L.R. Lombardia 26/2014
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Lombardia, promozione dell’attività motoria e sportiva, sostegno a impianti e aree sciabili, dote sport, professioni della montagna, scuole di sci/alpinismo, sanzioni e controlli. Molte previsioni finanziarie e transitorie riguardano annualità ormai concluse; resta rilevante soprattutto la disciplina organizzativa e sanzionatoria vigente, coordinata col d.lgs. 40/2021 per la parte sugli sport invernali.
Promozione dello sport, impiantistica sportiva e professioni della montagna in Lombardia
Promozione dello sport, dell’impiantistica sportiva e delle professioni della montagna in Lombardia
La legge regionale disciplina, per il territorio lombardo, la promozione delle attività motorie e sportive, il sostegno all’impiantistica e alle aree sciabili attrezzate, nonché l’ordinamento delle professioni sportive inerenti alla montagna. Il provvedimento coordina la programmazione regionale, i contributi, la formazione, i controlli e il regime sanzionatorio, con rinvii alla normativa statale di settore, in particolare al d.lgs. 40/2021 per gli sport invernali.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce la funzione sociale dello sport e dell’attività motoria e orienta la propria azione a finalità di educazione, benessere, inclusione, pari opportunità, prevenzione sanitaria e miglioramento degli stili di vita. La legge mira inoltre a:
- promuovere la pratica sportiva per persone di ogni età e per persone con disabilità;
- diffondere cultura sportiva, valori olimpici, lealtà e correttezza;
- valorizzare eccellenze sportive e tradizioni locali;
- favorire lo sport in ambito scolastico e universitario;
- integrare sport, istruzione, salute, ambiente e turismo;
- prevenire pratiche che alterino le prestazioni sportive o mettano a rischio gli atleti;
- migliorare fruibilità e distribuzione degli impianti;
- sostenere la montagna, l’escursionismo e gli sport invernali;
- promuovere formazione e aggiornamento di operatori sportivi e professionisti della montagna;
- diffondere informazioni tramite i canali regionali.
Soggetti coinvolti e governance
La Regione opera anche tramite il coinvolgimento di enti locali, sistema sportivo nazionale e internazionale, scuole, università, CAI, collegi dei maestri di sci e delle guide alpine, soggetti gestori di impianti e rifugi, ANEF Lombardia e altri promotori di attività sportive e ricreative.
La programmazione avviene su due livelli:
- il Consiglio regionale definisce con cadenza triennale le linee guida e le priorità;
- la Giunta regionale individua annualmente misure attuative, strumenti finanziari e criteri di assegnazione dei benefici.
È inoltre previsto un Comitato consultivo sportivo, organo consultivo presieduto dall’assessore competente, composto da rappresentanze dei soggetti di settore e con partecipazione gratuita.
Interventi e strumenti di finanziamento
La Giunta regionale può attuare gli interventi mediante contributi correnti, contributi a fondo perduto, contributi in conto capitale o in conto interessi e finanziamenti a tasso agevolato, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
Sono previste anche convenzioni con Finlombarda, ICS, CDP, BEI o altri istituti di credito per fondi di rotazione, fondi per contributi in conto interessi e fondi per contributi a fondo perduto. La Regione può inoltre promuovere tecniche di finanziamento con capitale privato e convenzioni per garanzie di accesso al credito.
Per rifugi e bivacchi è prevista una disciplina agevolata per i contributi in conto capitale, fino all’80% della spesa ammissibile, in deroga a una regola contabile regionale.
Dote sport e sostegno alle famiglie
La “dote sport” consiste in buoni o altre forme di sostegno economico per ridurre i costi delle attività sportive dei minori residenti in Lombardia.
I criteri di assegnazione devono tenere conto del reddito familiare e riservare il 10% della disponibilità finanziaria alle persone con disabilità. La misura può essere concessa a famiglie in cui almeno uno dei genitori o il tutore risulti residente in Lombardia da almeno cinque anni.
Eccellenze sportive e scuola
La Regione promuove iniziative per valorizzare atleti, operatori e società sportive lombarde distintisi per risultati ed etica sportiva, con attenzione ai giovani talenti. Può definire modalità attuative specifiche e favorire accordi con scuole, CONI e CIP per conciliare orari scolastici e impegni sportivi.
Anagrafe degli impianti e supporto informativo
È istituita presso la Giunta regionale l’anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico, quale strumento di ricognizione e monitoraggio a supporto della programmazione. I dati sono raccolti e aggiornati anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite dalla Giunta.
Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante
I corsi a pagamento per attività motorie e sportive devono essere svolti da istruttori qualificati o di specifica disciplina, con presenza di almeno un operatore e dei presidi di primo soccorso previsti dalla normativa vigente.
Sono richiesti specifici requisiti di qualificazione per gli istruttori e coperture assicurative per responsabilità civile e infortuni degli iscritti ai corsi. Gli esercenti possono adempiere alla copertura infortuni anche tramite tesseramento a organismi sportivi riconosciuti.
Professioni della montagna: abilitazione, albi e organismi di autodisciplina
L’esercizio delle professioni di maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso dell’abilitazione e, per le prime due figure, all’iscrizione nei rispettivi albi regionali; per l’accompagnatore di media montagna è previsto un elenco speciale.
L’iscrizione richiede la presentazione della domanda ai collegi competenti; per alcune categorie straniere opera il regime di riconoscimento delle qualifiche professionali previsto dal diritto statale e dell’UE. Chi esercita temporaneamente e occasionalmente in Lombardia deve effettuare le comunicazioni o gli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale.
Sono istituiti il collegio regionale dei maestri di sci e il collegio regionale delle guide alpine, quali organismi di autodisciplina e autogoverno vigilati dalla Giunta regionale. I regolamenti organizzativi dei collegi sono soggetti ad approvazione regionale.
Formazione, aggiornamento e specializzazioni per le professioni della montagna
L’abilitazione tecnica si consegue mediante corsi teorico-pratici e superamento degli esami. La Regione organizza i corsi di formazione e, per i maestri di sci, anche i corsi di specializzazione, in collaborazione con i collegi e con la FISI; i corsi di specializzazione per aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo sono organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.
L’aggiornamento professionale è obbligatorio e continuo; la partecipazione ai corsi di specializzazione è invece facoltativa. La Giunta disciplina con regolamento modalità organizzative, commissioni, esami, quote di iscrizione, compensi e rimborsi, nonché esoneri in alcune discipline.
Scuole di sci e di alpinismo
L’apertura e l’esercizio di scuole invernali o estive di sci e di scuole di alpinismo o sci-alpinismo richiedono la presentazione di una SCIA alla Giunta regionale. Le funzioni di vigilanza sono attribuite a comuni, province e collegi regionali competenti.
La Giunta definisce i requisiti funzionali delle scuole. È inoltre obbligatoria la copertura assicurativa di responsabilità civile per scuole, maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna. Rimane salva la facoltà del CAI di organizzare attività e corsi non professionali secondo la legge statale.
È previsto anche un riconoscimento simbolico, con targa, per le scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo storiche operanti da almeno quarant’anni.
Aree sciabili attrezzate e disciplina degli sport sulla neve
La Giunta regionale, previo parere di un comitato tecnico, individua le aree sciabili attrezzate nell’ambito delle aree destinate agli sport sulla neve, su proposta delle comunità montane e sentiti i gestori. L’individuazione comprende piste di discesa, tratti di raccordo e altre tipologie di piste secondo il d.lgs. 40/2021.
L’individuazione dell’area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e consente la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell’area, previo indennizzo.
Le comunità montane possono autorizzare l’apprestamento di una o più piste; le piste autorizzate sono iscritte in un elenco regionale, aggiornato con dati sui gestori, caratteristiche, direttori, soccorso, infortuni e impianti di risalita. Sono incentivati l’adeguamento tecnologico, funzionale e il potenziamento o la rilocalizzazione di impianti esistenti o dismessi, anche mediante nuove piste e nuovi impianti.
Apertura delle piste, sicurezza e soccorso
L’apertura al pubblico di una pista è subordinata a verifiche su:
- conformità all’autorizzazione;
- assicurazione per responsabilità civile;
- servizio piste adeguato;
- servizio di primo soccorso;
- nomina del direttore della pista;
- spazi per informazioni, regole di comportamento e segnaletica;
- presenza adeguata di defibrillatori;
- collegamento con le strutture di emergenza-urgenza;
- individuazione delle aree di atterraggio per elicotteri di soccorso.
Il gestore della pista cura tali adempimenti; per le piste di fondo alcune funzioni direttive possono essere svolte dal gestore stesso. Il direttore e i servizi di pista e soccorso possono essere comuni a più piste.
Gli addetti al servizio pista curano manutenzione, delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo, messa in sicurezza, segnaletica e regolazione dell’accesso. Gli addetti al soccorso prestano i primi soccorsi e trasportano gli infortunati ai servizi ordinari.
L’uso agonistico delle piste richiede l’omologazione FISI nel rispetto delle regole FIS. Per la materia residua si applica il Capo II del d.lgs. 40/2021.
Regole di comportamento e tutela degli sciatori con disabilità
Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza e osservare le norme del Capo III del d.lgs. 40/2021.
Per gli sciatori con disabilità si applicano le disposizioni del Capo IV del d.lgs. 40/2021.
Sanzioni e vigilanza
Sono previste sanzioni amministrative per:
- assenza di assicurazione o violazione delle regole su corsi e assistenza nelle attività sportive;
- esercizio abusivo o irregolare delle professioni della montagna;
- mancata assicurazione delle scuole;
- esercizio abusivo o difforme della disciplina delle aree sciabili e delle piste.
L’accertamento dell’apertura di una pista senza autorizzazione comporta la chiusura della pista fino al rilascio dell’autorizzazione. Per le violazioni delle regole di comportamento si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 40/2021.
La vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni spettano, secondo le materie, a comuni, province e comunità montane; queste ultime si avvalgono dell’AREU per l’organizzazione del soccorso. Restano applicabili, per quanto non previsto, la legge n. 689/1981 e i suoi criteri generali.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale valuta periodicamente l’attuazione della legge sulla base di una relazione triennale della Giunta, che riferisce su distribuzione delle risorse, erogazione dei contributi, funzionamento dell’anagrafe, uso degli impianti, iscrizioni sportive, flussi turistici montani e andamento degli infortuni sulle piste.
Disposizioni transitorie, finanziarie e abrogazioni
Gli operatori dovevano adeguarsi alle previsioni su corsi e coperture assicurative entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; fino all’adeguamento, i corsi potevano essere svolti con istruttori qualificati o di specifica disciplina. Il previgente regolamento regionale del 2004 è rimasto applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, per quanto compatibile.
Sul piano finanziario, la legge quantificava e copriva con stanziamenti regionali le spese per il periodo 2014-2016 e per gli esercizi successivi; tali previsioni hanno oggi valore essenzialmente storico-programmatico.
Sono abrogate le precedenti disposizioni regionali lombarde in materia di sport, impianti invernali e professioni di montagna indicate nel testo, in modo da concentrare la disciplina nella presente legge e nei relativi rinvii regolamentari e statali.
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