Regolamento (UE) 2023/222
Regolamento delegato (UE) 2023/222 della Commissione del 1o dicembre 2022 sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato introduce una sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per tutti i cittadini di Vanuatu, modificando l’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806. La misura è motivata dal permanere di rischi per la sicurezza interna e l’ordine pubblico connessi ai programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, ritenuti in contrasto con gli obiettivi della politica dei visti dell’Unione. La sospensione si applica dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024 e si inserisce nel quadro del progressivo irrigidimento della posizione dell’Unione, dopo una sospensione temporanea precedente e la successiva sospensione totale dell’accordo di esenzione dal visto.
Sospensione temporanea, per tutti i cittadini di Vanuatu, dell’esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai cittadini di Vanuatu ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni di durata complessiva non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Incide sull’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, cioè sulla lista dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dal visto. La misura opera nel contesto dell’acquis di Schengen ed è direttamente applicabile negli Stati membri; per l’Irlanda il regolamento non si applica, mentre per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione.
Sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per i cittadini di Vanuatu
Il regolamento delegato (UE) 2023/222 della Commissione interviene sul regime di esenzione dal visto previsto per Vanuatu nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806. La misura è adottata in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), del medesimo regolamento, alla luce del permanere di circostanze che la Commissione ritiene incompatibili con la fiducia alla base dell’esenzione dal visto.
Contesto e motivazioni
I considerando ricostruiscono l’evoluzione del caso Vanuatu. L’esenzione dal visto per i cittadini di Vanuatu era applicata dal 28 maggio 2015, in parallelo all’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, entrato in vigore il 1o aprile 2017. Dal 25 maggio 2015 Vanuatu ha però introdotto programmi di cittadinanza per investitori, che consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere la cittadinanza di Vanuatu mediante investimenti e, così, l’accesso all’Unione senza visto.
La Commissione ritiene che tali programmi, nella forma e nel funzionamento attuali, eludano la procedura dell’Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e la valutazione dei rischi di sicurezza e migratori prevista dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 e dalla legislazione nazionale equivalente degli Stati membri in cui il codice visti non si applica ancora integralmente. Sulla base di dati, relazioni e informazioni concrete e attendibili, la Commissione conclude che vi è un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri.
Misure precedenti e dialogo con Vanuatu
Il regolamento si colloca dopo una serie di interventi progressivi dell’Unione. Il Consiglio, con decisione (UE) 2022/366, aveva disposto la sospensione parziale dell’accordo, limitandola ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015. Successivamente, la Commissione aveva adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693, che sospendeva temporaneamente l’esenzione dal visto dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.
A seguito di tale sospensione, la Commissione aveva avviato il 12 maggio 2022 un dialogo rafforzato con Vanuatu per rimediare alle circostanze alla base della sospensione. Tuttavia, secondo i considerando, Vanuatu non ha mostrato un impegno significativo, i programmi di cittadinanza per investitori restano operativi e non sono state comunicate misure legislative o non legislative idonee a rimuovere il problema. In conseguenza di ciò, la decisione (UE) 2022/2198 del Consiglio ha sospeso totalmente l’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per tutti i cittadini di Vanuatu.
Contenuto normativo
L’articolo 1 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, incidendo sul riferimento a Vanuatu nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto. La modifica comporta la sospensione temporanea dell’esenzione per tutti i cittadini di Vanuatu.
L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore e il periodo di applicazione: il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Effetti per l’area Schengen
Il regolamento è qualificato come sviluppo dell’acquis di Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, in base ai rispettivi accordi di associazione e alle decisioni del Consiglio richiamate nel preambolo. L’Irlanda non partecipa invece all’adozione del regolamento e non ne è vincolata né soggetta all’applicazione.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori e i professionisti, la conseguenza principale è che, nel periodo di applicazione indicato, i cittadini di Vanuatu non beneficiano dell’esenzione dal visto per soggiorni brevi nello spazio Schengen. La disciplina si inserisce in un quadro più ampio di tutela della sicurezza interna e di contrasto agli effetti dei programmi nazionali di cittadinanza per investitori considerati elusivi rispetto alla politica comune dei visti.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806
L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, al punto 1 («Stati»), il riferimento a «Vanuatu» con una formulazione che determina la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di tale paese.
Durata dell’applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024.
Presupposti sostanziali della sospensione
I considerando richiamano il fatto che i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, attivi dal 25 maggio 2015, consentono a cittadini di paesi terzi altrimenti soggetti a visto di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, eludendo la procedura UE in materia di visti e la relativa valutazione dei rischi. La Commissione conclude che ciò integra un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1806.
Rapporti con atti precedenti dell’Unione
Il regolamento si colloca dopo il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693, che aveva già sospeso temporaneamente l’esenzione dal visto dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023, e dopo la decisione (UE) 2022/2198 del Consiglio, che ha sospeso totalmente l’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto con Vanuatu. È inoltre richiamata la precedente decisione (UE) 2022/366 sulla sospensione parziale dell’accordo.
Rilevanza per gli Stati partecipanti e non partecipanti a Schengen
Il regolamento è qualificato come sviluppo dell’acquis di Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, mentre l’Irlanda non partecipa alla sua adozione né è vincolata o soggetta alla sua applicazione.
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