Ordinanza n. 2314/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 e atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l’assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l’8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali e gli atti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, chiedendone l’annullamento e l’ammissione al corso, anche in sovrannumero e con riserva. Le censure riguardavano, in particolare, l’illegittimità del D.M. n. 1115/2025 per modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria, la valorizzazione dei voti rifiutati, la violazione della par condicio e dell’affidamento dei candidati, la mancata redistribuzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, la violazione del principio di anonimato, la carenza di trasparenza e predeterminazione dei criteri di correzione, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità della didattica tra gli atenei, l’eccesso di delega e la violazione degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. I ricorrenti risultavano avere conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro e, proprio per effetto della disciplina sopravvenuta, erano stati inseriti nella graduatoria senza tuttavia raggiungere una posizione utile per l’immatricolazione. Il ricorso era proposto collettivamente; il Collegio ha segnalato la possibile sussistenza di profili di inammissibilità connessi a eventuali conflitti di interesse tra i ricorrenti, rimettendo agli stessi l’onere di dimostrare l’assenza di tali ostacoli.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e introduca un sistema per sezioni e fasce, con bonus differenziati, volto a bilanciare la copertura dei posti disponibili con la tutela dell’affidamento di chi aveva seguito le regole originarie. I candidati con tre sufficienze conseguite secondo la disciplina iniziale rimangono preferiti rispetto a quelli ammessi in graduatoria in forza della disciplina sopravvenuta; la valorizzazione dei voti rifiutati solo in caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Il mutamento ha inciso sulla formazione della graduatoria, non sulle modalità di svolgimento delle prove, rimaste identiche per tutti. I ricorrenti non hanno fornito la prova di resistenza, non dimostrando che l’eliminazione dei vizi dedotti avrebbe consentito loro di raggiungere una posizione utile; le prospettazioni relative a una diversa strategia di preparazione sono state ritenute ipotetiche e controfattuali. Anche la mancata immediata assegnazione di tutti i posti non è stata ritenuta di per sé illegittima, poiché il nuovo sistema richiede la definizione tempestiva delle immatricolazioni per consentire il regolare svolgimento del secondo semestre e consente l’utilizzo dei posti residui per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. La censura sull’anonimato non ha superato la soglia cautelare: la ricostruzione di possibili associazioni tra codici e candidati è stata ritenuta ipotetica e non idonea a dimostrare una concreta possibilità di alterazione della valutazione, anche perché la correzione è informatizzata e l’abbinamento nominativo avviene dopo la correzione. Sono però stati disposti incombenti istruttori sui profili distinti di trasparenza della correzione, predeterminazione delle risposte corrette, sinonimi ammessi, funzionamento del sistema informatico, criteri valutativi e verbali di correzione, assegnando al Ministero, al CINECA e alle università il termine di 40 giorni per fornire chiarimenti documentati. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica non sono apparse assistite da elementi idonei a evidenziare un vizio macroscopico delle valutazioni tecnico-discrezionali. Non sono state ravvisate, in sede cautelare, violazioni del d.lgs. n. 71/2025, eccesso di delega o fumus sufficiente delle questioni di legittimità costituzionale. Quanto al periculum, l’ammissione in sovrannumero o la sospensione della graduatoria avrebbe prodotto effetti generalizzati, alterando la posizione degli altri candidati, l’assetto programmatorio e il regolare svolgimento della didattica. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, tramite pubblicazione sul sito del Ministero, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti, con compensazione nei confronti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l’istanza.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo della riforma dell’accesso ai corsi interessati, subordinando l’ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originariamente le modalità di accesso e prevedeva, secondo quanto richiamato dal TAR, il conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami per l’accesso alla graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Introduce un sistema articolato in sezioni e fasce, ammettendo alla graduatoria anche candidati privi di tutte le sufficienze e attribuendo bonus differenziati per preservare l’ordine di preferenza tra le diverse situazioni.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La contestata esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta compatibile, allo stato, con la delega e con gli artt. 3, 34 e 97 Cost.
art. 76 Cost.
La questione di eccesso di delega non è apparsa assistita da sufficiente fumus, poiché la legge delega non imponeva l’applicazione immediata e uniforme della riforma a ogni tipologia di corso e ateneo.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata violazione del principio di eguaglianza, poiché i criteri di selezione sono oggettivi e la differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è sorretta da ragioni organizzative.
art. 34 Cost.
La disciplina dell’accesso programmato e della graduatoria nazionale è stata ricondotta all’ampia discrezionalità legislativa connessa alle esigenze organizzative e formative del sistema universitario.
art. 97 Cost.
La relativa censura non è stata adeguatamente specificata né correlata a concreti profili lesivi della posizione dei ricorrenti.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, purché siano individuati i destinatari e siano rispettate modalità idonee a garantire il contraddittorio.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
È richiamato quale base della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e dell’accordo Stato-Regioni utilizzati nella programmazione dei posti.
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013
La violazione del principio di anonimato rileva solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l’imparzialità della valutazione, non per ogni irregolarità meramente formale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione di una graduatoria deve essere accompagnata dalla prova di resistenza: il ricorrente deve indicare in quale misura l’eliminazione del vizio dedotto modificherebbe il punteggio o la posizione, conducendo a un risultato utile; una mera prospettazione astratta non è sufficiente.
- La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione di una graduatoria non è di per sé illegittima quando intervenga dopo lo svolgimento delle prove senza alterarne programmi, modalità e criteri di valutazione, e sia strutturata in modo da preservare la posizione di chi ha operato secondo le regole originarie.
- Un sistema di graduatoria articolato in fasce può essere ritenuto ragionevole quando differenzi i candidati in base alla distanza dalle condizioni originariamente richieste e attribuisca punteggi compensativi idonei a impedire che chi beneficia maggiormente della disciplina sopravvenuta sopravanzI i candidati già conformi alle regole iniziali.
- La valorizzazione di una votazione precedentemente rifiutata può essere limitata ai casi e alle modalità coerenti con la natura degli esami universitari di profitto, nei quali l’esito positivo di un appello successivo sostituisce la valutazione precedente non accettata.
- La mancata immediata utilizzazione di tutti i posti disponibili in una graduatoria nazionale non determina automaticamente l’illegittimità della procedura quando la tempestiva definizione delle immatricolazioni sia giustificata dalla continuità didattica e i posti residui siano destinati a finalità coerenti con la programmazione universitaria.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede la dimostrazione di un’irregolarità non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; una sequenza meramente ipotetica di possibili associazioni tra candidato e codice non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →