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Ordinanza

Ordinanza n. 2700/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio medico di non idoneità psico-fisica del 22 novembre 2025 e atti di esclusione dal concorso e di approvazione delle graduatorie, contestati anche con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, originariamente collocato al ventesimo posto nella graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova scritta del concorso per 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha impugnato il giudizio della Commissione medica del 22 novembre 2025 che lo ha dichiarato non idoneo per una tachicardia parossistica sopraventricolare trattata con ablazione cardiaca nel 2025, nonché il decreto di scorrimento del 3 dicembre 2025 che ne ha disposto l’esclusione. Ha contestato gli atti e i verbali posti a fondamento del giudizio medico e, in via eventuale, le disposizioni normative e tecniche applicate, chiedendo l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi atti di approvazione delle graduatorie, gli scorrimenti e l’ammissione dei candidati al corso di formazione, nella parte in cui pregiudicavano la sua posizione. Dopo l’accoglimento cautelare e l’ammissione con riserva al corso, con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha contestato anche gli atti successivi relativi al corso e alla graduatoria definitiva, inclusa la sua ammissione sempre con riserva.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare, già accolta con precedente ordinanza del 17 aprile 2026. Ha rilevato che, dopo l’ammissione con riserva al corso, sono state approvate e poi rettificate le graduatorie definitive: il ricorrente vi risulta collocato rispettivamente al 40º e poi al 49º posto, sempre con riserva dell’esito del giudizio. Poiché la riserva permane e non risultano né un provvedimento di autotutela che la elimini né ulteriori motivi aggiunti rivolti contro gli atti sopravvenuti, allo stato non è possibile definire il giudizio; l’interesse potrebbe venir meno per effetto dell’autotutela oppure in mancanza di una tempestiva ulteriore impugnazione. La trattazione è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 6 novembre 2026 per verificare la persistenza dell’interesse. È stata rinviata anche la decisione sull’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del secondo ed eventuali nuovi motivi aggiunti, ferma la facoltà di chiedere l’autorizzazione al Presidente ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a. o di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse in caso di autotutela. Nessuna statuizione sulle spese è contenuta nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    salva restando la facoltà del difensore di chiedere la predetta autorizzazione al Presidente ai sensi dell’art. 49, c. 1, c.p.a. o di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse in caso di autotutela da parte della p.a.

    Il difensore può chiedere al Presidente l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami; il TAR rinvia la decisione su tale autorizzazione in attesa di verificare l’interesse e gli eventuali atti sopravvenuti.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio di impugnazione, sopravvengono atti che mantengono il ricorrente ammesso con riserva alla procedura, il giudice può rinviare la trattazione per verificare la persistenza dell’interesse e consentire l’eventuale impugnazione degli atti sopravvenuti; la permanenza della riserva, da sola, non consente di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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