R.R. Lombardia 7/2021
Modifiche al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il r.r. Lombardia 8 aprile 2014, n. 2 sul bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi. Interviene su uso collettivo del taxi, codici comunali, controlli, requisiti dei veicoli, tariffe, sanzioni e accesso alle ZTL. Alcune modifiche hanno effetti immediati; i Comuni, se necessario, devono adeguare le proprie regole ZTL entro 60 giorni.
Modifiche al regolamento lombardo sul servizio taxi del bacino aeroportuale
Modifiche al regolamento regionale lombardo sul servizio taxi del bacino aeroportuale
Il provvedimento della Regione Lombardia aggiorna il regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2, che disciplina il bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi. Le modifiche incidono sulla nozione di uso collettivo del taxi, sull’organizzazione del servizio, sui controlli, sui requisiti dei veicoli, sulle tariffe, sulle sanzioni e sull’accesso alle zone a traffico limitato.
Uso collettivo del taxi
Viene ridefinita la nozione di uso collettivo del taxi come modalità particolare di svolgimento del servizio, caratterizzata dall’offerta contemporanea a più utenti che impegnano l’autovettura per distinti contratti di trasporto. L’uso collettivo può avvenire in due ipotesi:
- utenti accomunati dallo stesso punto di origine e di destinazione;
- utenti accomunati solo dal punto di origine, con possibilità per ciascun passeggero di terminare la corsa in un punto qualsiasi del percorso fino alla discesa dell’ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni confinanti.
È inoltre previsto che l’uso collettivo sia effettuato su richiesta di almeno tre utenti ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni integrati nel bacino.
Codici comunali e criteri di attribuzione
In materia di classificazione comunale, si prevede che la Giunta regionale definisca con propria deliberazione i criteri per l’identificazione dei codici da attribuire a ciascun Comune con decreto dirigenziale.
Organizzazione del servizio e licenze dedicate
Il Comune capoluogo di provincia o della città metropolitana può individuare un numero di licenze, con numerazione difforme da quella dei taxi in servizio permanente, da destinare esclusivamente al servizio sostitutivo di scorta. Tali licenze possono essere assegnate a tutti gli operatori dei Comuni appartenenti alla rispettiva provincia o città metropolitana, con obbligo di vigilare affinché l’impiego non alteri eccessivamente il numero delle auto pubbliche effettivamente in esercizio.
Rapporti di lavoro con il sostituto alla guida
La disciplina del rapporto di lavoro con il sostituto alla guida viene ricondotta alle vigenti disposizioni statali in materia di contratto di lavoro. È inoltre ammesso che il rapporto sia regolato anche mediante un contratto di gestione.
Controlli e vigilanza
Per verificare il rispetto del divieto previsto dal regolamento, i controlli sono effettuati dal Comune che ha rilasciato la licenza, anche mediante richiesta di informazioni alla Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60.
In materia di verifiche sul servizio, il riferimento ai “controlli periodici - con cadenza annuale -” è sostituito dalla previsione di visite di controllo straordinarie a campione. La disciplina dei controlli annuali e alcune previsioni collegate vengono quindi superate.
Requisiti dei veicoli e dotazioni
Per i veicoli di nuova immatricolazione immessi in servizio è previsto il rispetto dei parametri ambientali individuati in materia di emissioni per l’adeguamento delle tariffe. Inoltre, tra le dotazioni del veicolo, le targhe previste devono essere “adesive”.
Tariffe e aggiornamento
La disciplina tariffaria viene precisata prevedendo che l’adeguamento delle tariffe disposto dalla Giunta regionale sia adottato entro il 31 marzo ed abbia efficacia dal 1° luglio. È inoltre consentito l’aggiornamento da remoto.
Obblighi di servizio e accesso alle ZTL
Nel regime degli obblighi tariffari e di servizio, viene eliminato il riferimento agli eventuali sconti tariffari. Inoltre, tra gli oneri e vincoli che incidono sul servizio, si ricomprendono espressamente quelli derivanti dalle regolamentazioni di accesso alle zone a traffico limitato.
I Comuni, ove necessario, devono modificare i propri atti di regolamentazione dell’accesso alle ZTL entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento modificativo e comunicarlo alla Giunta regionale, così da consentire l’esercizio del servizio taxi da parte degli operatori dei Comuni integrati nel bacino di traffico del sistema aeroportuale.
Procedimenti sanzionatori, sospensione e decadenza
In caso di procedimento per l’applicazione della sospensione prevista dal regolamento, per alcune fattispecie di violazione e per la decadenza, il soggetto interessato non può trasferire la licenza dal momento della comunicazione di avvio del procedimento fino alla sua conclusione o alla completa esecuzione dell’eventuale sanzione. Se il procedimento non si conclude entro 180 giorni, la licenza può essere trasferita.
Sono inoltre aggiornate le ipotesi rilevanti ai fini della sospensione e della decadenza, con riferimento anche ai casi di rifiuto del servizio nei confronti di persone con disabilità o a mobilità ridotta, permanente o temporanea, nonché ai casi verificatisi durante l’orario notturno.
Entrata in vigore ed effetti applicativi
Il testo non disciplina una durata limitata dell’intervento, ma modifica stabilmente il regolamento regionale del 2014. L’unico termine transitorio espressamente previsto riguarda l’adeguamento degli atti comunali sulle ZTL entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento modificativo. In assenza di ulteriori termini, le modifiche operano secondo la loro normale efficacia dal momento di entrata in vigore del regolamento regionale n. 7 del 2021.
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