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Sentenza

Sentenza del 26/08/2019 n. 1203 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'ICI 2007, contestando principalmente la validità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata e la carenza di motivazione dell'atto, ritenendo incomprensibili i codici e i numeri riportati nella cartella. In via incidentale aveva inoltre contestato la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a farsi rappresentare da un avvocato del libero foro anziché dall'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo legittima la rappresentanza processuale affidata a un avvocato del libero foro. Ha inoltre ritenuto valida la notifica via PEC, poiché risultavano documentati il deposito del messaggio nella casella del destinatario, l'oggetto riferito alla cartella, il file PDF allegato e la corrispondenza tra il documento trasmesso e la cartella, contenente anno d'imposta, codice tributo, descrizione, importi e compensi. La cartella è stata quindi considerata sufficientemente motivata e idonea a rendere conoscibile al contribuente la causale e l'ammontare del debito. Le spese di giudizio sono state compensate, considerata l'incertezza degli orientamenti sulla notifica via PEC.

Norme richiamate

  • Articolo 1, comma 8, decreto-legge n. 193 del 2016

    L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato [...], fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi [...] di avvocati del libero foro [...].

    La disposizione non impone all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi necessariamente dell'Avvocatura dello Stato. L'ente può quindi conferire la rappresentanza processuale a un avvocato del libero foro, secondo i criteri e le condizioni organizzative stabiliti dall'ente.

  • Determine ministeriali in materia di contenuto della cartella di pagamento

    La cartella è sufficientemente motivata quando contiene gli elementi essenziali per identificare il debito, tra cui anno d'imposta, codice tributo, descrizione del tributo, importi dovuti e compensi applicati.

Massime di principio

  • La notifica via PEC della cartella può essere ritenuta valida quando sono dimostrati l'invio e la consegna nella casella del destinatario, l'identificazione dell'atto nell'oggetto della ricevuta e la corrispondenza tra il file PDF trasmesso e il documento notificato.
  • Per contestare efficacemente una notifica PEC non è sufficiente lamentare in modo generico l'assenza dell'originale cartaceo: occorre individuare una concreta difformità, un vizio della ricevuta, un difetto di consegna o l'impossibilità di identificare l'atto.
  • Una cartella di pagamento non deve necessariamente contenere una lunga esposizione narrativa; è sufficiente che riporti dati chiari e specifici, idonei a consentire al contribuente di comprendere origine, natura e importo del debito.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può, nei limiti della disciplina applicabile e dei propri criteri organizzativi, essere rappresentata in giudizio da un avvocato del libero foro, senza che ciò determini automaticamente un vizio di costituzione.
  • In presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti o di obiettive incertezze interpretative sulla notifica telematica, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese di lite.

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