Regolamento (UE) 2018/1681
Regolamento (UE) 2018/1681 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2018 per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO assegnato ai Paesi Bassi. Conseguentemente, vieta alle navi olandesi di proseguire la pesca dello stock e di gestire a bordo o a terra catture effettuate dopo il 18 settembre 2018. Il provvedimento è adottato dalla Commissione in applicazione del sistema unionale di controllo delle quote e produce effetti direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o ivi immatricolate che pescano lo stock CJM/SPRFMO (sugarello cileno, Trachurus murphyi) nella zona della convenzione SPRFMO. Il divieto opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 18 settembre 2018, e riguarda le attività di pesca, nonché la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Il regolamento si inserisce nel quadro delle possibilità di pesca 2018 fissate dal regolamento (UE) 2018/120 e del sistema di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
Divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi dei Paesi Bassi
Il regolamento interviene per dare attuazione alla chiusura di un contingente di pesca 2018 già esaurito, in coerenza con il sistema unionale di controllo delle quote previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dello stock interessato hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato ai Paesi Bassi.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi, con riferimento allo stock CJM/SPRFMO di sugarello cileno (Trachurus murphyi) pescato nella zona della convenzione SPRFMO. La data di chiusura è fissata al 18 settembre 2018, data dalla quale si considera esaurito il contingente per il 2018.
Effetti del superamento del contingente
Dal 18 settembre 2018 sono vietate le attività di pesca di tale stock da parte delle navi interessate. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende anche la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Rapporti con la disciplina UE sulla pesca
Il regolamento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa per il 2018 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. La misura di chiusura è adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quale strumento tecnico per far cessare immediatamente la pesca una volta esaurita la quota.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposto del provvedimento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, nel contesto delle possibilità di pesca 2018 stabilite dal regolamento (UE) 2018/120. I considerando precisano che, secondo le informazioni ricevute, le catture dello stock indicato hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 ai Paesi Bassi per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data fissata nello stesso allegato, cioè dal 18 settembre 2018.
Divieto di pesca e di operazioni connesse
L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock CJM/SPRFMO da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate in tale Stato membro. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Ambito oggettivo e territoriale dell’allegato
L’allegato identifica lo stock interessato come sugarello cileno (Trachurus murphyi), nella zona della convenzione SPRFMO, con codice stock CJM/SPRFMO, e indica come Stato membro i Paesi Bassi. La data di chiusura è fissata al 18 settembre 2018.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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