L.R. Lombardia 27/2021
Disposizioni regionali in materia di protezione civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Lombardia, organizzazione, funzioni, pianificazione, gestione delle emergenze, volontariato, formazione e finanziamenti del sistema regionale di protezione civile. Prevede gli ambiti ottimali di area vasta, la colonna mobile, i centri operativi, i piani di protezione civile e le procedure per stato di mobilitazione e di emergenza regionale, con regime transitorio per l’adeguamento dei piani e l’istituzione dell’elenco del volontariato.
Organizzazione del sistema di protezione civile lombardo
Organizzazione del sistema di protezione civile lombardo
La legge disciplina l’assetto del Sistema regionale di protezione civile della Lombardia, nel quadro del Codice della protezione civile e dei principi di coordinamento tra Regione, enti locali, Stato e componenti operative. Definisce compiti, pianificazione, gestione delle emergenze, volontariato, formazione e regole finanziarie.
Oggetto, finalità e principi generali
La disciplina regionale si applica esclusivamente al territorio lombardo e mira a garantire organizzazione e funzionamento del sistema di protezione civile in coerenza con la normativa nazionale e UE. La Regione opera nel rispetto dell’integrazione tra livelli di governo e della collaborazione con autorità statali, autonomie locali, strutture operative e soggetti concorrenti. L’azione amministrativa deve essere improntata a semplificazione, peculiarità e prontezza operativa delle strutture regionali ed enti del sistema.
Tipologie di eventi e rischi di protezione civile
La legge distingue tre categorie di eventi emergenziali:
- emergenze fronteggiabili con interventi ordinari dei singoli enti competenti;
- emergenze che richiedono mezzi e poteri straordinari per un periodo limitato e predefinito, disciplinate dalla Regione;
- emergenze di rilievo nazionale, da fronteggiare immediatamente con mezzi e poteri straordinari ai sensi del Codice.
I rischi considerati comprendono, per gli eventi naturali, soprattutto rischio idraulico, idrogeologico, sismico, meteo avverso, incendi boschivi, valanghe e deficit idrico; per gli eventi antropici, rischi chimici, nucleari, radiologici, tecnologici, industriali, da trasporti, ambientali, igienico-sanitari e da rientro incontrollato di oggetti spaziali.
Sistema regionale, componenti e soggetti concorrenti
Sono componenti del sistema regionale la Regione, la Città metropolitana di Milano, le province, i comuni e gli altri enti locali lombardi. La legge individua come strutture organizzative e unità funzionali regionali l’Unità di crisi regionale, la Sala Operativa regionale, il Centro funzionale decentrato, la Colonna mobile regionale, gli Uffici Territoriali Regionali, il volontariato iscritto nell’elenco territoriale e la Scuola superiore di protezione civile.
Possono concorrere anche ordini e collegi professionali, enti e agenzie operanti in materia di protezione civile, imprese e altri soggetti pubblici o privati utili alle finalità di protezione civile.
Ruolo della Regione
La Regione svolge funzioni di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione dell’emergenza e superamento dell’emergenza, attuando le direttive nazionali e coordinando soggetti pubblici e privati. È competente, tra l’altro, per il piano regionale di protezione civile, per gli indirizzi ai piani degli enti locali, per la gestione della Sala Operativa, per il coordinamento con altre componenti del sistema nazionale, per il volontariato, per gli incendi boschivi, per le attività formative e per gli interventi di ripresa post-emergenza.
Il Presidente della Giunta regionale cura l’informazione alla popolazione, il coordinamento degli interventi di area vasta e gli eventuali interventi diretti richiesti da province o Città metropolitana.
Ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano
Alle province lombarde e alla Città metropolitana sono delegate funzioni di previsione, prevenzione, pianificazione di area vasta, concorso al superamento dell’emergenza, gestione di sale operative di area vasta, coordinamento del volontariato, supporto ai comuni, gestione dei centri polifunzionali e raccolta dati danni. Devono attenersi agli indirizzi regionali e dotarsi di una struttura organizzativa adeguata con un responsabile di protezione civile formato.
Nei casi emergenziali, i presidenti delle province e il Sindaco metropolitano sono responsabili dell’organizzazione generale dei soccorsi nel territorio di competenza e della comunicazione alla popolazione.
Ruolo dei comuni
Ai comuni spetta l’esercizio delle funzioni di protezione civile sul proprio territorio, anche in forma associata. Essi provvedono alla prevenzione, alla pianificazione comunale, all’organizzazione degli uffici, all’approntamento dei mezzi, alla mobilitazione del personale, alla gestione dei primi soccorsi e degli interventi urgenti, al supporto del volontariato e alla raccolta dati danni e istruttoria delle richieste di risarcimento.
Se la situazione supera le capacità comunali, il sindaco chiede l’intervento di area vasta, regionale e nazionale secondo le rispettive competenze, mantenendo il flusso informativo con prefettura, provincia/Città metropolitana e Regione.
Rapporti interistituzionali e convenzioni
La Regione promuove rapporti stabili con organi dello Stato, prefetture, Vigili del fuoco, strutture nazionali e regionali di protezione civile, gestori di infrastrutture critiche e altri soggetti pubblici o privati. Le attività possono essere regolate anche mediante convenzioni.
È prevista la possibilità di partecipazione regionale a iniziative in altre Regioni o Stati, il concorso agli interventi individuati dagli enti locali e l’utilizzo di enti di ricerca, università e centri di competenza tramite convenzioni.
Finanziamento del sistema
La Regione sostiene il sistema con finanziamenti destinati a:
- potenziamento e sostegno di enti di area vasta e volontariato;
- antincendio boschivo;
- Centro funzionale decentrato e Sala Operativa regionale;
- pronto intervento e spese comunali per calamità;
- formazione, pianificazione, diffusione della cultura di protezione civile e iniziative per la cittadinanza. Le risorse sono quelle autorizzate annualmente dal bilancio regionale; per il triennio 2021-2023 la legge indica puntualmente gli stanziamenti.
Strutture regionali operative
La Sala Operativa regionale è gestita dalla Regione e deve garantire operatività continuativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. In caso di eventi emergenziali può essere integrata dall’Unità di crisi regionale, organismo tecnico composto da soggetti con competenze specialistiche e senza oneri per la finanza pubblica.
Il Centro funzionale decentrato assicura preannuncio, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili. Comprende strutture in Regione e in ARPA Lombardia, tra cui il Servizio Idro Nivo Meteo e Clima e il Centro Monitoraggio Geologico; presso la Sala Operativa è collocato il Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi, anch’esso operativo 24/7.
Colonna mobile regionale
La Regione organizza e gestisce la Colonna mobile regionale per rispondere agli eventi emergenziali di livello sovracomunale o nazionale. Essa è composta da una componente regionale e da componenti di area vasta organizzate da province e Città metropolitana. Può coinvolgere tutti i soggetti del sistema regionale, con particolare rilievo del volontariato organizzato.
La Giunta disciplina criteri di composizione, funzionamento, partecipazione, potenziamento di mezzi e persone e raccordo tra componente regionale e componenti di area vasta.
Centri polifunzionali di emergenza e Uffici Territoriali Regionali
I Centri polifunzionali di emergenza servono come ricovero delle risorse di protezione civile, base organizzativa della Colonna mobile e sede per formazione ed esercitazioni. La Regione può acquistarli, locarli, realizzarli e gestirli direttamente o tramite programmazione negoziata e convenzioni.
Gli Uffici Territoriali Regionali agiscono come presidio istituzionale locale di protezione civile e, oltre al raccordo operativo e al supporto agli enti locali, svolgono funzioni di autorità idraulica sul reticolo regionale, comprese attività di presidio, verifica dei pericoli, interventi di ripristino e gestione della somma urgenza.
Pianificazione regionale e pianificazione di settore
Lo strumento principale è il piano regionale di protezione civile, composto da una sezione generale, approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, e da una sezione settoriale approvata dalla Giunta. La sezione settoriale comprende almeno:
- piano rischio sismico;
- piano incendi boschivi;
- piani di emergenza per le dighe lombarde;
- piano rischio alluvioni;
- piano rischio valanghe.
Il piano regionale definisce scenari di rischio, modelli di intervento, fabbisogni formativi, modalità di gestione delle emergenze e flussi di comunicazione. Può essere modificato anche parzialmente ogni volta che la Giunta ne ravvisi la necessità o si verifichino eventi significativi.
Antincendio boschivo
La Giunta approva il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, quale piano di settore del piano regionale. Il piano è redatto in collaborazione con Vigili del fuoco, Carabinieri forestali, enti locali, parchi, ERSAF, ARPA e volontariato.
Il piano è soggetto a revisione annuale e deve contenere l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio, delle azioni vietate, delle sanzioni, delle attività di ricerca e pianificazione, della formazione e addestramento, dell’organizzazione del sistema AIB e del quadro economico-finanziario.
Piani di protezione civile di province, Città metropolitana e comuni
La Giunta regionale definisce gli indirizzi regionali per redazione, aggiornamento, revisione e valutazione dei piani locali. Tali indirizzi sono vincolanti, nel rispetto delle direttive nazionali, e sono supportati da un sistema informativo regionale.
Le province e la Città metropolitana pianificano a livello d’ambito, adottano i piani previa informativa alle prefetture e li sottopongono ad approvazione regionale. I comuni devono coordinare la propria pianificazione con quella regionale e con gli strumenti urbanistici e territoriali, aggiornando i piani periodicamente e in occasione di varianti rilevanti.
Gestione delle emergenze, mobilitazione e stato di emergenza
La direzione strategica e il coordinamento delle risorse sono assunti:
- dal comune, se l’impatto è comunale;
- dall’ente di area vasta, se l’impatto è sovracomunale o di area vasta;
- dalla Regione, se l’impatto è regionale.
È previsto lo stato di mobilitazione regionale, disposto con decreto del Presidente della Giunta per eventi straordinari che possono compromettere vita, integrità fisica o beni primari. Lo stato può cessare con decreto successivo, salvo che si passi allo stato di emergenza regionale o nazionale.
Lo stato di emergenza regionale è dichiarato dal Presidente della Giunta per eventi di tipo “b”, dura al massimo sei mesi, prorogabili di altri sei, e può comportare ordinanze in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali e delle norme statali ed europee. La Giunta individua comuni interessati, risorse da impiegare, fabbisogno danni e finanziamenti. Per eventi di tipo “c” il Presidente può richiedere lo stato di emergenza nazionale.
Volontariato di protezione civile
La Regione riconosce il volontariato organizzato come componente fondamentale del sistema e favorisce la partecipazione, anche giovanile. La partecipazione può avvenire:
- in forma organizzata, tramite soggetti iscritti nell’elenco territoriale;
- in forma non organizzata e occasionale, per i primi interventi di prossimità;
- in forma occasionale e non organizzata per attività di soccorso più ampia, secondo linee guida regionali.
L’elenco territoriale del volontariato è istituito presso la Regione e disciplinato da regolamento, che definisce requisiti, iscrizione, controlli, sospensioni, cancellazioni e sanzioni. L’iscrizione è necessaria per svolgere attività di protezione civile, formazione e addestramento. I gruppi comunali, intercomunali e di area vasta devono iscriversi per essere integrati nel sistema.
La Regione può concedere contributi a progetti del volontariato per potenziamento operativo, formazione e altri criteri previsti dal Codice.
Comitati di coordinamento e Comitato regionale del volontariato
In ogni provincia e nella Città metropolitana è istituito un Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, con funzioni di coordinamento, supporto tecnico-operativo e riferimento per attività formative e operative.
È inoltre previsto il Comitato regionale del volontariato, costituito dal Presidente della Giunta o dall’assessore delegato, con durata triennale, gratuità delle funzioni e benefici di legge per la partecipazione alle sedute. Il Comitato rappresenta il volontariato presso le istituzioni, svolge funzioni consultive, costituisce sede di confronto con le autorità e supporta la Regione nel raccordo con il sistema di protezione civile. Può designare il rappresentante regionale per il Comitato nazionale.
I comitati possono costituire un’associazione, anche riconosciuta, oppure indicarne una esistente, purché operi in via esclusiva per i compiti affidati.
Formazione e diffusione della cultura di protezione civile
La Regione promuove, organizza e indirizza la formazione e la cultura di protezione civile in tutto il territorio lombardo. La Scuola Superiore di Protezione Civile coordina un programma triennale e cura la formazione obbligatoria dei dipendenti degli enti locali, degli operatori istituzionali e dei volontari, oltre al riconoscimento regionale delle proposte formative e alla diffusione delle buone pratiche.
La Regione redige il programma triennale, vigila sulla formazione territoriale, promuove accordi con l’Ufficio scolastico regionale, favorisce progetti con università e centri di ricerca e garantisce la diffusione delle campagne informative.
Segni distintivi, onorificenze e giornata regionale
La Giunta adotta linee guida sulle divise e sui veicoli del volontariato e degli enti del sistema. L’uso di logo, stemmi, emblemi e denominazioni del sistema è riservato agli operatori e consentito solo nelle attività di protezione civile o eventi correlati. Un regolamento regionale individua il logo della protezione civile lombarda e quello del volontariato, oltre al documento di riconoscimento regionale.
La Regione può attribuire onorificenze agli operatori distintisi per meriti particolari. È istituita la giornata della protezione civile regionale il 23 settembre, con celebrazione e consegna delle onorificenze.
Regime finanziario e coperture
La legge quantifica le coperture per il triennio 2021-2023, distinte per funzioni di area vasta, comuni, rapporti interistituzionali, strutture regionali, volontariato, antincendio boschivo, pianificazione, formazione e onorificenze. Per gli esercizi successivi al 2023, la spesa è autorizzata con le leggi di bilancio annuali.
Abrogazioni e disposizioni transitorie
Sono abrogati la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9, e il regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6. Tuttavia, gli atti abrogati e i relativi provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni attuative della nuova legge, con salvezza degli effetti già prodotti.
Sono previsti termini transitori per:
- approvazione della sezione generale del piano regionale e adeguamento dei piani di settore;
- adeguamento dei piani di provincia/Città metropolitana;
- adeguamento dei piani comunali;
- adozione del regolamento sull’elenco territoriale del volontariato e successiva costituzione dell’elenco;
- disciplina dei Comitati di coordinamento e costituzione del Comitato regionale del volontariato;
- regolamento sul logo e documento di riconoscimento;
- deliberazione su onorificenze.
Valutazione e controllo
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge tramite relazione biennale della Giunta, che documenta piani, coordinamento, livello di completamento della pianificazione locale, consistenza dell’elenco del volontariato, risorse impiegate, misure premiali o penalizzanti, esito delle funzioni delegate e attività formative.
In esito ai controlli, il Presidente della Giunta può proporre modifiche correttive. La Giunta può inoltre introdurre misure premiali o penalizzanti nei bandi e negli strumenti di finanziamento regionali, in relazione al grado di attuazione efficace delle disposizioni della legge da parte degli enti locali.
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