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Legge

L.R. Lombardia 25/2014

Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio

Normativa regionaleL.R. Lombardia 25/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene in Emilia-Romagna sull’assegno vitalizio dei consiglieri cessati dal mandato, innalzando per alcune platee l’età di accesso in linea con la pensione di vecchiaia del pubblico impiego e rendendo immediatamente inefficaci alcune previgenti disposizioni. Prevede inoltre la sospensione dell’erogazione in caso di incarichi retribuiti nella PA e la pubblicazione dei beneficiari sul sito del Consiglio regionale.

Riduzione dei costi della politica e modifica dell’assegno vitalizio dei consiglieri regionali

Riduzione dei costi della politica e disciplina dell’assegno vitalizio

La legge regionale, applicabile in Emilia-Romagna, è finalizzata al contenimento della spesa pubblica e alla tutela delle finanze regionali. Incide sulla disciplina dell’assegno vitalizio dei consiglieri regionali cessati dal mandato e degli altri aventi diritto, con effetti sia sostanziali sia transitori.

Innalzamento dell’età per il conseguimento dell’assegno vitalizio

Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie richiamate dalla l.r. 21/2011 e che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano compiuto 60 anni, l’età per maturare il diritto all’assegno vitalizio viene innalzata e allineata a quella prevista dalla normativa nazionale per la pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

La stessa disciplina si applica anche ai consiglieri che rientrano nelle medesime fattispecie e che, alla data di entrata in vigore, non abbiano ancora percepito l’assegno vitalizio, anche se lo abbiano già richiesto o ne abbiano sospeso la percezione.

Norme previgenti non più applicabili

Dalla data di entrata in vigore della legge non trovano più applicazione:

  • l’articolo 7, comma 2, della l.r. 12/1995;
  • l’articolo 10, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1995;
  • l’articolo 10 della l.r. 12/1983.

Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011, che continua a operare quale base di raccordo con la nuova disciplina.

Sospensione dell’erogazione in caso di incarichi remunerati

L’assegno vitalizio è sospeso per tutto il periodo in cui il beneficiario ricopre incarichi retribuiti presso enti o società della pubblica amministrazione. La sospensione non opera se il soggetto rinuncia alla remunerazione derivante dall’incarico.

Trasparenza e pubblicazione dei beneficiari

Il Consiglio regionale deve pubblicare sul proprio sito istituzionale i nominativi dei soggetti che percepiscono l’assegno vitalizio, compreso quello indiretto, e l’importo delle somme erogate. Le modalità operative sono stabilite dall’Ufficio di presidenza.

Effetti finanziari e decorrenza

I minori oneri derivanti dalla legge costituiscono economie di spesa del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 2014 e per gli esercizi successivi. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Obsolescenza dell’atto

La disciplina è da considerarsi sostanzialmente superata, anche perché l’articolo 2 risulta abrogato dalla l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Le previsioni ancora richiamate hanno natura storica o transitoria e non presentano, oggi, un’applicazione pratica autonoma significativa.

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