Ordinanza n. 318/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia - del provvedimento del 4 febbraio 2026 dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Firenze notificato in pari data, con il quale veniva disposta la revoca del nulla osta n. 2024/101579 del 6 agosto 2024 all'assunzione del lavoratore straniero Sig. Sharif Miah alle dipendenze del datore di lavoro Sig. Aian Khan di cui all'istanza MOD DF24 A-bis presentata il 21 marzo 2024; - nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale; e per la condanna dell’Amministrazione al riesame dell'istanza anche, in via subordinata, in ordine alla concessione di un permesso per attesa occupazione in favore del lavoratore ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'assunzione di un lavoratore straniero, con domanda subordinata di riesame e di rilascio di un permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 4 febbraio 2026 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Firenze ha revocato il nulla osta rilasciato il 6 agosto 2024 per la sua assunzione da parte di un datore di lavoro privato. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto e, nel merito, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, il riesame dell'istanza e, subordinatamente, la concessione di un permesso per attesa occupazione. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti; il Collegio rileva che le questioni giuridiche necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, riconoscendo al ricorrente la piena possibilità di svolgere attività lavorativa durante la pendenza del giudizio. Pur rinviando al merito l'approfondimento delle questioni giuridiche, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse del lavoratore alla permanenza sul territorio nazionale e alla prosecuzione dell'attività lavorativa. Il bilanciamento cautelare è stato condotto considerando che il lavoratore si trova in Italia e che dalla documentazione e dalle difese delle parti non sono emerse circostanze a lui riconducibili idonee a compromettere la sicurezza pubblica. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'approfondimento delle questioni giuridiche è riservato alla fase di merito, il giudice può comunque sospendere l'efficacia dell'atto sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti.
- L'interesse del lavoratore straniero già presente sul territorio nazionale alla permanenza e alla prosecuzione dell'attività lavorativa può prevalere in sede cautelare quando non emergano, dalla documentazione e dalle difese delle parti, circostanze a lui riconducibili idonee a compromettere la sicurezza pubblica.
- La sospensione cautelare della revoca del nulla osta al lavoro comporta, nei termini stabiliti dal giudice, la possibilità per il lavoratore straniero di proseguire o svolgere attività lavorativa nelle more della decisione di merito.
Come è indicizzato
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