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Sentenza

Sentenza del 26/08/2019 n. 470 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione telematica tardiva dei modelli UNICO 2003 e 2004. Deduceva la violazione del contraddittorio, sostenendo che le proprie memorie non fossero state adeguatamente considerate; contestava nel merito la sanzione, attribuendo il ritardo anche a possibili intasamenti del sito dell'Amministrazione; chiedeva infine l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni o, in subordine, la loro riduzione al minimo di legge.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello, confermando la sentenza della CTP di Cagliari e gli atti di irrogazione delle sanzioni. Ha ritenuto rispettato il contraddittorio perché il contribuente aveva potuto presentare memorie difensive ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 472/1997. Ha inoltre giudicato non giustificabile un ritardo di tre mesi nella trasmissione telematica mediante il richiamo a eventuali intasamenti del sito, potenzialmente rilevanti solo per ritardi limitati agli ultimi giorni utili. È stata confermata anche la mancata applicazione del cumulo giuridico. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 900 euro.

Norme richiamate

  • Legge n. 689 del 1981

    La Commissione ha ritenuto che la disciplina generale delle sanzioni amministrative prevista da questa legge non fosse applicabile al caso, trattandosi di sanzioni tributarie disciplinate dalla normativa speciale.

  • D.lgs. n. 472 del 1997, articolo 16, comma 4

    Il soggetto sanzionato, se non addiviene a definizione agevolata, può produrre memorie difensive.

    La possibilità per il contribuente di presentare memorie difensive è stata considerata sufficiente a garantire il contraddittorio procedimentale; il mancato accoglimento delle argomentazioni da parte dell'Amministrazione non costituisce, di per sé, violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie si applica principalmente la disciplina speciale del d.lgs. 472/1997, non automaticamente quella generale della legge n. 689/1981.
  • Il contraddittorio può ritenersi rispettato quando il contribuente ha avuto la concreta possibilità di presentare memorie difensive; l'Amministrazione non è tenuta ad accoglierne le conclusioni, purché proceda legittimamente.
  • Un malfunzionamento o sovraccarico dei sistemi telematici può giustificare un ritardo solo se dimostrato e temporalmente compatibile con l'inadempimento; non è normalmente idoneo a giustificare un ritardo prolungato di diversi mesi.
  • La richiesta di applicazione del cumulo giuridico deve trovare fondamento nei presupposti previsti dalla disciplina sanzionatoria; in assenza di tali presupposti, la mancata applicazione può essere confermata dal giudice.
  • La parte soccombente nel giudizio tributario può essere condannata al pagamento delle spese processuali, anche nel grado d'appello.

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