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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20330/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (riesame) che ha confermato l'ordinanza del G.i.p. di Palmi disponendo la custodia in carcere per il reato di truffa c.d. vessatoria. Il ricorrente contestava: (i) l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza sostenendo che la sua condotta fosse mera connivenza non punibile e che era solo una 'vedetta' senza contributo causale (assenza di mezzi di comunicazione, versione ritenuta lineare dal ricorrente); (ii) la mancanza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione, rilevando la giovanissima età e il rispetto precedente degli arresti domiciliari); (iii) la mancata motivazione circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come misura alternativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché si risolve in una rivalutazione alternativa dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito. Ha ritenuto che il Tribunale avesse ampiamente e logicamente motivato la sussistenza dei gravi indizi (Fettachi avrebbe accompagnato la complice dalla Campania alla Calabria e l'aveva attesa in auto mentre la complice perpetrava la truffa; rilievo delle plurime segnalazioni di polizia per reati analoghi). Sulle esigenze cautelari, il giudice di merito ha ritenuto che gli arresti domiciliari non avessero avuto effetto deterrente e che fosse possibile perpetrare le truffe anche mediante telefonate o tramite complici esterni, rendendo inadeguata la misura meno grave. La Corte ha ritenuto infondata anche l'eccezione sulla mancata indicazione delle ragioni dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto, perché il Tribunale aveva risposto puntualmente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordine di trasmissione copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario poiché la decisione non determina la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare i limiti del sindacato di legittimità: la Suprema Corte ammette il ricorso per cassazione solo per violazione di specifiche norme o per manifesta illogicità della motivazione e non per divergenze sulla ricostruzione probatoria o valutazioni alternative dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, dato che la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denuncia vizi di diritto specifici o la manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per riesaminare i fatti o proporre una valutazione probatoria alternativa.
  • Per contestare la sussistenza dei gravi indizi occorre dimostrare errori logico-giuridici nella valutazione delle prove o omissioni motivazionali, non limitarsi a riproporre una versione alternativa dei fatti.
  • Quando il giudice di merito motiva sull'inadeguatezza di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto), il ricorso deve affrontare specificamente le argomentazioni svolte dal giudice; l'assenza di una correlazione puntuale rende il motivo generico e inammissibile.
  • Per impugnare la necessità della custodia cautelare è utile focalizzarsi su vizi procedurali o giuridici (mancanza di motivazione su uno degli elementi richiesti: pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) o su contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice di merito.
  • Nel delineare la difesa di una presunta 'connivenza non punibile', bisogna documentare l'assenza di qualsiasi contributo causale (es. prova di mancata comunicazione, di non responsabilità nella organizzazione del reato) e non soltanto affermare la propria innocenza.
  • Se si contesta l'inefficacia di precedenti misure cautelari a fini di deterrenza, è utile fornire elementi concreti che dimostrino l'oggettiva impossibilità di reiterare il reato con misure alternative (es. assenza di mezzi di comunicazione, controlli effettivi, garanzie terze).

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