Cassazione Penale, Ordinanza n. 27688/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 23/09/2025, ma il testo disponibile non consente di individuare il reato contestato né il contenuto specifico dei due motivi. La Corte di cassazione rileva tuttavia che i motivi dedotti sono due e non sono consentiti in sede di legittimità perché consistono in mere doglianze di fatto sul giudizio di responsabilità, già confermato dal giudice di merito con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
art. 186 Corte cost.
Richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza esclusa nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in mere contestazioni di fatto del giudizio di responsabilità, quando la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logici o giuridici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Il controllo di cassazione non può essere trasformato in un terzo giudizio di merito sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove.
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