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Sentenza

Sentenza del 26/08/2019 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società di leasing contestava il recupero dell’IMU per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, sostenendo di non essere soggetto passivo per il periodo successivo alla risoluzione anticipata del contratto di leasing e fino all’effettiva riconsegna dell’immobile. Secondo la ricorrente, il passaggio della soggettività passiva alla società concedente avrebbe dovuto avvenire solo con la riconsegna materiale del bene, comprovata dal relativo verbale, anche in considerazione delle disposizioni dichiarative in materia di IMU e del riferimento al godimento effettivo dell’immobile. Il Comune sosteneva invece che, ai fini IMU, il locatario è soggetto passivo per tutta la durata del contratto e che la riconsegna costituisce un obbligo successivo alla cessazione del rapporto, non un elemento che ne prolunga la durata.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Firenze ha respinto gli appelli e confermato le sentenze di primo grado, ritenendo infondata la tesi della società di leasing. La soggettività passiva IMU in caso di leasing è collegata alla durata giuridica del contratto e alla detenzione del bene in forza del titolo contrattuale, non alla disponibilità materiale dell’immobile né alla data della sua riconsegna. La risoluzione del contratto determina la cessazione del rapporto e l’obbligo di restituzione è un effetto meramente esecutivo, che non prolunga la soggettività passiva del locatario. La Commissione ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, l’immobile era detenuto di fatto da un terzo e che nei confronti del precedente conduttore era già intervenuto un provvedimento di rilascio. Le spese sono state compensate per l’oggettiva oscillazione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    In caso di leasing, soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto.

    La norma collega la soggettività passiva IMU alla durata giuridica del contratto di leasing e alla detenzione qualificata derivante dal titolo contrattuale, non alla materiale disponibilità dell’immobile o alla sua riconsegna.

  • Art. 8, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    È stato invocato dalla società di leasing per sostenere che l’imposizione dovrebbe essere collegata alla fruizione dell’immobile, ma la Commissione non ha ritenuto tale argomento idoneo a superare la specifica disciplina dell’art. 9 in materia di leasing.

  • Art. 13, comma 12-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente con riferimento agli adempimenti dichiarativi e al momento della riconsegna, ma la Commissione ha distinto tali obblighi dalla disciplina sostanziale che individua il soggetto passivo IMU.

  • D.M. 30 ottobre 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze

    Il decreto prevede adempimenti dichiarativi in caso di risoluzione anticipata o mancato esercizio dell’opzione finale e indica la riconsegna come riferimento per tali adempimenti. Secondo la sentenza, ciò non modifica il presupposto impositivo né sposta automaticamente alla riconsegna materiale il termine della soggettività passiva.

  • Cassazione civile, sentenza n. 19166 del 2 aprile 2019

    La pronuncia è stata richiamata come espressione dell’orientamento giurisprudenziale favorevole alla tesi della società di leasing; la Commissione ha rilevato l’esistenza di un contrasto interpretativo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 13793 del 22 maggio 2019

    La Commissione ha aderito all’impostazione secondo cui la soggettività passiva IMU è ancorata al titolo contrattuale e alla durata del rapporto, anziché alla disponibilità materiale del bene o alla sua riconsegna.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, il soggetto passivo è normalmente il locatario per la durata giuridica del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011.
  • La risoluzione del contratto fa cessare il rapporto contrattuale; l’obbligo di riconsegna del bene costituisce di regola un effetto successivo ed esecutivo e non prolunga automaticamente la soggettività passiva del locatario.
  • La disponibilità materiale dell’immobile e la sua effettiva occupazione non coincidono necessariamente con la soggettività passiva IMU, che può dipendere dal titolo giuridico previsto dalla legge.
  • Le norme o i decreti che individuano la data della riconsegna per obblighi dichiarativi non necessariamente stabiliscono anche il momento di cessazione dell’obbligo tributario.
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale, è essenziale distinguere tra presupposto sostanziale dell’imposta, durata del rapporto contrattuale e adempimenti dichiarativi, verificando inoltre la concreta sequenza degli eventi: risoluzione, provvedimenti di rilascio, occupazione da parte di terzi e riconsegna.

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