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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8863 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva annullato una cartella di pagamento relativa al periodo d'imposta 1999, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per imposte dichiarate ma non versate. L'Ufficio ha sostenuto, tra l'altro, che la mancata comunicazione di irregolarità non rende illegittima la cartella, che l'avviso bonario non era necessario in assenza di incertezze sulla dichiarazione, che la cartella era sufficientemente motivata e che il debito risultava già dalla dichiarazione del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto decisiva la valutazione della CTR secondo cui l'Agenzia non aveva prodotto in giudizio la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza del debito d'imposta. La Corte ha precisato che, una volta impugnata la cartella, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria; non era possibile riesaminare in cassazione tale valutazione di merito, poiché l'Agenzia non aveva denunciato uno specifico vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.147,50 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni e iscrizione a ruolo delle somme dovute.

    La cartella può essere emessa a seguito del controllo automatizzato, ma, se viene contestata, l'Amministrazione deve comunque dimostrare in giudizio l'esistenza del debito tributario posto a fondamento della pretesa.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter

    È richiamato dalla CTR insieme all'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente in relazione alla comunicazione di irregolarità; tale questione, tuttavia, non è risultata decisiva per la decisione della Cassazione.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5

    La comunicazione di irregolarità è funzionale a informare il contribuente e, nei casi previsti, a consentire il pagamento con sanzioni ridotte. La Cassazione non ha deciso in modo determinante sulla sua necessità, poiché la sentenza è stata confermata per la mancata prova del debito.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa; l'Agenzia sosteneva che fossero sufficienti l'indicazione del tributo, del periodo, dell'imponibile e dell'aliquota. Il motivo è stato ritenuto non decisivo rispetto alla mancanza di prova del debito.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi pretende il pagamento deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Nel processo tributario, una volta contestata la cartella, l'Amministrazione deve quindi fornire la prova del credito tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    La Cassazione può controllare la corretta applicazione della legge e, nei limiti previsti, i vizi di motivazione; non può invece sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla documentazione probatoria se non è stato dedotto uno specifico vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento viene contestata in giudizio, l'Amministrazione finanziaria deve provare il fatto costitutivo del credito, anche se la cartella riguarda imposte dichiarate ma non versate.
  • La mera affermazione dell'Ufficio secondo cui il debito risulta dalla dichiarazione non sostituisce necessariamente la produzione della documentazione utile a dimostrare l'iscrizione a ruolo e l'effettiva debenza delle somme.
  • La mancata comunicazione di irregolarità può incidere sulle modalità di pagamento e sulla riduzione delle sanzioni, ma non è sempre la questione decisiva per l'annullamento della cartella; occorre verificare il concreto fondamento normativo e fattuale della pretesa.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei documenti mancanti limitandosi a sostenere che il debito era evidente; occorre dedurre uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile.
  • Una motivazione astrattamente sufficiente della cartella non elimina l'onere dell'Amministrazione di dimostrare in giudizio l'esistenza e l'ammontare del debito quando il contribuente li contesta.

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