Ordinanza n. 3089/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale INPA recante la pubblicazione delle graduatorie edegli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Sicilia; - Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; - Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente alle parti di interesse; - Dell’esito della prova scritta di parte ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - Del quesito 17 contenuto nella prova dello scrivente; - Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c) il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d) ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e) gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f) il diario d’esame, ove lesivo; g) della nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h) calendario della prova scritta; i) Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l) esiti anonimi della prova scritta; m) dell’avviso relativo al questionario n. 2, ove lesivo; o) l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria e per l’effetto risultare idoneo; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie, elenco dei vincitori ed esiti della prova scritta della selezione pubblica per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, con richiesta di riesame del punteggio e ricollocazione in graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti conclusivi e gli esiti anonimi rettificati della prova scritta della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente alla Regione Sicilia e alla propria posizione. Sono stati contestati anche il quesito n. 17 della prova, la prova stessa, i verbali di correzione, gli atti relativi alla convocazione e alla scelta delle sedi, gli eventuali contratti stipulati, il bando ove interpretato in senso lesivo, gli atti della commissione, il calendario e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare, l’accertamento del diritto al riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria in posizione utile, con immissione in ruolo o altra tutela in forma specifica. L’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, rinviando ai motivi contenuti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella fase sommaria, il pregiudizio dedotto non presentasse i caratteri della gravità e dell’irreparabilità richiesti per la sospensione. Il giudice ha valorizzato le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio pubblico, osservando che un eventuale accoglimento nel merito consentirebbe comunque l’adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine all’immissione in ruolo e alla ricostruzione della carriera del ricorrente. Il TAR non ha definito le questioni di rito né il merito del ricorso. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e obblighi di mantenimento online della documentazione. La notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per l’assenza di un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione mediante pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa, insieme all’art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede l’improcedibilità quale conseguenza del mancato adempimento degli oneri di notificazione e deposito imposti dal giudice.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti concorsuali richiede la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può difettare quando l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito consenta ancora l’immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.
- Nel giudizio promosso da un candidato contro graduatorie ed esiti di una procedura concorsuale, devono essere chiamati in giudizio tutti i vincitori e gli idonei potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi è prevedibilmente difficoltoso, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo contenuti informativi idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
- Il termine assegnato dal giudice per la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per il deposito della relativa prova possono essere stabiliti come perentori; il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso.
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