Sentenza del 26/08/2019 n. 379 - Comm. Trib. Prov. Perugia
XXXXXXX
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi, l'atto di intervento nel pignoramento e le cartelle esattoriali sottostanti, contestando, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio, la carenza di motivazione e documentazione del debito, l'omessa o invalida notifica delle cartelle, la prescrizione dei crediti, nonché la prescrizione di sanzioni e interessi. In particolare, è stato ritenuto decisivo il vizio della notifica a mezzo PEC: le cartelle risultavano trasmesse da un indirizzo PEC non riconducibile a un pubblico elenco valido ai fini notificatori e in formato semplice file PDF, senza visto di conformità.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso, ritenendo nulla la notifica delle cartelle di pagamento perché effettuata da un indirizzo PEC diverso da quelli risultanti dai pubblici elenchi previsti dalla normativa. È stato affermato che la notificazione telematica deve provenire da un indirizzo PEC del notificante inserito in un pubblico elenco e deve rispettare il meccanismo telematico idoneo a garantire la certezza del recapito. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate per la problematicità della questione.
Norme richiamate
Art. 6, commi 1 e 5, Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo nei procedimenti tributari e antecedenti all'esecuzione.
Art. 7 e art. 10, Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Invocati con riferimento alla motivazione degli atti, alla trasparenza dell'azione amministrativa e alla tutela dell'affidamento del contribuente.
Art. 60, DPR n. 600/1973
Richiamato in materia di notificazione degli atti tributari.
Artt. 25 e 26, DPR n. 602/1973
Riguardano, rispettivamente, la cartella di pagamento e le modalità di notificazione, comprese quelle effettuate tramite strumenti telematici.
Art. 16-ter, D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012
A decorrere dal 15/12/2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto.
La notifica telematica deve utilizzare indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi normativamente previsti; l'utilizzo di un indirizzo non censito rende invalida la notificazione.
Art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dall'ente resistente per eccepire la tardività e quindi l'inammissibilità del ricorso.
Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie.
Art. 2948, n. 4, Codice civile
Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale degli interessi.
Cassazione, ordinanza n. 1997/2018
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione quinquennale dei crediti derivanti da cartelle esattoriali.
Cassazione civile, Sezione VI, pronuncia n. 17346/2019
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
La validità della notifica PEC presuppone che l'indirizzo del notificante sia presente in un pubblico elenco e che il procedimento telematico garantisca la certezza dell'invio e della consegna.
Massime di principio
- Nelle notifiche tributarie effettuate via PEC è essenziale verificare che l'indirizzo del notificante risulti da un pubblico elenco abilitato dalla legge al momento della notifica.
- La semplice ricezione materiale di un messaggio PEC non sana necessariamente l'irregolarità della notifica, se manca la provenienza da un indirizzo qualificato o non è rispettato il procedimento telematico previsto.
- Quando la cartella presupposta è invalidamente notificata, possono risultare viziati anche gli atti successivi della riscossione, come il pignoramento presso terzi e l'intervento nell'esecuzione.
- L'ente di riscossione deve essere in grado di documentare la regolarità delle notifiche mediante le ricevute e gli elementi identificativi dell'indirizzo PEC utilizzato.
- La verifica della validità della notifica deve essere svolta con riferimento alla normativa e ai pubblici elenchi applicabili alla data concreta dell'invio.
- Un vizio di notifica ritenuto decisivo può rendere superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni, come prescrizione, carenza di motivazione o difetto di contraddittorio.
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