Sentenza del 23/10/2018 n. 9100 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
38/2018. RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - SOCIETA' - Scissione societaria - obblighi tributari anteriori alla scissione - responsabilità solidale delle beneficiarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava la propria responsabilità per debiti fiscali riferiti a periodi d'imposta precedenti alla scissione societaria, sostenendo inoltre che gli atti impositivi notificati alla società scissa dovessero essere nuovamente notificati alla società beneficiaria per poter proseguire validamente l'accertamento e la riscossione nei suoi confronti.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, in caso di scissione, anche parziale, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori all'operazione. Gli atti impositivi già notificati alla società scissa prima della scissione non devono essere reiterati nei confronti della società beneficiaria affinché il procedimento di accertamento e riscossione possa proseguire.
Norme richiamate
Art. 173 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
In caso di scissione, le società beneficiarie sono responsabili in solido per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto.
La norma è stata interpretata nel senso di riconoscere una responsabilità solidale e illimitata a tutte le società partecipanti alla scissione per le obbligazioni tributarie anteriori all'operazione, senza necessità di una nuova notifica degli atti impositivi già notificati alla società scissa.
Massime di principio
- La scissione societaria non elimina né limita automaticamente i debiti fiscali sorti prima dell'operazione: le società partecipanti possono essere chiamate a risponderne solidalmente.
- Per gli atti impositivi già notificati validamente alla società scissa prima della scissione, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente effettuare una nuova notifica alle società beneficiarie.
- La società beneficiaria può essere coinvolta nella riscossione anche se non era destinataria originaria dell'avviso, purché il debito riguardi periodi anteriori alla scissione e l'atto sia stato validamente notificato alla società scissa.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data di insorgenza del debito fiscale, la validità della notifica originaria e la partecipazione della società all'operazione di scissione.
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