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Sentenza

Sentenza del 23/10/2018 n. 9100 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

38/2018. RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - SOCIETA' - Scissione societaria - obblighi tributari anteriori alla scissione - responsabilità solidale delle beneficiarie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava la propria responsabilità per debiti fiscali riferiti a periodi d'imposta precedenti alla scissione societaria, sostenendo inoltre che gli atti impositivi notificati alla società scissa dovessero essere nuovamente notificati alla società beneficiaria per poter proseguire validamente l'accertamento e la riscossione nei suoi confronti.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, in caso di scissione, anche parziale, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori all'operazione. Gli atti impositivi già notificati alla società scissa prima della scissione non devono essere reiterati nei confronti della società beneficiaria affinché il procedimento di accertamento e riscossione possa proseguire.

Norme richiamate

  • Art. 173 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    In caso di scissione, le società beneficiarie sono responsabili in solido per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto.

    La norma è stata interpretata nel senso di riconoscere una responsabilità solidale e illimitata a tutte le società partecipanti alla scissione per le obbligazioni tributarie anteriori all'operazione, senza necessità di una nuova notifica degli atti impositivi già notificati alla società scissa.

Massime di principio

  • La scissione societaria non elimina né limita automaticamente i debiti fiscali sorti prima dell'operazione: le società partecipanti possono essere chiamate a risponderne solidalmente.
  • Per gli atti impositivi già notificati validamente alla società scissa prima della scissione, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente effettuare una nuova notifica alle società beneficiarie.
  • La società beneficiaria può essere coinvolta nella riscossione anche se non era destinataria originaria dell'avviso, purché il debito riguardi periodi anteriori alla scissione e l'atto sia stato validamente notificato alla società scissa.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la data di insorgenza del debito fiscale, la validità della notifica originaria e la partecipazione della società all'operazione di scissione.

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