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Sentenza

Sentenza del 09/03/2017 n. 1180 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Cartella di pagamento - Notificazioni - Relate di notifica - Nuovi documenti in appello - Modalità di notificazione della cartella - Applicazione art. 26, co. 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/73 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la prova e le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento. In particolare, si discuteva se le relate di notifica potessero essere prodotte per la prima volta in appello e se la cartella potesse essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata riconosciuta l'idoneità della produzione in appello delle relate di notifica a dimostrare l'avvenuta notificazione delle cartelle. Tale produzione è ammessa dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e non richiede che la parte dimostri di non aver potuto produrre i documenti nel primo grado per causa non imputabile. È stata inoltre ritenuta valida la notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio di appello "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".

    La norma consente alle parti di depositare nuovi documenti in appello, comprese le relate di notifica delle cartelle, senza necessità di dimostrare che la mancata produzione nel primo grado sia dovuta a una causa non imputabile.

  • Art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notificazione della cartella di pagamento può validamente avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, purché la documentazione disponibile dimostri l'effettivo perfezionamento della notifica.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello è generalmente possibile produrre per la prima volta documenti, come le relate di notifica, utili a dimostrare la regolarità dell'atto impugnato.
  • La produzione tardiva delle relate non è necessariamente preclusa solo perché i documenti non erano stati depositati in primo grado.
  • Per le cartelle di pagamento, la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità riconosciuta dalla legge e può essere sufficiente a provare la notificazione.
  • Quando il contribuente contesta di non aver ricevuto una cartella, l'agente della riscossione può superare la contestazione producendo la relata, l'avviso di ricevimento o altra documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica.
  • La valutazione resta comunque legata alla concreta attendibilità e completezza della documentazione prodotta: la semplice affermazione dell'avvenuta notifica non sostituisce la prova documentale.

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