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Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 15013 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava una cartella di pagamento relativa all'IVA dell'anno d'imposta 2001, notificata il 9 maggio 2006 ai sensi dell'art. 54-bis del decreto IVA. Deduceva, in particolare, l'errata applicazione retroattiva della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 156 del 2005, la mancata notificazione della preventiva comunicazione di irregolarità e la nullità della cartella per carenza del contenuto minimo previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente. Tuttavia, prima della proposizione del ricorso per cassazione, la società era stata cancellata dal registro delle imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le contestazioni fiscali. La cancellazione dal registro delle imprese aveva comportato l'estinzione della società e la perdita della sua capacità di stare in giudizio, nonché la cessazione dei poteri degli organi rappresentativi. L'ex liquidatore aveva proposto il ricorso in nome della società estinta, sostenendo di agire quale rappresentante organico, invece di agire personalmente quale successore ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Per tale ragione non aveva il potere di impugnare la sentenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, considerata l'evoluzione giurisprudenziale sulla materia.

Norme richiamate

  • Art. 54-bis del decreto IVA

    Individua il procedimento di liquidazione e controllo automatizzato della dichiarazione IVA, nell'ambito del quale era stata emessa la cartella di pagamento.

  • Legge n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis

    La società ne contestava l'applicazione retroattiva e il rapporto con la disciplina dei controlli automatizzati e della riscossione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e la comunicazione delle irregolarità; la ricorrente lamentava la mancata comunicazione preventiva.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini e alle modalità della riscossione delle somme risultanti dai controlli fiscali.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 3

    Invocato contro l'applicazione retroattiva della disciplina tributaria, in ossequio al principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 7, commi 1 e 3

    Richiamato per sostenere la nullità della cartella priva degli elementi essenziali e dell'indicazione dei presupposti dell'atto.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato a sostegno del principio secondo cui la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo diversa previsione.

  • Art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e comporta la perdita della capacità di stare in giudizio; gli ex rappresentanti non possono più agire in nome della società estinta.

  • Art. 110 c.p.c.

    Consente al successore della parte estinta di proseguire o promuovere il giudizio in proprio, ma con la diversa qualità di successore e non quale rappresentante organico della società cancellata.

Massime di principio

  • Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, si estingue e non può più proporre impugnazioni tramite il precedente amministratore o liquidatore in qualità di rappresentante.
  • Dopo la cancellazione, l'eventuale impugnazione deve essere proposta dai soci o dagli altri successori interessati, agendo in proprio ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e non in nome della società estinta.
  • La verifica della capacità processuale della parte è preliminare: se manca, il giudice può dichiarare l'impugnazione inammissibile senza esaminare le contestazioni fiscali sostanziali.
  • Prima di presentare un ricorso è necessario verificare la situazione della società nel registro delle imprese e indicare correttamente la qualità processuale del soggetto che agisce.
  • La cancellazione intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima del ricorso per cassazione può impedire l'accesso al giudizio di legittimità se il ricorso è presentato dall'ex legale rappresentante in nome della società.

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