la sentenza d'appello che confermava la condanna di primo grado per vari reati e che ha ritenuto incongrua la valutazione circa la richiesta difensiva di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva. Il ricorrente denunciava (i) errata applicazione degli artt. 164 e 168 c.p. e vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale revocato la sospensione condizionale concessa in primo grado, non essendone sussistenti i presupposti, con la conseguenza che veniva negata la sostituzione della pena; (ii) mancata considerazione del comportamento post factum nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la richiesta di sostituzione della pena non era tardiva (poteva essere formulata anche in udienza di discussione in appello) e che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la concessione della sospensione condizionale impedisse di esaminare la richiesta. Ha inoltre evidenziato che il divieto di cumulo introdotto dal d.lgs. 150/2022 non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, per effetto del principio di favore rei; inoltre, dato che il giudice di primo grado aveva concesso la sospensione pur avendo nella motivazione rilevato l'assenza dei presupposti, la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la revocabilità di quella sospensione e comunque pronunciarsi sulla richiesta di pena sostitutiva. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla parte concernente l'applicazione della pena e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo esame sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv., 337, 582, 585, 576 n.5-bis cod. pen.

    Norme relative alle fattispecie di reato per le quali il ricorrente è stato condannato; citate per identificare i reati oggetto del processo.

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi procedurali connessi alla sospensione condizionale; la Corte ha valutato la corretta applicazione di norme procedurali e sostanziali connesse alla sospensione e alla sostituzione della pena.

  • art. 168, comma 3, cod. pen.

    Richiesto come parametro di legittimità in ordine alle condizioni per la sospensione condizionale; la Corte ha rilevato che, se in primo grado la motivazione manifestava il difetto dei presupposti, la questione doveva essere valutata dall'appello anche in funzione della richiesta di pena sostitutiva.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disciplina transitoria sulle nuove sanzioni sostitutive: impone che la richiesta dell'imputato per l'applicazione delle nuove sanzioni in appello possa essere formulata anche in udienza di discussione; inoltre vincola l'istanza al giudice dell'esecuzione solo in presenza di pendenza del ricorso in Cassazione alla data stabilita.

  • art. 20-bis cod. pen. (richiamato)

    Contiene le nuove sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma; la Corte indica che la loro applicabilità in appello è subordinata a richiesta dell'imputato, ma tale richiesta può essere formulata anche in udienza di discussione.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui il giudice non può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta in appello; la Corte lo coordina con la disciplina transitoria per consentire la richiesta in udienza di discussione.

  • art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevede il divieto di applicare le pene sostitutive in caso di sospensione condizionale; la Corte osserva che tale divieto è stato introdotto dal d.lgs. 150/2022 e, per effetto del principio di irretroattività delle norme sfavorevoli, non si applica ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    "il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente"

    Stabilisce i criteri per la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive in funzione della durata; la Corte sottolinea che, in epoca anteriore alla riforma, la compatibilità fra sospensione condizionale e pena sostitutiva poteva sussistere e va applicata la normativa più favorevole al reo.

  • art. 2 cod. pen. (principio di successione delle leggi penali)

    Principio per cui, in caso di successione di leggi penali nel tempo, si applica la norma più favorevole all'imputato; utilizzato per escludere l'applicazione retroattiva del divieto introdotto dal d.lgs. 150/2022 ai fatti anteriori.

  • art. 99-bis d.l. 31/10/2022, n.162 (convertito)

    Norma citata in relazione alla data di efficacia e alla disciplina transitoria che condiziona l'istanza al giudice dell'esecuzione alla pendenza del ricorso in Cassazione alla data fissata per l'entrata in vigore.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive (riforma d.lgs. 150/2022) al giudice d'appello non è necessariamente tardiva se avanzata entro l'udienza di discussione: il difensore può formularla anche in quella fase e il giudice d'appello deve pronunciarsi.
  • Il divieto introdotto dall'art. 61-bis l. 689/1981 (d.lgs. 150/2022) che impedisce l'applicazione delle sanzioni sostitutive insieme alla sospensione condizionale non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma, per effetto del principio di applicazione della norma più favorevole (art. 2 c.p.).
  • Se il giudice di primo grado ha concesso la sospensione condizionale pur rilevando nella motivazione l'assenza dei presupposti, la Corte d'appello non può limitarsi a fondare il diniego della pena sostitutiva sulla mera esistenza del beneficio: deve valutare la revocabilità della sospensione e comunque decidere sulla richiesta di sostituzione, per evitare che il condannato resti privo di entrambi i benefici.
  • Il giudice dell'esecuzione potrebbe essere precluso dall'esaminare una richiesta di pena sostitutiva che non sia stata proposta in appello quando la pendenza processuale non soddisfa i requisiti transitori richiesti dalla riforma: è quindi essenziale proporre la domanda già in appello ove possibile.
  • In presenza di revoca o di evidente vizio nella concessione di benefici (es. sospensione condizionale ingiustificata), il giudice d'appello deve considerare l'ordinamento nel suo complesso e applicare la disciplina più favorevole al reo senza creare soluzioni intertemporali non previste dalla legge.

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