Sentenza del 01/04/2022 n. 1144 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Riscossione delle entrate patrimoniali - Opposizione ruolo e riscossione coattiva - Scadenza termine di opposizione o impugnazione - Conseguenze - Applicabilità art. 2953 c.c. - Esclusione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della cartella di pagamento emessa sulla base di un ruolo formato dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, con eccezione di incompetenza territoriale/organica ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (contestazioni relative a visto di conformità o asseverazione infedele devono essere adottate dalla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale)
La decisione
la cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima in quanto fondata su un ruolo formato da un organo privo di competenza (Direzione Provinciale anziché Direzione Regionale competente). Il decisum precisa che l'atto adottato da un organo incompetente non è qualificato come inefficace ma come illegittimo; inoltre è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. (quindi tale disposizione non estende o modifica la disciplina del termine di opposizione/impugnazione nel caso di specie). Conseguentemente la cartella è annullabile per illegittimità e il procedimento di riscossione coattiva fondato su di essa non può reggere.
Norme richiamate
art. 39 D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241
la contestazione delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni in caso di visto di conformità infedele ovvero di asseverazione infedele, devono essere adottate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore
la competenza ad adottare le contestazioni in materia di visto/asseverazione è riservata alla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale; atti emessi da uffici diversi (es. Direzione Provinciale) sono illegittimi per incompetenza
art. 2953 c.c.
la norma è stata ritenuta non applicabile per estendere o incidere sul termine di opposizione/impugnazione nel caso di cartella fondata su ruolo formato da ufficio incompetente; pertanto non può essere usata per sanare o prolungare termini in simili ipotesi
Massime di principio
- Verificare sempre l'ufficio competente: quando una norma (es. art. 39 D.lgs. 241/1997) assegna la competenza a un determinato ufficio, gli atti adottati da uffici diversi possono essere impugnati per incompetenza e dichiarati illegittimi
- L'atto adottato da un organo incompetente va qualificato come illegittimo (annullabile) e non automaticamente inefficace: è quindi necessario proporre tempestivamente l'opposizione o il ricorso per ottenere l'annullamento e gli eventuali rimborsi
- Non affidarsi all'art. 2953 c.c. per ottenere proroghe o sanatorie dei termini di impugnazione in caso di vizi di competenza dell'ufficio: il giudice potrebbe escluderne l'applicabilità
- Al momento del ricevimento di una cartella di pagamento, controllare la provenienza (Direzione Regionale vs Direzione Provinciale) e il domicilio fiscale indicato; se l'atto proviene dall'ufficio non competente, sollevare immediatamente l'eccezione di incompetenza e chiedere l'annullamento
- In presenza di riscossione coattiva fondata su ruolo illegittimo, chiedere la sospensione/annullamento della procedura e la restituzione delle somme indebitamente riscosse, allegando la violazione di competenza come motivo principale
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