Cassazione Penale, Sentenza n. 13273/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca o attenuazione degli arresti domiciliari imposti con ordinanza del 30/09/2024 in relazione a ipotesi di reato tra cui turbativa d'asta continuata (capi A e B) e corruzione propria aggravata (capo C). La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 274 lett. a e lett. c c.p.p.: a) il Tribunale avrebbe indebitamente esteso a lei il pericolo di inquinamento probatorio ascritto principalmente ad altri coimputati (in particolare al fratello Francesco Alfieri) nonostante la sua successiva dismissione della carica di amministratrice unica della Alfieri Impianti S.r.l.; b) il Tribunale avrebbe travisato le risultanze istruttorie attribuendo alla ricorrente un ruolo in un più generale sistema corruttivo quando il suo coinvolgimento sarebbe stato circoscritto ad un unico episodio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Salerno per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale perché, pur avendo descritto dettagliatamente le condotte dirette del fratello e dei suoi collaboratori (uso di 'pizzini', bonifiche e nascondimento di telefoni, pluralità di esemplari di delibera), non ha indicato specifiche condotte della ricorrente riconducibili al rischio di inquinamento probatorio. Inoltre la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la rilevanza delle dimissioni della ricorrente dalla carica sociale e la sua condizione di incensurata nella valutazione della necessità e adeguatezza della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. a)
Utilizzato come parametro per valutare il pericolo di inquinamento probatorio: la Corte richiede che tale pericolo sia concretamente e specificamente dimostrato con riferimento alla singola persona sottoposta a misura, non può essere trasferito automaticamente da comportamenti di altri coindagati.
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)
Rilevante per la valutazione della sussistenza della misura in relazione alla gravità indiziaria e al ruolo dell'imputato; la Cassazione ha censurato un travisamento delle risultanze che ha attribuito alla ricorrente un ruolo generico non supportato da specifici elementi.
artt. 81 cpv., 110, 112, 353, 61 n.9 cod. pen.
Norme richiamate nell'imputazione relativa alla turbativa d'asta continuata; forniscono il quadro normativo dei reati contestati nei capi A e B.
artt. 110, 319, 319-bis cod. pen.
Norme richiamate per la contestazione di corruzione propria aggravata (capo C); la decisione sulla misura cautelare deve comunque tenere conto della specificità del coinvolgimento dell'imputato.
Massime di principio
- Il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a c.p.p.) deve essere provato e motivato rispetto al singolo imputato: non è sufficiente richiamare comportamenti di altri coindagati senza collegarli concretamente alla capacità o volontà del singolo di intervenire sulle prove.
- La mera condizione di 'beneficiario' delle condotte illecite non sostituisce la necessità di dimostrare atti specifici dell'interessato idonei a compromettere l'esito delle indagini o del dibattimento.
- Eventuali novità fattuali rilevanti (es. dimissioni da cariche sociali o pubbliche, cessazione del ruolo operativo) devono essere valutate come elementi idonei a riconsiderare l'adeguatezza e la necessità della misura cautelare.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve esporre collegamenti logici e concreti tra i fatti accertati e la rischiosità attribuita all'imputato; argomentazioni apodittiche o generiche sono censurabili e possono determinare annullamento e rinvio.
- In caso di provvedimenti cautelari fondati prevalentemente su comportamenti di altro soggetto preminente (es. un coindagato con ruolo istituzionale), il giudice deve distinguere e tarare la misura sulle specifiche responsabilità e possibilità di interferire con le prove del singolo indagato.
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