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Ordinanza

Ordinanza n. 3089/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale INPA recante la pubblicazione delle graduatorie edegli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Sicilia; - Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; - Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente alle parti di interesse; - Dell’esito della prova scritta di parte ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - Del quesito 17 contenuto nella prova dello scrivente; - Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c) il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d) ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e) gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f) il diario d’esame, ove lesivo; g) della nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h) calendario della prova scritta; i) Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l) esiti anonimi della prova scritta; m) dell’avviso relativo al questionario n. 2, ove lesivo; o) l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria e per l’effetto risultare idoneo; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente;

Giustizia amministrativa202603744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie, elenco dei vincitori ed esiti della prova scritta della selezione pubblica per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, con richiesta di riesame del punteggio e ricollocazione in graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti conclusivi e gli esiti anonimi rettificati della prova scritta della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente alla Regione Sicilia e alla propria posizione. Sono stati contestati anche il quesito n. 17 della prova, la prova stessa, i verbali di correzione, gli atti relativi alla convocazione e alla scelta delle sedi, gli eventuali contratti stipulati, il bando ove interpretato in senso lesivo, gli atti della commissione, il calendario e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare, l’accertamento del diritto al riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria in posizione utile, con immissione in ruolo o altra tutela in forma specifica. L’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, rinviando ai motivi contenuti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella fase sommaria, il pregiudizio dedotto non presentasse i caratteri della gravità e dell’irreparabilità richiesti per la sospensione. Il giudice ha valorizzato le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio pubblico, osservando che un eventuale accoglimento nel merito consentirebbe comunque l’adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine all’immissione in ruolo e alla ricostruzione della carriera del ricorrente. Il TAR non ha definito le questioni di rito né il merito del ricorso. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e obblighi di mantenimento online della documentazione. La notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per l’assenza di un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione mediante pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme all’art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede l’improcedibilità quale conseguenza del mancato adempimento degli oneri di notificazione e deposito imposti dal giudice.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti concorsuali richiede la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può difettare quando l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito consenta ancora l’immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.
  • Nel giudizio promosso da un candidato contro graduatorie ed esiti di una procedura concorsuale, devono essere chiamati in giudizio tutti i vincitori e gli idonei potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi è prevedibilmente difficoltoso, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo contenuti informativi idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • Il termine assegnato dal giudice per la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per il deposito della relativa prova possono essere stabiliti come perentori; il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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